giovedì 16 settembre 2010

(T-348/07) POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO- CONGELAMENTO DEI CAPITALI

(T-348/07) POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO - CONGELAMENTO DEI CAPITALI - SINDACO GIURISDIZIONALE - LIMITI
Il Tribunale ha annullato parzialmente una serie di decisioni del Consiglio dell’U.E. che disponevano, nell’ambito della lotta al terrorismo, il congelamento dei capitali di una fondazione di diritto olandese che si definisce quale istituzione di aiuto sociale islamico e che sostiene finanziariamente varie organizzazioni in Israele, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza per far fronte alle situazioni di emergenza umanitaria, osservando che, a seguito dell’abrogazione della pertinente normativa olandese recante sanzioni in materia di terrorismo (Sanctieregeling terrorisme 2003), il Consiglio avrebbe dovuto constatare che non sussisteva più alcun «sostrato» di diritto nazionale, atto a giustificare adeguatamente il mantenimento della misura comunitaria. In motivazione, il Tribunale ha altresì osservato che la verifica dell'esistenza di una decisione di un'autorità nazionale competente rappresenta una condizione preliminare essenziale ai fini dell'adozione di una decisione comunitaria iniziale di congelamento dei capitali, mentre la verifica del seguito dato a tale decisione a livello nazionale è indispensabile per l'adozione di una decisione comunitaria successiva, che mantenga il congelamento.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 settembre 2010

Nella causa T 348/07,

Stichting Al Aqsa, con sede in Heerlen (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti J. Pauw, G. Pulles, A.M. van Eik e M. Uiterwaal,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra E. Finnegan e dai sigg. G. J. Van Hegelsom e B. Driessen, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle sig.re C. Wissels, M. de Mol e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti,

e da

Commissione europea, rappresentata dal sig. P. van Nuffel e dalla sig.ra S. Boelaert, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente inizialmente ad oggetto, in sostanza, una domanda d’annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nei limiti in cui essa riguarda la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, S. Papasavvas e E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo e fatti

1 Per un’esposizione del contesto normativo e degli antefatti di questa controversia si rinvia alla sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T 327/03, Al Aqsa/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Al Aqsa»), in particolare ai punti 16 21, ove sono descritte le procedure amministrative e giurisdizionali riguardanti la ricorrente, Stichting Al Aqsa, nei Paesi Bassi, che hanno dato luogo alla Sanctieregeling terrorisme 2003 (decreto recante sanzioni in materia di terrorismo; in prosieguo: la «Sanctieregeling»), adottata dai Ministri degli Esteri e delle Finanze olandesi il 3 aprile 2003, al memorandum ufficiale del direttore dell’Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (servizio generale di informazione e di sicurezza; in prosieguo: l’«AIVD») al direttore generale delle questioni politiche presso il Ministero degli Esteri olandese del 9 aprile 2003 (in prosieguo: il «memorandum de l’AIVD»), alla sentenza interlocutoria della Rechtbank te ‘s Gravenhage, sector civiel recht, voorzieningenrechter [tribunale dell’Aja (Paesi Bassi), sezione civile, giudice cautelare; in prosieguo: il «giudice cautelare»] del 13 maggio 2003 (in prosieguo: la «sentenza interlocutoria cautelare») e alla sentenza definitiva di questo stesso giudice datata 3 giugno 2003 (in prosieguo: la «sentenza cautelare»).

2 Con la sentenza Al Aqsa il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21), nei limiti in cui essa riguardava la ricorrente, per l’essenziale ragione che la stessa non era adeguatamente motivata.

3 Con lettera 23 aprile 2007 il Consiglio dell’Unione europea ha comunicato alla ricorrente che, a suo avviso, i motivi invocati per inserirla inizialmente nell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 72, rettificato in GU 2007, L 164, pag. 36; in prosieguo: l’«elenco controverso»), erano sempre validi e che, di conseguenza, intendeva mantenerla in detto elenco. Alla lettera era allegata un’esposizione dei motivi fatti valere dal Consiglio. Si informava altresì la ricorrente del fatto che essa poteva sottoporre al Consiglio osservazioni sulla sua intenzione di mantenerla nell’elenco controverso e sui motivi che venivano invocati a tal proposito, nonché su tutte le relative prove documentali, entro il termine di un mese.

4 Nell’esposizione dei motivi allegata a tale lettera il Consiglio ha chiarito quanto segue:

«La [ricorrente] è stata costituita nel 1993 nei Paesi Bassi quale fondazione di diritto olandese. Essa ha raccolto capitali per talune organizzazioni appartenenti al movimento palestinese Hamas, che figura nell’elenco dei gruppi implicati in atti terroristici ai sensi dell’art. 1, n. 2, della posizione comune [del Consiglio 27 dicembre 2001], 2001/931/PESC [relativa a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 93)]. Molte di tali organizzazioni mettono a disposizione capitali ai fini del compimento di atti terroristici o per agevolarne il compimento. Tali atti ricadono nell’ambito dell’art. 1, n. 3, [lett.] k), della posizione comune 2001/931 e sono commessi agli scopi menzionati dall’art. 1, n. 3, [lett.] i) e iii), della citata posizione comune.

Alla [ricorrente] è pertanto applicabile l’art. 2, n. 3, [lett.] ii), del regolamento (...) n. 2580/2001.

Il Ministro degli Esteri e il Ministro delle Finanze [olandesi] hanno deciso, mediante decreto ministeriale 3 aprile 2003, DJZ/BR/219 03, (detto Sanctieregeling Terrorisme), pubblicato nello Staatscourant (gazzetta ufficiale) olandese il 7 aprile 2003, di congelare tutti i beni appartenenti alla [ricorrente]. La citata la decisione è stata ratificata con sentenza 3 giugno 2003, LJN AF9389 pronunciata dal presidente della sezione civile del tribunale dell’Aja. Detta sentenza conclude nel senso che la [ricorrente] deve essere considerata come un’organizzazione che sostiene Hamas e che consente a quest’ultimo di commettere o di agevolare attività terroristiche.

Pertanto, nei confronti della [ricorrente] è stata assunta una decisione da parte di un’autorità competente ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931.

Il Consiglio è convinto che i motivi che hanno giustificato l’inclusione della [ricorrente] nell’[elenco controverso] permangano validi».

5 È pacifico che il decreto ministeriale e la sentenza cui si fa riferimento nella citata esposizione dei motivi sono la Sanctieregeling e la sentenza cautelare.

6 Con lettera 25 maggio 2007 la ricorrente ha sottoposto al Consiglio le proprie osservazioni in replica. Essa ha contestato sia i motivi di merito fatti valere da quest’ultimo per giustificare il suo mantenimento nell’elenco controverso, sia la procedura da questo seguita.

7 Il 28 giugno 2007, vale a dire dopo l’udienza nella causa che ha dato origine alla sentenza Al Aqsa, tenutasi il 16 gennaio 2007, ma prima della pronuncia della stessa, il Consiglio ha adottato la decisione 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Mediante tale decisione il Consiglio ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco controverso.

8 Ai sensi del quarto ‘considerando’ della decisione impugnata:

«Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento [...] n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento. A tale riguardo ha tenuto conto delle osservazioni e dei documenti presentati al Consiglio da determinate persone, gruppi ed entità interessati».

9 Ai sensi del quinto ‘considerando’ della decisione impugnata:

«A seguito di tale riesame, il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato della presente decisione sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune [2001/931], che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001».

10 La decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente accompagnata da una lettera del Consiglio datata 29 giugno 2007. L’esposizione dei motivi allegata a tale lettera (in prosieguo: l’«esposizione dei motivi») è identica a quella allegata alla lettera del Consiglio 23 aprile 2007 (v. punto 3 supra).

Procedimento e nuovi sviluppi in corso di causa

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2007 la ricorrente ha proposto il presente ricorso, che aveva inizialmente ad oggetto, in sostanza, una domanda di parziale annullamento della decisione impugnata.

12 Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione impugnata (GU L 340, pag. 100). Tale decisione mantiene il nome della ricorrente nell’elenco controverso.

13 Con ordinanza 21 febbraio 2008, sentite le parti, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del Regno dei Paesi Bassi e della Commissione delle Comunità europee a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

14 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2008 la ricorrente ha chiesto di poter adeguare le proprie conclusioni in modo tale che il proprio ricorso abbia altresì ad oggetto l’annullamento della decisione 2007/868, nei limiti in cui questa la riguarda. Nelle sue osservazioni in merito a tale domanda, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 e il 17 luglio 2008, il Consiglio ha precisato di poter consentire a tale adeguamento.

15 Il 15 luglio 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868 (GU L 188, pag. 21). Tale decisione mantiene il nome della ricorrente nell’elenco controverso.

16 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2008, la ricorrente ha chiesto di poter adeguare le proprie conclusioni in modo tale che il proprio ricorso abbia altresì ad oggetto l’annullamento della decisione 2008/583, nei limiti in cui questa la riguarda. Nelle sue osservazioni in merito a tale domanda, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2008, il Consiglio ha precisato di poter consentire a tale adeguamento. Nelle loro osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 e il 14 ottobre 2008, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione non hanno sollevato obiezioni.

17 Il 26 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583 (GU L 23, pag. 25). Tale decisione mantiene il nome della ricorrente nell’elenco controverso.

18 Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 (GU L 151, pag. 14). Tale regolamento mantiene il nome della ricorrente nell’elenco controverso.

19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha posto alle parti due quesiti scritti.

20 In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che la domanda d’adeguamento delle conclusioni d’annullamento avente ad oggetto la decisione 2007/868 era stata proposta dopo la scadenza del termine di due mesi dalla pubblicazione o dalla notifica di tale decisione, previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, sicché, alla data di proposizione di tale domanda il diritto della ricorrente di chiedere, mediante ricorso, l’annullamento di tale atto era prescritto. Pur non essendovi stata alcuna contestazione in proposito da parte del convenuto e degli intervenienti, il Tribunale, dopo aver rammentato che, per costante giurisprudenza, la questione se un ricorso sia stato proposto oltre il termine rappresenta un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che può e anzi deve essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario, ha invitato le parti a pronunciarsi in forma scritta sulla questione se detto termine di due mesi si applichi anche quando l’annullamento di un atto comunitario viene richiesto non mediante ricorso, bensì mediante una domanda d’adeguamento delle conclusioni d’annullamento di un atto precedente abrogato e sostituito dall’atto in questione, adeguamento ammesso in linea di principio dal giudice comunitario in nome della buona amministrazione della giustizia e di un’esigenza di economia processuale.

