giovedì 7 ottobre 2010

Allorché più imprese sono presenti in un cantiere, il diritto dell’Unione esige che venga designato un coordinatore per la sicurezza e che questi rediga un piano di sicurezza qualora esistano rischi particolari

Sentenza nella causa C-224/09


Procedimento penale contro Martha Nussbaumer
 
Allorché più imprese sono presenti in un cantiere, il diritto dell’Unione esige che venga designato un coordinatore per la sicurezza e che questi rediga un piano di sicurezza qualora esistano rischi particolari


La circostanza che un permesso di costruire sia o no richiesto è irrilevante

La direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili 1 stabilisce che, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori. Essa prescrive altresì che il committente o il responsabile dei lavori controlli che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali lavori sono indicati in un elenco, non esaustivo, contenuto nella direttiva.

In base alla legge italiana che traspone detta direttiva, l’obbligo di designare tale coordinatore e di redigere un siffatto piano non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire.

Nel 2008 gli ispettori del servizio di tutela del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano hanno effettuato un’ispezione presso un cantiere edile avente ad oggetto il rifacimento della copertura del tetto di una casa di abitazione ad un’altezza di circa 6-8 metri. Il parapetto, l’autogrù e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere. Il rilascio di un permesso di costruire non era richiesto ai sensi della legislazione italiana. Contro la proprietaria dell’immobile, committente dei lavori, è stato avviato un procedimento penale per violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva.

Il Tribunale di Bolzano nutre dubbi riguardo alle deroghe che il diritto italiano prevede in relazione all’obbligo di designare un coordinatore per la sicurezza. Tale giudice ritiene che il legislatore – nel supporre che un cantiere di lavori privati sia di modesta entità e dunque privo di rischi – non avrebbe considerato che anche lavori non soggetti a permesso di costruire possono essere complessi e pericolosi e richiedere, di conseguenza, la nomina di un coordinatore per la sicurezza.

Detto giudice chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se la direttiva osti ad una normativa nazionale che, da un lato, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza tanto per la progettazione dell’opera quanto per la realizzazione dei lavori, e che, dall’altro, preveda l’obbligo per il coordinatore di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese.
La legislazione italiana relativa all’obbligo previsto dalla direttiva di designare i coordinatori e di redigere un piano di sicurezza2 è già venuta all’esame della Corte 3.


Nella sentenza odierna, la Corte ricorda, in primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese. Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo.

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

La direttiva osta dunque ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo (incombente al committente o al responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori.

In secondo luogo, per quanto riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a derogare all’obbligo di redigerlo, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati nella direttiva o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.

Ne consegue che, per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali quelli elencati nella direttiva, deve essere redatto, prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d’imprese presenti nel cantiere stesso.

La direttiva osta, pertanto, ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati in detta direttiva.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
 
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1 Direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245, pag. 6).
2 La direttiva 92/57 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano mediante il decreto legislative 494 del 14 agosto 1996, modificato a più riprese, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che definisce gli obblighi incombenti al committente o al responsabile dei lavori per quanto riguarda la designazione del coordinatore per la sicurezza in tali cantieri.

3 Sentenza della Corte 25 luglio 2008, causa C-504/06, Commissione/Italia.