martedì 5 ottobre 2010

La normativa francese in materia di rimborso delle cure mediche programmate in un altro Stato membro è conforme al diritto dell'Unione

Sentenza nella causa C-512/08


Commissione / Francia

La normativa francese in materia di rimborso delle cure mediche programmate in un altro Stato membro è conforme al diritto dell'Unione



La Commissione ha adito la Corte di giustizia con un ricorso per inadempimento contro la Francia, sostenendo che talune disposizioni nazionali sul rimborso di alcune cure programmate – cure che l'assicurato intende ottenere in uno Stato membro diverso dalla Francia – sono in contrasto con il diritto dell'Unione.


In primo luogo, la Commissione riteneva che le disposizioni del Codice francese della sicurezza sociale che subordinano il rimborso di cure programmate, in un altro Stato membro, al di fuori di un contesto ospedaliero, a previa autorizzazione della competente istituzione francese, qualora tali cure richiedano l'utilizzo di apparecchiature mediche pesanti, fossero in contrasto con la libera prestazione dei servizi 1. Si tratta, ad esempio, di dispositivi di immagine o apparecchi per spettrometria mediante risonanza magnetica nucleare utilizzati per la diagnosi ed il trattamento, in particolare, del cancro, di talune patologie motorie cerebrali, ecc..


In proposito la Corte dichiara che, secondo la sua costante giurisprudenza, le prestazioni mediche fornite a fronte di un corrispettivo rientrano nella sfera di applicazione della libera prestazione dei servizi, senza che occorra distinguere a seconda che le cure siano prestate in un contesto ospedaliero o fuori da tale contesto.


Essa rileva che la libera prestazione dei servizi comprende la libertà dei destinatari dei servizi, in particolare delle persone che devono ricevere cure mediche, di recarsi in un altro Stato membro per ivi usufruire dei suoi servizi senza essere ostacolati da restrizioni. Ebbene, la previa autorizzazione richiesta dalla normativa francese ai fini del rimborso di spese mediche implicanti l’utilizzo di apparecchiature mediche pesanti è idonea a disincentivare gli iscritti al sistema di sicurezza sociale francese dal rivolgersi a prestatori di servizi medici stabiliti in un altro Stato membro, o addirittura ad impedire loro di usufruire di tali servizi. Questa circostanza costituisce effettivamente una restrizione della libera prestazione dei servizi.


Tuttavia, a prescindere dall’ambito, ospedaliero o meno, in cui possono essere installate ed utilizzate, le apparecchiature mediche pesanti tassativamente elencate dal Codice della Sanità pubblica, considerato il loro carattere particolarmente oneroso, devono poter essere oggetto di una politica di pianificazione, come quella definita dalla normativa francese, soprattutto per quanto riguarda il loro numero e la loro ripartizione geografica, onde contribuire a garantire sull’intero territorio nazionale un’offerta di cure di alto livello razionalizzata, stabile, equilibrata ed accessibile, ma anche per evitare, per quanto possibile, gli sprechi di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Ad esempio, i costi per l'acquisto e l'utilizzo delle apparecchiature necessarie per la diagnosi e la cura del cancro sono dell’ordine di migliaia o addirittura di milioni di euro.


Di conseguenza, considerati i rischi per l’organizzazione della politica della sanità pubblica e per l’equilibrio del sistema finanziario della sicurezza sociale, il requisito della previa autorizzazione per questo genere di cure costituisce, allo stato attuale del diritto dell’Unione, una restrizione giustificata.



La Corte ricorda però che un regime di previa autorizzazione deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario. Un tale regime di autorizzazione deve poi basarsi su un sistema procedurale di facile accesso e tale da garantire agli interessati che la loro domanda sarà trattata entro un termine ragionevole ed in modo oggettivo e imparziale, dovendo inoltre eventuali dinieghi di autorizzazione poter essere impugnati nell’ambito di un ricorso giurisdizionale. In questa fattispecie, la Commissione non ha formulato alcuna specifica critica sulle norme procedurali e sostanziali francesi che disciplinano il provvedimento di previa autorizzazione.


In secondo luogo, la Commissione sosteneva che la Francia non ha attuato la giurisprudenza della Corte secondo cui, se il rimborso di spese sostenute per servizi ospedalieri prestati nello Stato membro di dimora, che risulta dall’applicazione delle norme vigenti in tale Stato membro, è inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione della normativa vigente nello Stato membro di iscrizione in caso di ricovero ospedaliero in quest’ultimo, all’assicurato dev’essere concesso da parte di detta istituzione un rimborso complementare pari a tale differenza2.


Su questo punto la Corte rileva che le disposizioni francesi stabiliscono che un paziente, in caso di cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, può usufruire di un rimborso alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se le cure fossero state ricevute in Francia e nei limiti delle spese effettivamente sostenute dall’assicurato. Queste disposizioni includono quindi il diritto di un iscritto al sistema francese ad un rimborso complementare a carico dell’istituzione francese competente nell’ipotesi di differenza dei livelli di copertura sociale tra lo Stato d'iscrizione e quello del luogo di ricovero, come previsto dalla giurisprudenza della Corte.


Tale conclusione è confermata dalla circostanza che la Commissione non ha individuato disposizioni nazionali che contrastino con la giurisprudenza della Corte. Parimenti, la Commissione non ha menzionato alcuna decisione dei giudici francesi che abbia negato questo diritto al rimborso complementare né una qualche prassi amministrativa che possa aver privato gli iscritti di tale diritto.


Pertanto, il ricorso della Commissione contro la Francia è respinto in toto.
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IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.



La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.
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1 La Francia, sostenuta dalla Spagna, dalla Finlandia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contesta la fondatezza di questa censura.