21 In secondo luogo, il Tribunale ha invitato le parti principali a prendere esplicitamente posizione per iscritto su talune osservazioni svolte dal Regno dei Paesi Bassi nella sua memoria di intervento, quanto alla facoltà che la ricorrente avrebbe avuto, per un verso, di proporre appello avverso la sentenza cautelare e, per altro verso, di proporre ricorso dinanzi al giudice competente nel merito.

22 Le parti hanno risposto per iscritto a tali quesiti entro i termini impartiti.

23 Nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale, depositata presso la cancelleria il 28 ottobre 2009, la ricorrente ha chiesto di poter adeguare le proprie conclusioni in modo tale che il proprio ricorso abbia altresì ad oggetto l’annullamento delle decisioni 2008/583 (individuata per errore tipografico come la «decisione 2008/538») e 2009/62, nonché del regolamento n. 501/2009, nei limiti in cui tali atti la riguardano. Il Tribunale ha invitato le altre parti a formulare oralmente le loro osservazioni su tale domanda in sede d’udienza.

24 Le parti hanno presentato osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 25 novembre 2009. Nel corso dell’udienza la ricorrente ha precisato gli atti di cui essa chiede l’annullamento, nei limiti in cui la riguardano. Il convenuto e gli intervenienti hanno dichiarato di non opporsi, in principio, all’adeguamento delle conclusioni chiesto dalla ricorrente nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale. Di ciò è stato preso atto nel verbale d’udienza.

25 Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga il regolamento (CE) n. 501/2009 (GU L 346, pag. 39). Tale regolamento mantiene il nome della ricorrente nell’elenco controverso.

Conclusioni delle parti

26 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata, le decisioni 2007/868, 2008/583 e 2009/62 nonché il regolamento n. 501/2009, nei limiti in cui tali atti la riguardano;

– dichiarare che il regolamento n. 2580/2001 non le è applicabile;

– condannare il Consiglio alle spese.

27 Nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi la ricorrente offre, se richiesto dal Tribunale, di fornire prove riguardanti la natura e il carattere del procedimento cautelare nel diritto olandese nonché le competenze del giudice cautelare, prove consistenti nell’audizione di esperti e/o nella produzione di manuali giuridici.

28 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso in toto in quanto infondato;

– condannare la ricorrente alle spese.

29 Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione sostengono le conclusioni del Consiglio.

In diritto

1. Sulle conseguenze procedurali dell’abrogazione della decisione impugnata e della sua sostituzione con altri atti in corso di causa

30 Come emerge da quanto sopra esposto, la decisione impugnata è stata abrogata e sostituita, dal momento della presentazione del ricorso, prima dalla decisione 2007/868, poi dalla decisione 2008/583, quindi dalla decisione 2009/62, in seguito dal regolamento n. 501/2009 e infine dal regolamento di esecuzione n. 1285/2009. La ricorrente ha successivamente chiesto di poter adeguare le proprie conclusioni iniziali in modo tale che il suo ricorso abbia ad oggetto altresì l’annullamento di tali tre decisioni e del regolamento n. 501/2009, nei limiti in cui tali atti la riguardano. Essa non ha invece chiesto, alla data di pronuncia della presente sentenza, di poter adeguare le proprie conclusioni in modo tale che il proprio ricorso abbia altresì ad oggetto l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 1285/2009. Essa ha peraltro mantenuto le proprie conclusioni d’annullamento degli atti anteriori abrogati e sostituiti.

31 Tali domande devono essere accolte e si deve ritenere che la ricorrente sia legittimata a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, delle decisioni 2007/868, 2008/583 e 2009/62 nonché del regolamento n. 501/2009, nei limiti in cui tali atti la riguardano, senza che si debba distinguere, nella fattispecie, a seconda del fatto che tali domande siano state o meno presentate entro il termine di due mesi decorrenti dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto cui esse si riferiscono, previsto dall’art. 230, quinto comma, CE.

32 A tal proposito, il Tribunale ritiene che detto termine sia in principio applicabile sia nel caso in cui l’annullamento di un atto è chiesto mediante ricorso, sia nel caso in cui l’annullamento è chiesto, nell’ambito di una causa pendente e conformemente alla giurisprudenza avviata con sentenza della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione (Racc. pag. 749, punto 8), mediante una richiesta d’adeguamento delle conclusioni d’annullamento di un atto anteriore abrogato e sostituito dall’atto in questione.

33 Tale soluzione si giustifica invero per il fatto che le norme sui termini di ricorso sono di ordine pubblico e devono essere applicate dal giudice in modo da garantire la certezza del diritto e l’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge (sentenza della Corte 18 gennaio 2007, causa C 229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I 439, punto 101), evitando qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza della Corte 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11).

34 Tuttavia, a titolo di eccezione a detto principio il Tribunale ritiene, unitamente al Consiglio e alla Commissione, che detto termine non sia applicabile nell’ambito di una causa pendente quando, per un verso, l’atto in questione e l’atto da questo abrogato e sostituito abbiano, nei confronti dell’interessato, lo stesso oggetto, siano essenzialmente basati sugli stessi motivi e abbiano contenuti sostanzialmente identici, distinguendosi quindi solo per i loro rispettivi ambiti d’applicazione ratione temporis, e quando, per altro verso, la domanda d’adeguamento delle conclusioni non si fondi su alcun motivo, fatto o elemento probatorio nuovo diverso dall’adozione stessa dell’atto in questione che abroga e sostituisce tale atto precedente. Ciò è quanto si verifica esattamente nel caso di specie, come ammesso da tutte le parti nelle loro osservazioni scritte e orali in risposta ai quesiti posti dal Tribunale.

35 In una simile fattispecie, invero, considerato che l’oggetto e il contesto della controversia, come definiti dal ricorso iniziale, non subiscono alcuna modifica se non quella riguardante la sua dimensione temporale, la certezza del diritto non è in alcun modo compromessa dal fatto che la domanda d’adeguamento delle conclusioni sia proposta dopo la scadenza del termine di due mesi in questione.

36 Tale eccezione è altresì giustificata alla luce degli obblighi che derivano da una sentenza d’annullamento, per l’istituzione da cui emana l’atto annullato, in base alle misure che l’art. 233 CE le impone di assumere ai fini dell’esecuzione di detta sentenza.

37 Deve rammentarsi a tal proposito che, per conformarsi ad una tale sentenza l’istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, per un verso, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, per altro verso, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27).

38 Tuttavia, se l’accertamento dell’illegittimità nella motivazione della sentenza di annullamento obbliga, innanzitutto, l’istituzione da cui emana l’atto ad eliminare tale illegittimità nell’atto destinato a sostituirsi all’atto annullato, esso, in quanto riguardi una disposizione di un determinato contenuto in una data materia, può anche comportare altre conseguenze per tale istituzione (sentenza Asteris e a./Commissione, cit., punto 28).

39 Trattandosi, come nella fattispecie, dell’annullamento di una misura comunitaria di congelamento dei capitali, che, ai sensi dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, deve essere oggetto di un riesame ad intervalli regolari, l’istituzione da cui emana l’atto ha innanzitutto l’obbligo di far sì che le eventuali successive misure di congelamento dei capitali da emanarsi dopo l’annullamento, per disciplinare periodi successivi a tale sentenza, non siano inficiate dagli stessi vizi o dalle stesse illegittimità (sentenza del Tribunale 23 ottobre 2008, causa T 256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, Racc. pag. II 3019; in prosieguo: la «sentenza PMOI I», punto 62; v., per analogia, sentenza Asteris e a./Commissione, cit., punto 29).

40 Occorre inoltre riconoscere che, in forza dell’efficacia retroattiva che accompagna le sentenze di annullamento, la dichiarazione di illegittimità risale alla data di entrata in vigore dell’atto annullato (sentenza Asteris e a./Commissione, cit., punto 30).

41 Nella fattispecie, ciò potrebbe implicare che, in caso d’annullamento della decisione impugnata, il Consiglio avrebbe altresì l’obbligo di eliminare da tutte le misure successive di congelamento dei capitali che hanno abrogato e sostituito la decisione impugnata, sino alla pronuncia della sentenza d’annullamento, i vizi o le illegittimità che hanno inficiato quest’ultima decisione (v., in tal senso e per analogia, sentenza Asteris e a./Commissione, cit., punto 30, e sentenza PMOI I, punto 64).

42 In circostanze quali quelle della fattispecie, descritte al precedente punto 34, ogni accertamento di illegittimità del congelamento dei capitali della ricorrente, operato dalla decisione impugnata, potrebbe quindi imporsi non solo per il periodo di vigenza di tale decisione, ma altresì per i periodi di validità di tutte le misure successive di congelamento dei capitali impugnate in corso di causa (v., in tal senso e per analogia, sentenza Asteris e a./Commissione, cit., punto 31).

43 Rifiutandosi di conformarsi all’obbligo descritto al precedente punto 41, il Consiglio violerebbe gli obblighi che gli derivano dall’art. 233 CE e che il procedimento di cui all’art. 232 CE consente di sanzionare (v., in tal senso e per analogia, sentenza Asteris e a./Commissione, cit., punto 32).

44 Di conseguenza, e secondo lo spirito della giurisprudenza citata ai punti 45 48 della sentenza PMOI I, sarebbe contrario a una buona amministrazione della giustizia e ad un’esigenza di economia processuale obbligare la ricorrente, a pena di irricevibilità, di proporre la sua domanda d’adeguamento delle conclusioni, in corso di causa, entro il termine di due mesi sancito dall’art. 230, quinto comma, CE.

45 Infine deve rammentarsi che, in conformità ad una costante giurisprudenza in materia di ricorsi proposti avverso misure successive di congelamento dei capitali adottate in base al regolamento n. 2580/2001, la ricorrente conserva un interesse ad ottenere l’annullamento di tutti gli atti impugnati nell’ambito del presente ricorso, benché questi siano stati abrogati e sostituiti da altri alla data della pronuncia della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza PMOI I, punto 48, e giurisprudenza ivi citata).

2. Sulle domande d’annullamento

46 Poiché le esposizioni dei motivi rispettivamente invocate dal Consiglio a giustificazione della decisione impugnata, le decisioni 2007/868, 2008/583 e 2009/62 nonché il regolamento n. 501/2009 sono identiche, i motivi fatti valere a sostegno delle conclusioni d’annullamento degli atti citati sono anch’essi identici. Nel prosieguo di questa sentenza, quindi, ogni riferimento alla decisione impugnata è quindi da intendersi come riguardante altresì le decisioni 2007/868, 2008/583 e 2009/62, nonché il regolamento n. 501/2009.

