martedì 12 ottobre 2010

Privare un lavoratore di un’indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull’età - Sentenza nella causa C-499/08

Sentenza nella causa C-499/08


Ingeniørforeningen i Danmark per conto di Ole Andersen/ Region Syddanmark

Privare un lavoratore di un’indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull’età

Il diritto danese riconosce un’indennità speciale di licenziamento a favore dei lavoratori che hanno prestato servizio presso la stessa impresa per almeno dodici anni. Tuttavia, tale indennità non è versata ai lavoratori che possono beneficiare, al momento del loro licenziamento, di una pensione di vecchiaia in forza di un regime pensionistico professionale, anche se la persona interessata ha l’intenzione di continuare a lavorare.

Il sig. Andersen ha lavorato per la Region Syddanmark (Regione della Danimarca meridionale) dal 1979 fino al suo licenziamento, avvenuto nel 2006. Egli aveva all’epoca 63 anni e non intendeva andare in pensione; si è invece iscritto come disoccupato presso l’ufficio del lavoro. Ha quindi chiesto il versamento dell’indennità speciale di licenziamento. Tale domanda è stata respinta in quanto il sig. Andersen poteva beneficiare di una pensione. L’Ingeniørforeningen i Danmark, sindacato che agisce per conto del sig. Andersen, ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Vestre Landsret (corte d’appello dell’Ovest) sostenendo che la normativa in questione istituisce una discriminazione fondata sull’età vietata dalla direttiva 2000/78/CE1.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata anzitutto che la normativa in questione contiene una disparità di trattamento fondata direttamente sull’età. Infatti, essa priverebbe del diritto all’indennità speciale di licenziamento taluni lavoratori per il solo fatto che essi possono beneficiare di una pensione di vecchiaia. La Corte esamina poi l’eventuale giustificazione di tale disparità di trattamento.

La Corte rileva anzitutto che l’indennità speciale di licenziamento ha l’obiettivo di agevolare il passaggio ad un nuovo impiego per i lavoratori che hanno maturato una rilevante anzianità di servizio presso il medesimo datore di lavoro. La Corte osserva poi che la limitazione in questione si fonda sulla constatazione che le persone ammesse al beneficio di una pensione decidono generalmente di ritirarsi dal mercato del lavoro. Infine, la stessa limitazione garantirebbe che i lavoratori subordinati non cumulino l’indennità con una pensione di vecchiaia. La protezione dei lavoratori che hanno maturato una rilevante anzianità di servizio nell’impresa e l’aiuto al loro reinserimento professionale prestato dall’indennità costituirebbero finalità legittime di politica dell’occupazione e di mercato del lavoro. Di conseguenza la misura dev’essere considerata, in linea di principio, giustificata «oggettivamente e ragionevolmente» «nell’ambito del diritto nazionale», come previsto dalla direttiva 2000/78.

Per quanto riguarda la questione se la limitazione di cui trattasi sia proporzionata rispetto ai suoi obiettivi, la Corte constata che, allorché esclude dall’indennità speciale di licenziamento i lavoratori che percepiranno una pensione di vecchiaia da parte del loro datore di lavoro, essa non è manifestamente inadeguata alla realizzazione degli obiettivi sopra menzionati.

Tuttavia, la Corte considera che tale limitazione eccede quanto necessario per realizzare tali obiettivi. Essa ha l’effetto di escludere dall’indennità non solo tutti i lavoratori che effettivamente percepiranno una pensione di vecchiaia dal loro datore di lavoro, ma anche tutti quelli che possono accedere al beneficio di una pensione siffatta, ma che intendono proseguire la loro carriera lavorativa. Non consentendo il versamento dell’indennità speciale di licenziamento ad un lavoratore che, sebbene possa accedere al beneficio di una pensione di vecchiaia versata dal suo datore di lavoro, intenda nondimeno rinunciare temporaneamente al beneficio di una pensione siffatta per proseguire la propria carriera lavorativa, la normativa eccede quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di politica sociale perseguiti da tale disposizione e non è giustificata.
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1 Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.