giovedì 14 ottobre 2010

La Corte conferma l’ammenda di 12,6 milioni di euro inflitta dalla Commissione alla Deutsche Telekom per abuso della sua posizione dominante sui mercati della telefonia fissa in Germania . Sentenza nella causa C-280/08 P

Sentenza nella causa C-280/08 P


Deutsche Telekom AG / Commissione

La Corte conferma l’ammenda di 12,6 milioni di euro inflitta dalla Commissione alla Deutsche Telekom per abuso della sua posizione dominante sui mercati della telefonia fissa in Germania

Il diritto dell’Unione europea vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri.

Prima della liberalizzazione completa dei mercati delle telecomunicazioni in Germania, intervenuta il 1º agosto 1996, la Deutsche Telekom godeva di un monopolio legale sulla prestazione di servizi di telecomunicazioni agli abbonati sulla rete fissa.

A seguito di denunce presentate da imprese concorrenti della Deutsche Telekom, la Commissione ha constatato, in data 21 maggio 2003 1, che la Deutsche Telekom aveva abusato, sin dal 1998, della propria posizione dominante sui mercati per l’accesso diretto alla sua rete di telefonia fissa. Tale abuso sarebbe consistito nella fatturazione di tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso dei concorrenti alla rete («servizi di accesso all’anello locale») superiori alle tariffe al dettaglio fatturate per i servizi di accesso agli abbonati della Deutsche Telekom. Tale sistema tariffario avrebbe obbligato i concorrenti a fatturare ai rispettivi abbonati tariffe superiori a quelle fatturate dalla Deutsche Telekom ai propri abbonati.

Conseguentemente, la Commissione ha inflitto alla Deutsche Telekom un’ammenda dell’importo di 12,6 milioni di euro.

Quest’ultima ha proposto quindi dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta. Con sentenza 10 aprile 2008 2, il Tribunale ha respinto il ricorso, affermando, in sostanza, che la Commissione le aveva correttamente inflitto tale ammenda in considerazione dell’attuazione di una pratica tariffaria non equa, produttiva di una compressione dei margini, risultante da uno scarto inadeguato tra i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.

Avverso la sentenza del Tribunale la Deutsche Telekom ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza odierna la Corte, esaminati i motivi dedotti dalla Deutsche Telekom a sostegno dell’impugnazione, ritiene, in conclusione, che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel respingere il ricorso della Deutsche Telekom proposto avverso la decisione della Commissione.

Per quanto attiene all’imputabilità dell’infrazione, la Corte rileva che, per quanto le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale fossero fissate dalle autorità di regolamentazione nazionali, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la pratica di compressione dei margini fosse imputabile alla Deutsche Telekom, considerato che essa disponeva di un margine di manovra sufficiente per modificare le tariffe al dettaglio fatturate ai propri abbonati, ancorché queste costituissero oggetto di una determinata regolamentazione. È certamente vero che non può escludersi che le autorità di regolamentazione nazionali stesse abbiano violato il diritto dell’Unione, ragion per cui la Commissione avrebbe potuto proporre, a tal titolo, ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania. Tuttavia, tale circostanza risulta irrilevante, a parere della Corte, per quanto attiene al margine di manovra di cui disponeva la Deutsche Telekom per modificare le proprie tariffe al dettaglio.


Per quanto riguarda la natura abusiva della pratica di compressione dei margini, la Corte conferma che tale pratica ricade, in quanto tale, nelle fattispecie di abuso di posizione dominante vietate dal diritto dell’Unione, senza necessità di dimostrare che le tariffe all’ingrosso o le tariffe al dettaglio siano di per sé abusive. Infatti, comprimendo il margine dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti e estromettendoli in tal modo dal mercato, la Deutsche Telekom rafforzava la propria posizione dominante causando, conseguentemente, un danno ai consumatori, limitando le loro possibilità di scelta nonché le loro prospettive di beneficiare di una riduzione, a più lungo termine, delle tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, per effetto della concorrenza esercitata sul mercato.

Per quanto attiene al metodo utilizzato per accertare se una compressione dei margini sia abusiva, la Corte ritiene che il Tribunale e la Commissione abbiano correttamente fatto ricorso al criterio del «concorrente altrettanto efficiente», consistente nell’esaminare se le pratiche tariffarie di un’impresa dominante rischino di estromettere dal mercato un operatore economico altrettanto efficiente, basandosi unicamente sulle tariffe e sui costi dell’impresa dominante e non sulla situazione specifica dei suoi concorrenti. Infatti, tale criterio consente di verificare se la Deutsche Telekom sarebbe stata in grado di offrire i propri servizi al dettaglio agli abbonati senza operare in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare le proprie tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale. Inoltre, tale criterio risulta conforme al principio della certezza del diritto, consentendo alle imprese dominanti, che sono necessariamente a conoscenza dei loro costi e delle loro tariffe, di valutare la legittimità della propria condotta.

Infine, per quanto attiene agli effetti della condotta censurata, la Corte, al pari del Tribunale, ritiene che, per poter essere considerata abusiva, una pratica di compressione dei margini deve aver reso più difficile l’accesso dei concorrenti della Deutsche Telekom al mercato interessato. La sussistenza di taluni effetti concorrenziali deve quindi risultare provata. Nella specie, la Corte ha ritenuto che la prova di tali effetti sia stata correttamente accertata dal Tribunale. Infatti, atteso che i servizi di accesso all’anello locale forniti dalla Deutsche Telekom sono indispensabili ai suoi concorrenti per penetrare in modo efficace sui mercati di fornitura al dettaglio di servizi agli abbonati, una compressione dei margini ostacola, in linea di principio, lo sviluppo della concorrenza sui mercati dei servizi al dettaglio agli abbonati, in quanto, così stando le cose, un concorrente altrettanto efficiente della ricorrente non può esercitare le sue attività sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati, se non operando in perdita.

Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione e conferma l’ammenda di 12,6 milioni di euro inflitta dalla Commissione.
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1 Decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/707/CE.



2 Sentenza del Tribunale 10 aprile 2008, causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione, v. parimenti il comunicato stampa 26/08.
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