47 In proposito la ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi. Il primo, che si suddivide in quattro parti, si basa sulla violazione dell’art. 1, nn. 1, 2 e 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001. Il secondo verte sulla violazione del principio di proporzionalità. Il terzo riguarda la violazione dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e di una forma sostanziale. Il quarto è basato sulla violazione del diritto fondamentale al godimento pacifico della proprietà. Il quinto, infine, verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE.

48 Si deve iniziare esaminando il primo motivo, seguito dal terzo.

Sul primo motivo, basato sulla violazione dell’art. 1, nn. 1, 2 e 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001

49 Questo motivo si suddivide in quattro parti, rispettivamente basate sul fatto che la ricorrente non sarebbe una persona, un gruppo o un’entità ai sensi delle disposizioni di cui si lamenta la violazione, sul fatto che nessuna autorità competente avrebbe assunto alcuna decisione nei suoi confronti, ai sensi delle stesse disposizioni, sul fatto che non sarebbe stata dimostrata l’intenzione della ricorrente di agevolare il compimento di atti terroristici e, infine, sul fatto che la ricorrente non potrebbe più essere considerata come agevolatrice del compimento di simili atti.

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

50 La ricorrente sostiene di non rispondere alla definizione delle «persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici», ai sensi dell’art. 1, n. 2, della posizione comune 2001/931. Discenderebbe quindi dall’art. 1, n. 1, della citata posizione comune che né quest’ultima né, di conseguenza, il regolamento n. 2580/2001, che vi dà attuazione, le sarebbero applicabili.

51 Per un verso, infatti, atteso che la ricorrente non è una persona fisica, essa non rientrerebbe nell’ambito dell’art. 1, n. 2, primo trattino, della posizione comune 2001/931, che a suo avviso riguarda solo persone di tal genere, con esclusione delle persone giuridiche. Essa invoca in tal senso la duplice circostanza per cui il secondo trattino di tale disposizione distingue i gruppi, le entità e le persone, e l’elenco controverso cita esclusivamente persone fisiche alla rubrica «Persone», mentre varie persone giuridiche sono citate alla rubrica «Gruppi ed entità».

52 Per altro verso, la ricorrente non rientrerebbe manifestamente nell’ambito di applicazione dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della posizione comune citata, posto che, alla luce dei termini stessi dell’esposizione dei motivi, le viene esclusivamente contestato il fatto di aver raccolto capitali per talune organizzazioni appartenenti ad Hamas, che a loro volta li avrebbero messi a disposizione per consentire il compimento di atti terroristici o per agevolarli.

53 La ricorrente precisa, nella sua replica, che questa parte del motivo si basa sull’incompetenza del Consiglio ad includere le persone giuridiche nell’ambito d’applicazione dell’art. 2, n. 3, lett. ii), del regolamento n. 2580/2001. In tal modo, infatti, avrebbe travalicato l’ambito applicativo della posizione comune 2001/931.

54 Il Consiglio, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

– Giudizio del Tribunale

55 L’art. 1, n. 2, della posizione comune 2001/931 così dispone:

«Ai fini della presente posizione comune per “persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici” si intendono:

– persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,

– gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone; e persone, gruppi ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entità, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone, gruppi ed entità ad esse associate».

56 La tesi della ricorrente, secondo cui il termine «persone», di cui al primo trattino della citata disposizione riguarderebbe esclusivamente le persone fisiche, non può essere accolta.

57 Invero, nella sua accezione giuridica comune, cui conviene fare riferimento in assenza di un’esplicita indicazione contraria del legislatore, il termine «persona» designa un essere dotato della personalità giuridica, e quindi sia una persona fisica che una persona giuridica.

58 Le «persone» di cui all’art. 1, n. 2, primo trattino, della posizione comune 2001/931 possono quindi designare sia persone fisiche che persone giuridiche, mentre i «gruppi ed entità» cui fa riferimento l’art. 1, n. 2, secondo trattino, della posizione comune 2001/931 possono designare ogni altro tipo di organizzazione sociale che, benché priva della personalità giuridica, abbia comunque una certa forma di esistenza più o meno strutturata.

59 Come giustamente rilevato dal Consiglio, tale interpretazione è confermata dall’art. 1, n. 5, della posizione comune 2001/931, secondo cui «[i]l Consiglio si adopera affinché nell’elenco, in allegato, delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi o delle entità siano inseriti dettagli sufficienti a consentire l’effettiva identificazione di esseri umani, persone giuridiche, entità o organismi».

60 In qualità di persona giuridica, la ricorrente rientra quindi pienamente, contrariamente a quanto da essa sostenuto, nell’ambito d’applicazione dell’art. 1, n. 2, primo trattino, della posizione comune 2001/931 e, di conseguenza, anche in quello del regolamento n. 2580/2001.

61 La circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui l’elenco allegato alla posizione comune 2001/931, come anche l’elenco controverso, alla rubrica «Persone» menzionano esclusivamente persone fisiche, mentre invece numerose persone giuridiche, tra cui essa stessa, sono citate alla rubrica «Gruppi ed entità», è priva di pertinenza al riguardo. Tali elenchi, redatti ai soli fini dell’attuazione, nei casi specifici da essi enumerati, della posizione comune 2001/931 e del regolamento n. 2580/2001, sono infatti irrilevanti ai fini della definizione delle «persone, gruppi ed entità» contenuta in tali atti. Lo stesso può dirsi quindi degli eventuali errori di classificazione tra «persone» e «gruppi ed entità» di cui potrebbero essere viziati.

62 La prima parte del primo motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

63 La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato nell’esposizione dei motivi, nessuna autorità competente ha preso decisioni a suo riguardo, ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Essa non rientrerebbe quindi nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 2580/2001.

64 Invero, né la Sanctieregeling né la sentenza cautelare sarebbero riconducibili ad una qualsiasi delle quattro categorie di decisioni cui si riferisce tale disposizione, vale a dire l’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, l’apertura di indagini o di azioni penali per il tentativo di commetterlo, l’apertura di indagini o di azioni penali per la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, ovvero una condanna per tali fatti. In particolare, con la propria sentenza il giudice cautelare si sarebbe limitato a respingere a titolo provvisorio le domande della ricorrente, senza assumere alcuna decisione nei suoi confronti ai sensi della disposizione citata.

65 In subordine, la ricorrente sostiene che né i Ministri autori della Sanctieregeling, né il giudice cautelare, presidente della sezione civile del tribunale dell’Aja, possono essere considerati come autorità competenti ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931.

66 Da un lato, infatti, tali autorità non avrebbero alcuna competenza in materia di apertura di indagini o di azioni penali per attività terroristiche, dal momento che nei Paesi Bassi esse rientrano nella competenza esclusiva dell’officier van justitie (procuratore della Regina).

67 D’altro lato, le citate autorità non avrebbero alcuna competenza per pronunciare condanne basate su attività terroristiche, atteso che queste ultime sono di esclusiva competenza dello strafrechter (giudice penale).

68 In via di ulteriore subordine, la ricorrente osserva che, contrariamente a quanto affermato nell’esposizione dei motivi, il giudice cautelare non ha in alcun modo «ratificato» la Sanctieregeling. Detto giudice si sarebbe limitato a respingere, nell’ambito di un procedimento cautelare, la domanda della ricorrente tesa a vietare al governo olandese il congelamento dei suoi beni. Del resto, un decreto ministeriale avrebbe per definizione forza di legge e non potrebbe in alcun caso essere «ratificato» da un atto dell’autorità giudiziaria.

69 Nella sua replica, la ricorrente rileva inoltre che se, come sostenuto dal Consiglio, il giudice cautelare è effettivamente un’autorità «giudiziaria» competente, allora i Ministri non possono essere un’autorità «equivalente» nel settore, atteso che siffatte autorità sono tali da escludersi reciprocamente ai sensi del tenore stesso dell’art. 1, n. 4, secondo comma, della posizione comune 2001/931. La tesi del Consiglio sarebbe pertanto contraddittoria e incomprensibile.

70 Nelle sue osservazioni in replica alla memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi, la ricorrente aggiunge che né la natura del procedimento cautelare nel diritto olandese, né la sua assenza di carattere penale sono rilevanti ai fini dell’esame del presente motivo. Sarebbero altresì prive di pertinenza le osservazioni di tale interveniente relativamente alla possibilità di interporre appello avverso una sentenza cautelare e al fatto di non avviare procedure di merito.

71 In subordine, nei limiti in cui il Tribunale dovesse auspicare l’ottenimento di prove in merito al carattere, al contenuto e agli aspetti procedurali del giudizio cautelare nel diritto olandese, la ricorrente si offre di fornire tali prove ricorrendo all’audizione di esperti e/o alla produzione di manuali giuridici.

72 La ricorrente sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal Regno dei Paesi Bassi, l’elencazione delle decisioni cui all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 è esaustiva. Tale interpretazione sarebbe confermata tanto dal tenore di tale disposizione, in particolare nella sua versione tedesca, quanto dalla logica. Nella disposizione in oggetto, infatti, il termine «decisione», dal contenuto indefinito e illimitato, acquisirebbe un senso solo grazie all’elencazione che ne segue. In ogni caso, l’elencazione di cui trattasi sarebbe importante e dimostrerebbe che si deve trattare di decisioni di un tipo particolare, equivalente o fortemente simile all’apertura di un’indagine, oppure all’avvio di azioni penali, o ancora ad una condanna. Nella fattispecie, la sentenza cautelare non risponderebbe manifestamente a tali requisiti.

73 Il Consiglio, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

74 Il Consiglio sottolinea, particolare, che la decisione impugnata si basa sulla sola sentenza cautelare, che costituisce a suo avviso una decisione di un’autorità competente, nella fattispecie giudiziaria, assunta nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, il che emergerebbe chiaramente dall’esposizione dei motivi. Il Consiglio precisa, comunque, che avrebbe potuto considerare altresì la Sanctieregeling come una decisione di un’autorità competente ai sensi di questa stessa disposizione.

75 Anche il Regno dei Paesi Bassi afferma che la sentenza cautelare rappresenta la decisione dell’autorità nazionale competente, su cui si è basata la decisione del Consiglio di inserire la ricorrente nell’elenco controverso.

