sabato 23 ottobre 2010

L’applicazione del «prelievo per copie private» ai supporti di riproduzione acquistati da imprese e da professionisti a fini diversi dalla realizzazione di copie private non è conforme al diritto dell’Unione

Sentenza nella causa C-467/08


PADAWAN / SGAE

L’applicazione del «prelievo per copie private» ai supporti di riproduzione acquistati da imprese e da professionisti a fini diversi dalla realizzazione di copie private non è conforme al diritto dell’Unione

Tale onere può essere applicato a supporti di tal genere quando questi possano essere utilizzati da persone fisiche ad uso privato

A termini della direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nella società dell’informazione 1, il diritto esclusivo di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo spetta agli autori, agli artisti interpreti e ai produttori. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare la realizzazione di copie private a condizione che i titolari dei diritti ottengano un «equo compenso». Tale compenso deve contribuire a che i titolari dei diritti percepiscano un’adeguata remunerazione per l’utilizzazione delle loro opere o altri oggetti protetti.

La normativa spagnola di trasposizione della direttiva ha consentito la riproduzione di opere già divulgate qualora venga realizzata da una persona fisica ad uso privato sulla base di opere cui abbia avuto accesso legalmente. In tale contesto, i produttori, importatori o distributori sono tenuti a versare alle società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale un compenso unico, determinato per ogni singola modalità di riproduzione, sotto forma di «prelievo per copie private».

La Sociedad General de Autores y Editores de España («SGAE»), società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale in Spagna, pretendeva dalla società PADAWAN, che commercializza CD-R, CD-RW, DVD-R nonché apparecchi MP3, la corresponsione del «prelievo per copie private» per i supporti digitali da questa commercializzati nel periodo compreso tra il 2002 e il 2004. Ritenendo che l’applicazione di tale prelievo – indipendentemente dall’uso privato, professionale o commerciale cui i supporti siano destinati – fosse contraria alla menzionata direttiva, la PADAWAN si rifiutava di adempiere. In primo grado, veniva condannata al pagamento dell’importo di EUR 16 759, 25.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), dinanzi alla quale la PADAWAN ha proposto ricorso, ha chiesto, sostanzialmente, alla Corte di giustizia quali siano i criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo e del sistema di riscossione dell’«equo compenso».

Nella sentenza odierna la Corte osserva che l’«equo compenso» dev’essere considerato quale contropartita del pregiudizio subìto dall’autore per effetto della riproduzione non autorizzata della sua opera protetta. Tale pregiudizio costituisce, pertanto, il criterio di base ai fini del calcolo del suo importo. Inoltre, la Corte rileva che la direttiva esige il mantenimento di un «giusto equilibrio» tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti. Incombe quindi, in linea di principio, al soggetto che ha realizzato la riproduzione ad uso privato provvedere al risarcimento del danno, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare.

È vero che, da un lato, il pregiudizio derivante da ogni singola utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo, senza far sorgere un obbligo di pagamento e che, dall’altro, potrebbero presentarsi difficoltà pratiche nell’individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti. Ciò premesso, è consentito agli Stati membri istituire un «prelievo per copie private» a carico dei soggetti che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale. Infatti, la messa a disposizione degli utenti privati di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, o il servizio di riproduzione reso costituiscono la premessa di fatto necessaria affinché le persone fisiche possano ottenere copie private. D’altronde, nulla impedisce che l’importo del prelievo venga ripercosso sul prezzo dei supporti di riproduzione o dei servizi di riproduzione, in modo tale che, in definitiva, gli utenti privati ne assumano l’onere rispettando le esigenze del «giusto equilibrio».


La Corte constata inoltre che un sistema di «prelievo per copie private» risulta compatibile con detto «giusto equilibrio» solamente qualora le apparecchiature, i dispositivi ed i supporti di riproduzione di cui trattasi possano essere utilizzati ai fini della realizzazione di copie private e, conseguentemente, possano causare un pregiudizio all’autore dell’opera protetta. La Corte ritiene, infatti, che sussista un nesso necessario tra l’applicazione del «prelievo per copie private» e l’uso dei medesimi a fini di riproduzione privata.

Conseguentemente, l’applicazione indiscriminata del prelievo nei confronti di tutti i tipi di apparecchiature, dispostivi e supporti di riproduzione digitale, ivi compresa l’ipotesi in cui essi siano stati acquistati da soggetti diversi da persone fisiche, a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, non risulta conforme con la direttiva.

Per contro, qualora le apparecchiature di cui trattasi vengano messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio all’autore dell’opera protetta. È legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature 2, ivi comprese quelle di riproduzione. La semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di realizzare copie è quindi sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo per copie private, a condizione che tali apparecchiature o dispositivi siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati.

Infine, la Corte ricorda che spetterà al giudice nazionale, alla luce delle soluzioni fornite, valutare se il sistema spagnolo di «prelievo per copie private» sia compatibile con la direttiva.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.