– Giudizio del Tribunale

76 Nelle sentenze 12 dicembre 2006, causa T 228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (Racc. pag. II 4665; in prosieguo: la «sentenza OMPI»), PMOI I, 4 dicembre 2008, causa T 284/08, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (Racc. pag. II 3487; in prosieguo: la «sentenza PMOI II»), e 30 settembre 2009, causa T 341/07, Sison/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Sison II»), il Tribunale ha precisato e in seguito confermato quali siano: a) le condizioni di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001; b) l’onere della prova incombente al Consiglio in tale contesto; c) la portata del controllo giurisdizionale in materia.

77 Come il Tribunale ha rilevato ai punti 115 e 116 della sentenza OMPI, al punto 130 della sentenza PMOI, al punto 50 della sentenza PMOI II e al punto 92 della sentenza Sison II, gli elementi di fatto e di diritto che possono condizionare l’applicazione di una misura di congelamento dei capitali ad una persona, gruppo o entità sono stabiliti dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, ai sensi del quale il Consiglio, all’unanimità, redige, rivede e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il detto regolamento, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, nn. 4 6, della posizione comune 2001/931. L’elenco di cui trattasi deve quindi essere redatto, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che dimostrino che da parte di un’autorità competente è stata adottata una decisione nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, sia che si tratti dell’avvio di indagini o di azioni penali per un atto di terrorismo, o per il tentativo di commetterlo, o per la partecipazione o l’agevolazione di un tale atto, basata su prove o indizi seri e credibili, sia che si tratti della condanna per tali fatti. Si deve intendere per «autorità competente» un’autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità competente equivalente in tale settore. Inoltre, i nomi delle persone e delle entità riprese sull’elenco devono formare oggetto di un riesame a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, per garantire che la loro conferma sull’elenco rimanga giustificata, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931.

78 Al punto 117 della sentenza OMPI, al punto 131 della sentenza PMOI I, al punto 51 della sentenza PMOI II e al punto 93 della sentenza Sison II, il Tribunale ha dedotto da tali disposizioni che il procedimento che può condurre ad una misura di congelamento dei capitali ai sensi della normativa pertinente si svolge su due livelli, uno nazionale e l’altro comunitario. In un primo momento, un’autorità nazionale competente, in linea di principio un’autorità giudiziaria, deve adottare nei confronti dell’interessato una decisione che soddisfi la definizione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Se si tratta di una decisione di avvio di inchieste o di azioni penali, essa deve essere basata su prove o indizi seri e credibili. In un secondo momento, il Consiglio, all’unanimità, deve decidere di includere l’interessato nell’elenco controverso, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che dimostrino l’adozione di una tale decisione. In seguito, il Consiglio deve accertarsi, a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, che la presenza dell’interessato nell’elenco controverso resti giustificata. A tale riguardo, la verifica dell’esistenza di una decisione di un’autorità nazionale che soddisfi la detta definizione sembra una condizione preliminare per l’adozione, da parte del Consiglio, della decisione iniziale di congelamento dei capitali, mentre la verifica delle conseguenze riservate a tale decisione a livello nazionale sembra indispensabile nell’ambito dell’adozione di una successiva decisione di congelamento dei capitali.

79 Al punto 123 della sentenza OMPI, al punto 132 della sentenza PMOI I, al punto 52 della sentenza PMOI II e al punto 94 della sentenza Sison II, il Tribunale ha peraltro rammentato che, ai sensi dell’art. 10 CE, i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono regolati da doveri reciproci di leale cooperazione (v. sentenza della Corte 16 ottobre 2003, causa C 339/00, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I 11757, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata). Tale principio è di applicazione generale e si impone, in particolare, nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale [comunemente denominata «giustizia e affari interni» (GAI)], disciplinata dal titolo VI del Trattato UE, nella sua versione anteriore al Trattato di Lisbona, la quale è d’altra parte interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni (sentenza della Corte 16 giugno 2005, causa C 105/03, Pupino, Racc. pag. I 5285, punto 42).

80 Al punto 124 della sentenza OMPI, al punto 133 della sentenza PMOI I, al punto 53 della sentenza PMOI II e al punto 95 della sentenza Sison II il Tribunale ha stabilito che, in un caso di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, disposizioni che instaurano una forma di cooperazione specifica tra il Consiglio e gli Stati membri nell’ambito della lotta comune al terrorismo, tale principio comporta, per il Consiglio, l’obbligo di rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione dell’autorità nazionale competente, quanto meno se si tratta di un’autorità giudiziaria, in particolare riguardo all’esistenza di «prove o indizi seri e credibili» sui quali si fonda la decisione di quest’ultima.

81 Come dichiarato al punto 134 della sentenza PMOI I, al punto 54 della sentenza PMOI II e al punto 96 della sentenza Sison II, emerge da quanto precede che, pur gravando effettivamente sul Consiglio l’onere della prova che il congelamento dei capitali di una persona, gruppo o entità è o resta legalmente giustificato alla luce della normativa pertinente, tale onere ha un oggetto relativamente ristretto al livello del procedimento comunitario di congelamento dei capitali. Nel caso di una decisione iniziale di congelamento dei capitali, esso ha ad oggetto essenzialmente l’esistenza di informazioni precise o di elementi del fascicolo che dimostrino l’adozione nei confronti dell’interessato, da parte di un’autorità nazionale, di una decisione che soddisfi la definizione di cui all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Peraltro, nel caso di una decisione successiva di congelamento dei capitali, a seguito di riesame, l’onere della prova ha essenzialmente ad oggetto la questione se il congelamento dei capitali resti giustificato alla luce di tutte le circostanze rilevanti della fattispecie e, in modo particolare, del seguito dato a tale decisione da parte dell’autorità nazionale competente.

82 Quanto al controllo esercitato dal Tribunale, esso ha riconosciuto, al punto 159 della sentenza OMPI, al punto 137 della sentenza PMOI I, al punto 55 della sentenza PMOI II e al punto 97 della sentenza Sison II, che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare sanzioni economiche e finanziarie sulla base degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE, conformemente ad una posizione comune adottata in base alla politica estera e di sicurezza comune. Tale potere discrezionale riguarda, in particolare, le considerazioni di opportunità sulle quali si fondano siffatte decisioni.

83 Tuttavia, se è vero che il Tribunale riconosce al Consiglio un margine discrezionale in materia, ciò non implica che esso debba astenersi dal controllare l’interpretazione dei dati rilevanti fornita da tale istituzione (v. sentenze PMOI I, punto 138, PMOI II, punto 55 e Sison II, punto 98). Infatti, il giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare la situazione e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, egli non è tenuto a sostituire la propria valutazione d’opportunità a quella del Consiglio (v., per analogia, sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C 525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I 9947, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

84 Nella fattispecie, va verificato anzitutto, in conformità a tale giurisprudenza, se la decisione impugnata sia stata assunta sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che dimostrino che nei confronti della ricorrente è stata assunta una decisione che corrisponde alla definizione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 (v., in tal senso, sentenza Sison II, punto 99).

85 A tale proposito, le esposizioni dei motivi allegate, segnatamente, alle lettere del Consiglio del 23 aprile e del 29 giugno 2007 indirizzate alla ricorrente si riferiscono, al loro n. 3, a due decisioni che potrebbero a priori essere considerate come assunte da autorità competenti ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, vale a dire la Sanctieregeling e la sentenza cautelare.

86 Certamente, al punto 24 del suo controricorso il Consiglio ha affermato di aver basato la decisione impugnata sulla sola sentenza cautelare, pur sostenendo, al punto 22 dello stesso, che avrebbe potuto altresì fondarla sulla Sanctieregeling. Tale affermazione, condivisa dal Regno dei Paesi Bassi, risulta oltretutto confermata, come del pari rilevato dal Consiglio, dalla circostanza che le esposizioni dei motivi notificate alla ricorrente danno atto, nella conclusione enunciata al loro n. 4, solo di «una decisione assunta [nei confronti della ricorrente] da un’autorità competente ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931», al singolare.

87 Ciò posto, e contrariamente a quanto si verificava nel caso delle decisioni giudiziarie e della Sanctieregeling di cui alla causa che ha dato origine alla sentenza Sison II, non è possibile, nella fattispecie, prendere in considerazione la sentenza cautelare in maniera isolata, senza fare nel contempo riferimento alla Sanctieregeling, posto che proprio quest’ultima è all’origine dell’adizione del giudice cautelare e che la domanda di sospensione della sua esecuzione rappresentava l’oggetto stesso della controversia sottoposta a tale giudice (v., altresì, sentenza Al Aqsa, punto 18). È chiaramente in questo senso che deve intendersi il riferimento esplicito e dettagliato alla Sanctieregeling, del pari contenuto nelle esposizioni dei motivi.

88 Per quanto riguarda quindi, in primo luogo, la Sanctieregeling, essa rappresenta senza dubbio una decisione di un’autorità amministrativa e non giudiziaria. Tale circostanza non risulta tuttavia determinante in se stessa. Come correttamente rilevato dal Consiglio, infatti, il testo stesso dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 prevede espressamente che un’autorità non giudiziaria possa anch’essa essere qualificata come autorità competente ai sensi di tale disposizione.

89 Tale interpretazione è peraltro confermata dalla giurisprudenza del Tribunale. In particolare, nella causa che ha dato origine alla sentenza PMOI I (v. il suo punto 6), il Consiglio si era basato su un’ordinanza del Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno del Regno Unito) intesa a proscrivere la ricorrente in tale causa quale organizzazione implicata nel terrorismo ai sensi del Terrorism Act 2000 (legge sul terrorismo del 2000). Al punto 144 della sentenza PMOI I, il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza citata risultava effettivamente essere, alla luce della legislazione nazionale rilevante, una decisione di un’autorità nazionale competente rispondente alla definizione fornita dall’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931.

90 È pacifico nella fattispecie (v., altresì, sentenza Al Aqsa, punto 16) che la Sanctieregeling è stata adottata, il 3 aprile 2003, dal Ministro degli Esteri olandese, in accordo con il Ministro delle Finanze, conformemente alla Sanctiewet 1977 (legge sulle sanzioni del 1977), come modificata il 16 maggio 2002, che attribuisce a tali autorità la competenza ai fini del congelamento dei capitali di persone e di entità nell’ambito dell’attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 28 settembre 2001, 1373 (2001), recante strategie per lottare con tutti i mezzi contro il terrorismo e, in particolare, contro il suo finanziamento. Si tratta quindi di una decisione assai simile, nel merito e nella forma, rispetto alla decisione di cui alla causa PMOI I.

91 Non è stato del resto sostenuto che una decisione quale la Sanctieregeling rientri nella competenza delle autorità giudiziarie, se non a titolo del sindacato giurisdizionale sulla sua legittimità.

92 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza cautelare, essa rappresenta, comunque, la decisione di un’autorità giudiziaria, pronunciata a conclusione di un procedimento nel cui ambito era in discussione proprio la legittimità apparente della Sanctieregeling, di cui la ricorrente mirava ad ottenere la sospensione dell’esecuzione in conformità al diritto olandese.

93 Di conseguenza, l’argomento della ricorrente secondo cui il giudice cautelare si sarebbe limitato a respingere la sua domanda di sospensione dell’esecuzione della Sanctieregeling, senza assumere alcuna «decisione» nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, deve essere respinto in quanto imperniato su una lettura eccessivamente formalistica della sentenza cautelare.

94 Lo stesso dicasi per l’argomento della ricorrente secondo cui il giudice cautelare non avrebbe «ratificato», in senso proprio, la Sanctieregeling.

95 Ciò posto, è vero che la sentenza cautelare non rappresenta in senso proprio una decisione di «apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico», come neppure la Sanctieregeling, e che essa non implica una «condanna» della ricorrente, nel significato strettamente penalistico del termine.

96 Il Tribunale ritiene tuttavia che, avuto riguardo suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto, la sentenza cautelare, considerata unitamente alla Sanctieregeling, costituisca effettivamente una «decisione» assunta da un’autorità competente, ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001.

97 A tal proposito si deve ricordare che, per delimitare la portata di una disposizione di diritto comunitario, bisogna tener conto allo stesso tempo del suo dettato, del suo contesto e delle sue finalità (v. sentenza della Corte 8 dicembre 2005, causa C 280/04, Jyske Finans, Racc. pag. I 10683, punto 34, e giurisprudenza ivi citata).

98 Orbene, si deve necessariamente rilevare che le disposizioni qui rilevanti non richiedono che la «decisione» nazionale si inserisca nell’ambito di un procedimento penale stricto sensu, pur essendo questa l’ipotesi più frequente. Ciò risulta confermato dall’art. 1, n. 4, secondo comma, della posizione comune 2001/931, il quale, nel prevedere espressamente la possibilità che le autorità giudiziarie non abbiano «competenza nel settore di cui» a tale norma implica che siffatte decisioni possano rientrare in un settore diverso da quello del diritto penale stricto sensu. Del pari, l’art. 1, n. 4, primo comma, seconda frase, della posizione comune 2001/931 prevede che nell’elenco possano essere inclusi persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni. Orbene, le sanzioni emesse dal Consiglio di sicurezza non hanno necessariamente natura penale (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C 402/05 P e C 415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I 6351, punto 358, e sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T 47/03, Sison/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Sison I», punto 101).

99 Di conseguenza, l’argomento della ricorrente secondo cui le indagini e le azioni penali, per un verso, e le condanne penali, per altro verso, rientrerebbero rispettivamente nella competenza esclusiva dell’officier van justitie e dello strafrechter deve essere respinto in quanto non pertinente.

100 Alla luce degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui trattasi nella fattispecie, nell’ambito dell’attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1373 (2001), la procedura nazionale in questione deve tuttavia aver ad oggetto la lotta al terrorismo in senso ampio.

101 Nella sentenza Sison II (punto 111) il Tribunale ha stabilito che, sia in considerazione del dettato, del contesto e delle finalità delle disposizioni di cui trattasi nella fattispecie (v., in particolare, il primo ‘considerando’ della posizione comune 2001/931), sia in considerazione del ruolo preminente svolto dalle autorità nazionali nel procedimento di congelamento dei capitali previsto dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, una decisione di «apertura di indagini o di azioni penali», per poter essere validamente invocata dal Consiglio, deve iscriversi nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l’applicazione di una misura di tipo preventivo o repressivo all’interessato, a titolo della lotta al terrorismo e in ragione della sua implicazione nello stesso. Il Tribunale ha precisato che non rispondeva a tale requisito la decisione di un’autorità giudiziaria nazionale che si pronunci solamente a titolo accessorio e incidentale sulla possibile implicazione dell’interessato in un’attività siffatta, nell’ambito di una contestazione avente ad oggetto, ad esempio, diritti e obblighi di carattere civile.

102 Orbene, contrariamente alle decisioni giudiziarie di cui alla causa che ha dato origine alla sentenza Sison II, la sentenza cautelare fatta valere nella fattispecie dal Consiglio si iscrive in maniera sufficientemente diretta nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto principalmente l’applicazione di una misura di sanzione economica all’interessato, vale a dire il congelamento dei suoi capitali effettuato dalla stessa Sanctieregeling in ragione della sua implicazione in un’attività terroristica (v. precedente punto 90).

103 In proposito, la ricorrente afferma correttamente che né la natura nel procedimento cautelare nel diritto olandese, nella sua assenza di carattere penale sono pertinenti ai fini di tale valutazione. Non risulta quindi necessario accogliere l’offerta di prove svolta dalla ricorrente in merito a tali questioni (v. precedenti punti 27 e 71).

104 La sentenza cautelare, considerata unitamente alla Sanctieregeling, risulta quindi essere, alla luce della legislazione nazionale pertinente, una decisione di un’autorità nazionale competente rispondente alla definizione fornita dall’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931.

105 Una siffatta decisione poteva pertanto essere considerata, all’epoca in cui è stata assunta, unitamente alla Sanctieregeling, come rispondente ai requisiti dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e poteva quindi, in linea di principio, giustificare in quanto tale l’adozione di una misura di congelamento dei capitali della ricorrente ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001.

106 Quanto alla questione se tale decisione potesse ancora validamente fungere da base alle decisione impugnata alla data della sua adozione, considerate tutte le circostanze rilevanti della fattispecie e, in particolare, il seguito che essa ha avuto a livello di diritto nazionale, essa rientra nell’ambito dell’esame del terzo motivo, da effettuarsi nel prosieguo di questa sentenza.

107 Formulata questa riserva, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

108 La ricorrente sostiene che né l’esposizione dei motivi, né la sentenza cautelare, né la Sanctieregeling, come neppure lo stesso memorandum dell’AIVD indicano la minima forma di intenzione, di colpa o di consapevolezza da parte sua quanto al sostegno ad attività terroristiche. Orbene, la prova di tali elementi che, a suo avviso, spetta al Consiglio fornire, sarebbe determinante ai fini dell’applicazione della posizione comune 2001/931 e del regolamento n. 2580/2001, in particolare il suo art. 2, n. 3, lett. ii), che verte sulle persone giuridiche che «agevolano» la realizzazione di atti terroristici.

109 Il giudice cautelare, in particolare, si sarebbe limitato a concludere che i capitali raccolti dalla ricorrente erano andati a vantaggio di organizzazioni legate ad Hamas e che queste ultime avevano a loro volta messo tali capitali a disposizione del movimento stesso per consentirgli di commettere o di agevolare atti terroristici (v., in particolare, il punto 3.2 della sentenza cautelare). Di conseguenza, sarebbe inesatta l’affermazione contenuta nell’esposizione dei motivi, secondo cui il giudice cautelare avrebbe concluso nel senso che la ricorrente doveva essere considerata un’organizzazione che sosteneva Hamas e che consentiva a quest’ultima di commettere o di agevolare atti terroristici. Al contrario, i termini utilizzati dal giudice cautelare indicherebbero che esso non ha in alcun modo appurato che la ricorrente sapesse o avesse dovuto sapere che i capitali da essa messi a disposizione di altre organizzazioni sarebbero stati impiegati a fini terroristici. La ricorrente nega di esserne stata consapevole.

110 Nella sua replica, la ricorrente aggiunge che la prova della sua buona fede emerge altresì dal fatto di aver autorizzato il giudice cautelare a prendere conoscenza del dossier confidenziale dell’AIVD.

111 Quanto alle valutazioni contenute nel memorandum dell’AIVD, la ricorrente precisa, in replica alla memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi, che il fatto che il giudice cautelare abbia lungamente citato detto memorandum nelle sue due sentenze non significa in alcun modo che ne abbia pienamente condiviso i contenuti. Ciò potrebbe dirsi, in particolare, per quanto riguarda l’asserito ruolo attivo della ricorrente e dei suoi dirigenti nella raccolta di capitali a beneficio di Hamas.

112 Per quanto concerne l’argomento del Regno dei Paesi Bassi, secondo cui il termine «consapevolezza» implica non solo il fatto di «sapere», ma anche quello di «dover sapere», la ricorrente rileva che tale argomento non è suffragato dai termini stessi impiegati dal legislatore all’art. 1, n. 3, lett. k), della posizione comune 2001/931: il legislatore avrebbe potuto facilmente ricorrere ad una diversa formulazione, se questo fosse stato il suo intento.

113 In ogni caso, non emergerebbe neppure dalla sentenza cautelare che la ricorrente «avrebbe dovuto sapere» che i capitali da essa versati venivano utilizzati a fini terroristici.

114 Al riguardo, la ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal Regno dei Paesi Bassi, non emerge assolutamente dalla sentenza cautelare (in particolare dal suo punto 3.4) che il giudice cautelare avesse la convinzione che la ricorrente sapesse o dovesse sapere dell’impiego finale dei suoi capitali a fini terroristici.

115 La ricorrente conclude affermando che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nel supporre che essa sapesse che talune organizzazioni, cui erano stati versati contributi, erano legate ad Hamas e che tali organizzazioni utilizzavano a loro volta detti capitali per commettere attentati terroristici.

116 In ogni caso, la ricorrente sottolinea che l’organizzazione di Hamas è stata inclusa in quanto tale nell’elenco controverso [dalla posizione comune del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/651/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC e che abroga la posizione comune 2003/482/PESC (GU L 229, pag. 42)] solo in data 12 settembre 2003, vale a dire successivamente alla sentenza cautelare e addirittura alla misura comunitaria iniziale di congelamento dei capitali della ricorrente. Prima di tale data, solo il ramo terroristico di Hamas, individuato negli atti pertinenti del Consiglio come «Hamas Izz al Din al Qassem» [v., segnatamente, la posizione comune del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/482/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2003/402/PESC (GU L 160, pag. 100)], sarebbe stato inserito in tale elenco. La ricorrente ne deduce che, fino alla data del 12 settembre 2003, un cittadino europeo medio, e quindi anch’essa, era legittimato a ritenere che i contributi versati al ramo umanitario di Hamas non sarebbero stati impiegati a fini terroristici.

117 Il Consiglio, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, afferma che, conformemente alle disposizioni rilevanti applicabili, è stata fornita nella fattispecie la prova che la ricorrente era consapevole del fatto che la sua partecipazione alle attività di Hamas avrebbe contribuito alle attività criminose di detto gruppo.

118 Il Regno dei Paesi Bassi aggiunge che, per «consapevolezza», ai sensi di queste stesse disposizioni, va inteso non solo il fatto di «sapere», ma anche quello di «dover sapere» o di «sapere verosimilmente».

– Giudizio del Tribunale

119 Come correttamente rilevato dal Consiglio, il regolamento n. 2580/2001 non prevede in se stesso esplicitamente l’obbligo per tale istituzione di provare che l’interessato avesse l’«intenzione» di commettere un atto terroristico, di parteciparvi o di agevolarne il compimento. Tuttavia, la prova di tale elemento intenzionale è richiesta dalla posizione comune 2001/931, il cui art. 1, n. 3, lett. k), invocato nei confronti della ricorrente nell’esposizione dei motivi, dispone che la partecipazione alle attività del gruppo terroristico deve implicare la «consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo». Tale prova è pertanto richiesta anche ai sensi dell’art. 1, n. 4, del regolamento n. 2580/2001, tenuto conto del tenore della disposizione stessa.

120 Deve quindi verificarsi se tale prova sia stata debitamente fornita nella fattispecie.

121 Nel caso specifico, emerge dall’esposizione dei motivi della Sanctieregeling che questa è stata adottata, in attesa dell’adozione di una decisione comunitaria nei confronti della ricorrente in forza del regolamento n. 2580/2001, sulla base di indizi di trasferimenti di capitali effettuati dalla stessa in favore di organizzazioni che sostengono il terrorismo nel Medio Oriente (v., altresì, sentenza Al Aqsa, punto 17).

122 La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al giudice cautelare avverso il Regno dei Paesi Bassi per ottenere, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione delle misure previste dalla Sanctieregeling.

123 Nella sentenza interlocutoria cautelare, il giudice cautelare ha rilevato e stabilito, segnatamente, quanto segue:

«1. Fatti

In base agli atti di causa e all’udienza tenutasi il 6 maggio 2003, il [giudice cautelare] si basa sui seguenti elementi fattuali.

(...)

1.9. Il 3 aprile 2003 il Ministro degli Esteri ha adottato [la Sanctieregeling] (...)

1.10. L’esposizione dei motivi della [Sanctieregeling] indica che vi sono indizi quanto al fatto che taluni capitali sono stati trasferiti dalla [ricorrente] ad organizzazioni che sostengono il terrorismo in Medio Oriente.

1.11. Con lettera 9 aprile 2003 il capo dell’[AIVD] ha comunicato al direttore generale degli affari politici del Ministero degli Esteri le seguenti circostanze:

“(...) A conferma delle comunicazioni svoltesi precedentemente, si riferisce quanto segue. Nell’ambito dell’esecuzione della missione attribuitagli dalla legge, l’AIVD è stato informato da fonti affidabili, ma vulnerabili, dei fatti seguenti.

L’organizzazione Al Aqsa, con sede nei Paesi Bassi, fondata il 24 agosto [1993], e la cui sede sociale si trova a Heerlen, ha raccolto denaro nei Paesi Bassi a sostegno di organizzazioni legate ad Hamas in Medio Oriente. Molte di tali organizzazioni mettono a disposizione denaro per commettere o agevolare attività terroristiche.

L’AIVD è giunto alla conclusione che non può più mantenersi alcuna distinzione tra le attività sociali e le attività terroristiche di Hamas. Hamas, cui sono legate le organizzazioni citate che raccolgono capitali, deve essere considerato come un insieme organizzativo che favorisce sia le attività umanitarie che quelle terroristiche, restando inteso che tali attività sono complementari.

La fondazione Al Aqsa mantiene o ha mantenuto contatti con organizzazioni di raccolta di capitali in favore di Hamas. La fondazione Al Aqsa mantiene o ha mantenuto rapporti con Al Aqsa in Germania (vietata nella metà del 2002), Al Aqsa in Danimarca (beni congelati a fine 2002), Al Aqsa in Belgio nonché con organizzazioni di raccolta di capitali in favore di Hamas nel Regno Unito, in Italia, in Svizzera, in Svezia e in Francia.

Sussiste un’azione collettiva internazionale di raccolta di capitali da parte delle organizzazioni dedite a tale raccolta, ivi compresa Al Aqsa Paesi Bassi, in favore di Hamas, con la denominazione Union of the Good (in arabo Ittilaf Al Khair). Il capo dell’Union of the Good residente nel Qatar ha in passato autorizzato attentati suicidi per motivi religiosi. Fino al divieto (di Al Aqsa) in Germania, il presidente di Al Aqsa in Germania era altresì presidente di Al Aqsa nei Paesi Bassi. Dopo il divieto dell’organizzazione in Germania, un membro della direzione di Al Aqsa Belgio, che era altresì membro della direzione olandese, è divenuto presidente di Al Aqsa nei Paesi Bassi (...)”.

Tale comunicazione ufficiale, completata da talune informazioni sottostanti, rappresenta il fondamento della [Sanctieregeling].

1.12. Su domanda della [ricorrente], in data 17 aprile 2003 si è tenuta una discussione informativa tra la direzione e i consulenti della [ricorrente] e i rappresentanti del Ministero degli Esteri. In tale sede, la direzione della [ricorrente] ha fornito informazioni complementari sulle attività della stessa. Tali informazioni non hanno tuttavia portato [il Regno dei Paesi Bassi] a ritirare o a modificare le misure assunte contro la [ricorrente]. Le domande successive formulate dalla [ricorrente] in tal senso non sono state prese in considerazione dal [Regno dei Paesi Bassi].

2. La domanda, la sua motivazione e la difesa

La [ricorrente] chiede, in sostanza:

(...)

In tal senso, la [ricorrente] fa valere i seguenti elementi.

Le accuse rivolte alla [ricorrente] non sono avvalorate da fatti pienamente dimostrati. La comunicazione ufficiale dell’AIVD non rappresenta una base sufficiente per tali accuse. Oltretutto, [il Regno dei Paesi Bassi] ha in precedenza fatto sapere che non era necessario assumere provvedimenti contro la [ricorrente]. La [ricorrente] non mantiene alcun rapporto con Hamas o con organizzazioni collegate ad Hamas. I capitali che essa ha raccolto sono impiegati unicamente per attività sociali, il che è controllato in maniera intensiva dalle autorità interessate. Prima di adottare [la Sanctieregeling], [il Regno dei Paesi Bassi] non ha permesso alla [ricorrente] di esprimere il suo punto di vista. La [ricorrente] ha agito in tutta franchezza nei confronti [del Regno dei Paesi Bassi] e gli ha consentito di controllare tutte le sue attività. [Il Regno dei Paesi Bassi] non ha dato seguito, erroneamente, a tale offerta della [ricorrente]. [Il Regno dei Paesi Bassi] agisce quindi illecitamente nei confronti della [ricorrente]. La modalità d’azione [del Regno dei Paesi Bassi] arreca un pregiudizio irreparabile agli interessi della [ricorrente]. La [ricorrente] non può infatti più rispettare i propri obblighi di pagamento (affitto, gas, acqua, elettricità, stipendi) e ha dovuto porre fine a taluni progetti in corso.

Anche qualora si dovesse ritenere lecita la modalità d’azione del [Regno dei Paesi Bassi], essa è nonostante tutto illecita per la ragione che [il Regno dei Paesi Bassi] non ha assunto alcun provvedimento per porre fine alla situazione disumana in cui si trova attualmente la [ricorrente].

Dando una certa pubblicità nei media alle accuse rivolte alla [ricorrente], [il Regno dei Paesi Bassi] ha arrecato pregiudizio alla reputazione e all’onore della stessa. La [ricorrente] ha pertanto subito un danno che [il Regno dei Paesi Bassi] è tenuto a risarcire.

(...)

3. Valutazione della controversia

3.1. Tenuto conto dei documenti prodotti e delle discussioni svoltesi in sede di udienza, si deve rilevare che la [ricorrente] mira in particolare a vietare [al Regno dei Paesi Bassi] la prosecuzione dell’esecuzione della [Sanctieregeling]. Si deve valutare se [il Regno dei Paesi Bassi] abbia agito illegittimamente nei confronti della [ricorrente] per aver adottato ed applicato [la Sanctieregeling].

(...)

3.4. Secondo una costante giurisprudenza dello Hoge Raad [der Nederlanden (Corte suprema, Paesi Bassi)], il giudice può considerare illecita l’adozione e l’attuazione di prescrizioni generalmente vincolanti (leggi in senso materiale) per ragioni legate all’arbitrarietà, qualora l’organo interessato non abbia potuto ragionevolmente adottare la prescrizione in questione tenuto conto degli interessi che tale organo conosceva o avrebbe dovuto conoscere al momento dell’adozione della decisione di esecuzione. Il giudice deve far prova, nell’ambito di tale controllo, della discrezione necessaria, secondo lo Hoge Raad.

3.5. L’interesse [del Regno dei Paesi Bassi], nell’ambito della [Sanctieregeling], risiede nella lotta alle attività terroristiche in generale e nella soppressione dell’apporto finanziario a tali attività in particolare. La [ricorrente] è portatrice di un interesse contrario, nel senso di poter proseguire senza ostacoli e le proprie attività.

3.6. [La Sanctieregeling] si basa sulla comunicazione ufficiale, sopra citata, dell’AIVD. Il contenuto di tale comunicazione verte principalmente sul fatto che i capitali raccolti nei Paesi Bassi ad opera della [ricorrente] vanno a vantaggio di organizzazioni legate al movimento islamista (palestinese) di Hamas e che molte di tali organizzazioni (legate ad Hamas) mettono a disposizione capitali allo scopo di commettere o di agevolare le attività terroristiche di Hamas.

3.7. La [ricorrente] ha sostenuto con forza che essa non metteva alcuna somma a disposizione di Hamas o di altre organizzazioni a questo legate. I capitali che essa raccoglie (nel 2002, EUR 1 300 000) sono, ad avviso della [ricorrente], versati ad istituzioni con sede in Israele, nei territori occupati da Israele e in altri paesi (segnatamente il Canada e l’Australia) e che perseguono esclusivamente scopi sociali, organizzando unicamente attività sociali. L’impiego dei capitali raccolti si svolge, infine, nell’osservanza delle leggi applicabili in tali paesi/territori occupati e sotto il controllo delle autorità di tali paesi/territori.

3.8. La comunicazione ufficiale dell’AIVD contiene solo dichiarazioni generiche. Esse non sono avvalorate dal alcun dato fattuale. Di conseguenza, né il giudice cautelare, né la [ricorrente] sono in grado di valutare se le conclusioni formulate in tale comunicazione risultino avvalorate dai dati d’indagine, in altri termini la veridicità di tale comunicazione ufficiale non può essere stabilita. Ciò risulta ancora più problematico per il fatto che la [ricorrente] ha contestato il contenuto di tale comunicazione e ciò, nei limiti del possibile, in maniera motivata.

3.9. Benché debba riconoscersi una certa logica alla comunicazione ufficiale, il [giudice cautelare] ritiene che, quando un soggetto di diritto vede il proprio funzionamento ostacolato in maniera rilevante, in pratica, sulla base di una comunicazione ufficiale, [il Regno dei Paesi Bassi] non può limitarsi a riferirsi a tale comunicazione laddove questa non sia dimostrata e laddove la [ricorrente] ne abbia contestato il contenuto in maniera motivata. Anche l’argomento [del Regno dei Paesi Bassi], secondo cui il semplice rinvio alla comunicazione ufficiale è sufficiente, nell’ambito del controllo della disciplina ad opera del giudice cautelare e tenuto conto del carattere confidenziale delle fonti che avvalorano tale comunicazione, va respinto.

3.10. In subordine, [il Regno dei Paesi Bassi] ha proposto di attribuire esclusivamente al [giudice cautelare] la facoltà di consultare i dati in questione. La [ricorrente] non ha contestato l’affermazione [del Regno dei Paesi Bassi] secondo cui questo ha interesse a mantenere confidenziali i dati dell’AIVD su cui si basa la comunicazione ufficiale. La [ricorrente] ha manifestato il proprio assenso quanto al fatto che solo il giudice cautelare abbia conoscenza dei dati confidenziali di cui trattasi.

3.11. La consultazione a titolo confidenziale, da parte del [giudice cautelare] dei documenti rilevanti appare contraria a uno dei principi fondamentali del diritto processuale, vale a dire il principio del contraddittorio. Infatti, la motivazione dell’ordinanza (definitiva) non si riferirà ai dati di cui il [giudice cautelare] ha avuto la consultazione confidenziale, sicché tale motivazione non potrà essere direttamente controllata. È tuttavia accettabile che, per considerazioni di ordine pubblico, sia fatta un’eccezione a tale principio. Ciò avviene nella fattispecie. È importante quindi che le parti abbiano altresì accettato la deroga a tale principio e abbiano riconosciuto che il presente procedimento ha talune somiglianze con il diritto amministrativo, nel cui ambito l’assunzione confidenziale di informazioni da parte del giudice non è inabituale (v. art. 8.29 del codice di diritto amministrativo).

3.12. Pertanto, [il Regno dei Paesi Bassi] sarà tenuto a consentire al giudice cautelare, assistito dal suo cancelliere, di prendere conoscenza, a titolo confidenziale, del fascicolo su cui si fonda la comunicazione ufficiale dell’AIVD. Il giudice cautelare ritiene che tale consultazione confidenziale debba intervenire rapidamente (...).

4. La decisione

Il giudice cautelare [i]ngiunge [al Regno dei Paesi Bassi] di informarlo, nel termine di una settimana decorrente [dal giorno successivo alla presente ordinanza], del modo in cui potrà prendere conoscenza, a titolo confidenziale, accompagnato dal proprio cancelliere, degli elementi del fascicolo su cui si fonda la comunicazione ufficiale dell’AIVD.

(...)».

124 Il governo olandese ha ottemperato a tale sentenza interlocutoria e, in data 21 maggio 2003, il giudice cautelare ha preso conoscenza del fascicolo dell’AIVD nei locali dello stesso.

125 Con la sentenza cautelare il giudice cautelare ha accertato e stabilito, in particolare, quanto segue:

«(...)

2. Fatti, domanda, motivazione e difesa

Quanto a tali elementi, si rinvia alla [sentenza interlocutoria cautelare].

3. Valutazione della controversia

3.1. Tenuto conto delle considerazioni formulate nella [sentenza interlocutoria cautelare], si deve risolvere in primo luogo la questione se [il Regno dei Paesi Bassi] abbia agito illegittimamente nei confronti della [ricorrente] adottando ed eseguendo [la Sanctieregeling] e se si debba pertanto ingiungere di interrompere l’esecuzione della [Sanctieregeling].

3.2. Sulla base della propria istruttoria, il giudice cautelare giunge alla conclusione che le constatazioni dell’AIVD risultano sufficientemente fondate per giustificare la conclusione (dell’AIVD) secondo cui i capitali raccolti dalla [ricorrente] nei Paesi Bassi sono andati a vantaggio di organizzazioni legate al movimento islamista (palestinese) di Hamas e possono altresì giustificare la conclusione secondo cui molte di tali organizzazioni (legate ad Hamas) mettono a disposizione capitali allo scopo di commettere o di agevolare l’attività terroristiche di Hamas.

3.3. Non è giunta a conoscenza del giudice cautelare alcuna circostanza che consenta di concludere che l’AIVD abbia erroneamente svolto la missione conferitagli dalla legge sui servizi informativi e di sicurezza.

3.4. La [ricorrente] ha inoltre asserito che, anche a voler ritenere che [il Regno dei Paesi Bassi] non abbia agito illecitamente nei suoi confronti adottando ed eseguendo [la Sanctieregeling], l’illegittimità degli atti [del Regno dei Paesi Bassi] è data comunque dal fatto che questo ha attuato [la Sanctieregeling] senza prevedere alcun adeguamento per porre fine alla situazione in cui si trova attualmente la [ricorrente]. Tale argomento deve essere respinto. Risulta dimostrato che la [ricorrente] ha subito, e subisce ancora, un danno derivante dal comportamento [del Regno dei Paesi Bassi]. Tuttavia, sono esclusivamente i comportamenti della [ricorrente] stessa che hanno fatto sorgere tale danno e, se del caso, cagioneranno danni ulteriori. Il danno già subito e quello futuro sono integralmente imputabili alla [ricorrente].

3.5. La [ricorrente] ha altresì affermato che [il Regno dei Paesi Bassi] (nella persona del Ministro degli Interni) aveva fatto sapere in precedenza, vale a dire nell’ottobre 2002, in risposta a talune questioni poste da membri della seconda Camera, che riteneva inutile assumere misure contro la [ricorrente]. [Il Regno dei Paesi Bassi] ha tuttavia dichiarato in maniera sufficientemente plausibile – come emerge altresì dalle risposte alle questioni citate sollevate dalla seconda Camera – che l’indagine dell’AIVD si trovava in quel momento in uno stadio in cui non si giustificava l’adozione di provvedimenti nei confronti della [ricorrente], mentre, dopo un’intensificazione dell’indagine, l’adozione di misure siffatte non si è più potuta escludere.

3.6. Tenuto conto di quanto precede, si deve risolvere negativamente la questione formulata al punto 3.1. Di conseguenza, vanno respinte le domande della [ricorrente] intese a vietare [al Regno dei Paesi Bassi] il congelamento di tutti i beni che le appartengono, a vietargli di frapporre ostacoli a tutte le operazioni finanziarie da essa condotte o svolte a suo vantaggio, nonché a vietargli di impedire ai terzi di porre direttamente o indirettamente capitali a sua disposizione.

(...)

La decisione

Il giudice cautelare respinge le domande.

(...)».

126 Alla luce della sentenza interlocutoria cautelare e della sentenza cautelare non è necessario stabilire se, come sostiene il Regno dei Paesi Bassi, il sindacato giurisdizionale della valutazione operata dal Consiglio dell’elemento di «consapevolezza», richiesto dall’art. 1, n. 3, lett. k), della posizione comune 2001/931, debba limitarsi a quello dell’errore manifesto.

127 Invero, alla luce delle due sentenze di cui trattasi il Consiglio ha potuto ritenere, senza incorrere nel minimo errore di valutazione, che la ricorrente aveva la consapevolezza, ai sensi della citata disposizione, che la sua attività, consistente nel raccogliere e nel mettere a disposizione capitali, avrebbe contribuito alle attività criminose di un gruppo terroristico, nella fattispecie Hamas, o, più esattamente, all’epoca, il suo braccio armato Hamas Izz al Din al Qassem.

128 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sulla base di una lettura eccessivamente formalistica e letterale di tali due sentenze, le constatazioni di fatto e le valutazioni operate dal giudice cautelare, a partire dal memorandum dell’AIVD e degli elementi del fascicolo a suo fondamento, rivelano che egli era manifestamente convinto che la ricorrente fosse stata consapevole dell’impiego finale dei suoi capitali a fini terroristici. I vari esempi di constatazioni e valutazioni siffatte, portati dal Regno dei Paesi Bassi con riferimento al punto 1.11 della sentenza interlocutoria cautelare, lo rivelano in maniera implicita ma certa.

129 Del resto, non è tanto su tale elemento di consapevolezza o di intenzionalità quanto, più sostanzialmente, sui presunti rapporti tra la ricorrente ed Hamas che si sono concentrate le discussioni dinanzi al giudice cautelare. Come rilevato da quest’ultimo, la ricorrente sosteneva infatti «con forza», in quella fase processuale, che essa «non met[teva] alcuna somma a disposizione di Hamas o di altre organizzazioni legate a tale movimento» e che addirittura che essa «non mant[eneva] alcun rapporto con Hamas o con organizzazioni legate a Hamas». Tali affermazioni sono state chiaramente smentite dal giudice cautelare, dopo che ha potuto prendere conoscenza del fascicolo su cui si fonda il memorandum dell’AIVD. Pertanto, non era necessario che tale giudice precisasse espressamente, al punto 3.2 della sentenza cautelare, in che misura la ricorrente fosse «consapevole» della situazione.

130 In ogni caso, stabilendo che il danno già subito dalla ricorrente in conseguenza della Sanctieregeling e quello futuro le erano «integralmente imputabili», il giudice cautelare ha necessariamente concluso che ricorreva tale elemento di «consapevolezza» indispensabile nell’individuare la responsabilità della ricorrente nell’ambito della ponderazione degli interessi che era tenuto a svolgere (v., in particolare, punto 3.5 della sentenza interlocutoria cautelare).

131 Peraltro, l’argomento dedotto dalla ricorrente nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi, in base ad un’asserita distinzione che si dovrebbe svolgere, quantomeno per il periodo anteriore al 12 settembre 2003, tra i settori umanitario e terroristico di Hamas, è privo di qualsiasi rilevanza alla luce della conclusione cui è pervenuto il giudice cautelare secondo cui, per un verso, i capitali raccolti dalla ricorrente nei Paesi Bassi erano andati a vantaggio delle organizzazioni legate ad Hamas e, per altro verso, molte di tali organizzazioni mettevano a disposizione capitali al fine di commettere o di agevolare le attività terroristiche di Hamas.

132 Del resto, tale argomentazione, in base alla quale la ricorrente sarebbe stata legittimata, all’epoca, a ritenere che i contributi versati al settori umanitario di Hamas non sarebbero stati utilizzati a fini terroristici, è incompatibile con la tesi da essa sostenuta dinanzi al giudice cautelare, secondo cui essa negava qualsiasi rapporto con Hamas o con organizzazioni legate ad Hamas.

133 Pertanto, la terza parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla quarta parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

134 La ricorrente deduce che la posizione comune 2001/931 ed il regolamento n. 2580/2001 hanno come oggetto e finalità la lotta al finanziamento attuale e futuro del terrorismo, e non la lotta al suo finanziamento passato. Così, a suo avviso, qualora non possa dimostrarsi l’esistenza di un rischio attuale o futuro che un’entità finanzi il terrorismo, tali atti non le sono applicabili.

135 Orbene, né l’esposizione dei motivi, né la sentenza cautelare rivelerebbero l’esistenza della minima minaccia attuale o futura da parte della ricorrente, che consenta di concludere nel senso che quest’ultima possa ancora essere considerata, nel 2007, un’agevolatrice delle attività terroristiche. A seguito del periodo trascorso dal 3 giugno 2003, peraltro, le disposizioni della sentenza cautelare non potrebbero più essere utilizzate per avvalorare una simile conclusione.

136 In particolare, dall’esposizione dei motivi non risulterebbe affatto che le organizzazioni cui la ricorrente ha versato capitali prima del 3 giugno 2003, anche a supporre che queste abbiano effettivamente agevolato attività terroristiche all’epoca, siano ancora oggi attive in tal senso. Potrebbe addirittura darsi il caso che tali organizzazioni non esistano più. Il Consiglio stesso non sarebbe in grado di verificare tali elementi, dal momento che l’identità delle organizzazioni in questione non è stata rivelata e che non ha avuto accesso al fascicolo dell’AIVD su cui si basa la sentenza cautelare.

137 Oltretutto, nulla farebbe pensare che, in caso di revoca della misura di congelamento dei suoi beni, la ricorrente sosterrebbe nuovamente le stesse organizzazioni. In proposito la ricorrente dichiara espressamente che, se il Consiglio le vorrà fornire un elenco delle organizzazioni considerate finanziatrici del terrorismo, essa si asterrà dal procurare loro il benché minimo sostegno finanziario.

138 Nella sua replica la ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio nel suo controricorso, il Tribunale è perfettamente in grado di verificare, nella fattispecie, la fondatezza della decisione impugnata con riferimento al presente motivo. Riferendosi ai criteri di valutazione fatti valere in proposito dal Consiglio, essa sottolinea di non aver avuto e di non avere a tutt’oggi alcun precedente nel settore della violenza terroristica, che il Consiglio non può ragionevolmente avanzare alcuna ipotesi seria quanto alle sue future intenzioni, sulla base dei soli documenti di cui dispone, e che sia la Sanctieregeling, abrogata dal 2003, sia la sentenza cautelare hanno perso molta della loro rilevanza.

139 Nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi, la ricorrente sostiene inoltre che la valutazione del Consiglio è stata manifestamente erronea. Essa sostiene che il Consiglio stesso non è a conoscenza dell’identità delle organizzazioni che essa sosteneva e che, a maggior ragione, il Consiglio non conosce, tra tali organizzazioni, quelle che hanno in seguito sostenuto il terrorismo. Il Consiglio non saprebbe neppure se tali organizzazioni esistano ancora. Alla luce di tale circostanza, il Consiglio sarebbe nell’impossibilità di affermare, sulla base dei documenti che gli sono noti, che può presumersi che la ricorrente potrebbe ancora agevolare atti terroristici. Esso avrebbe pertanto esercitato il suo margine discrezionale in maniera manifestamente erronea.

140 Il Consiglio, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, contesta l’argomento della ricorrente.

– Giudizio del Tribunale

141 L’argomentazione formulata dalla ricorrente nell’ambito della quarta parte del primo motivo corrisponde, in sostanza, a quella formulata dalla ricorrente nell’ambito del terzo motivo del ricorso nella causa che ha dato origine alla sentenza PMOI I.

142 Pronunciandosi su detto terzo motivo, il Tribunale ha stabilito in particolare, nella sentenza PMOI I, che a) nulla, nelle disposizioni in questione del regolamento n. 2580/2001 e della posizione comune 2001/931 vieta l’applicazione di misure restrittive nei confronti di persone o entità che abbiano commesso nel passato atti terroristici, nonostante l’assenza di elementi atti a dimostrare che queste ultime commettano attualmente atti di tal genere o vi partecipino, se le circostanze lo giustificano (punto 107); b) la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tali atti, vale a dire la lotta alle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti dagli atti terroristici, che riveste una fondamentale importanza per la comunità internazionale, potrebbe risultare compromessa qualora le misure di congelamento dei capitali previste da tali atti potessero applicarsi solamente a persone, gruppi ed entità che commettano attualmente atti terroristici ovvero che li abbiano commessi in un passato molto recente (punto 109); c) tali misure, mirando essenzialmente a prevenire il compimento o la reiterazione di atti di tal genere, si basano più sulla valutazione di una minaccia attuale o futura che sulla valutazione di un comportamento passato (punto 110), e d) l’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare o mantenere misure di congelamento dei capitali si estende alla valutazione della minaccia che può continuare a rappresentare un’organizzazione che nel passato abbia commesso atti terroristici, nonostante la sospensione delle sue attività terroristiche per un periodo più o meno ampio, ovvero la cessazione apparente delle attività stesse (punto 112).

143 Nella sentenza Sison II (punto 66), il Tribunale ha aggiunto che, in tali circostanze e alla luce della giurisprudenza relativa all’obbligo di motivazione delle decisioni successive di congelamento dei capitali (v. in tal senso, sentenza PMOI I, punto 82) non può esigersi che il Consiglio indichi in maniera più specifica in che modo il congelamento dei capitali dell’interessato contribuisca, concretamente, alla lotta contro il terrorismo, ovvero che fornisca prove tese a dimostrare che l’interessato potrebbe utilizzare i propri capitali per commettere o favorire in futuro atti terroristici.

144 Nella fattispecie, da tale giurisprudenza consegue che il fatto che il Consiglio si sia riferito esclusivamente ad eventi precedenti al 3 giugno 2003, come accertati dal giudice cautelare, non è sufficiente, di per sé stesso, a far emergere una violazione dell’art.1, nn. 1, 2 e 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 (v., in tal senso, sentenza PMOI I, punto 113).

145 Lo stesso può dirsi della «dichiarazione espressa» della ricorrente secondo cui, in caso di revoca della misura di congelamento dei suoi beni, essa si asterrà dal procurare il benché minimo sostegno finanziario alle organizzazioni indicatele dal Consiglio come finanziatrici del terrorismo.

146 Quanto alla questione se, considerate tutte le altre circostanze rilevanti (segnatamente il tempo trascorso dalla decisione iniziale di congelamento dei capitali, ciò che è avvenuto nel frattempo delle organizzazioni cui la ricorrente aveva versato capitali, gli antecedenti della medesima in materia di terrorismo, le sue future intenzioni, l’abrogazione della Sanctieregeling e la rilevanza attuale della sentenza cautelare), il Consiglio abbia ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale, essa rientra piuttosto nell’ambito del sindacato giurisdizionale dell’osservanza degli obblighi che gravano sul Consiglio ai sensi dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931. Atteso che la violazione di tali obblighi è specificamente dedotta nell’ambito del terzo motivo, è nell’ambito dell’esame dello stesso che si dovrà, eventualmente, valutarla (v., in tal senso e per analogia, sentenza PMOI I, punto 114).

147 Formulata questa riserva, la quarta parte del primo motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata e, con essa, sempre con la riserva formulata al precedente punto 106, dev’essere respinto il primo motivo nel suo complesso.

Sul terzo motivo, basato sulla violazione dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e di una forma sostanziale

Argomenti delle parti

148 Secondo la ricorrente, che si riferisce all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e ai principi enunciati dal Tribunale nella sentenza OMPI, il Consiglio non ha effettuato alcun riesame dell’opportunità del mantenimento della sua inclusione nell’elenco controverso. Il Consiglio avrebbe in tal modo violato una forma sostanziale.

149 In proposito, la ricorrente sottolinea che l’esposizione dei motivi non afferma in alcun modo che il Consiglio abbia effettivamente proceduto a un tale riesame della persistenza dei motivi che hanno giustificato la decisione di congelamento dei capitali iniziale, e men che meno la modalità con cui esso sarebbe stato fatto. Tutto porterebbe piuttosto a credere che il Consiglio abbia fondato la decisione impugnata esclusivamente sulla sentenza cautelare e sulla Sanctieregeling. Orbene, tali atti non rappresenterebbero un fondamento giuridico concludente e indipendente tale da giustificare una decisione successiva di mantenimento del congelamento dei capitali. Ad avviso della ricorrente, il fatto di richiamare le stesse due decisioni nazionali in occasione di ciascuna decisione successiva di congelamento dei suoi capitali non rappresenta un riesame serio e attuale della sua situazione, nel senso richiesto dal Tribunale nella sentenza OMPI.

150 La ricorrente rileva altresì di non avere più alcun mezzo per far verificare da un giudice olandese l’esattezza o l’inesattezza fattuale delle accuse mosse dall’AIVD nel 2003, ed ancor meno lo status attuale delle organizzazioni alle quali essa ha trasmesso capitali.

151 In sede di udienza la ricorrente, riferendosi segnatamente al punto 116 della sentenza Sison II, ha fatto valere inoltre che la Sanctieregeling e la sentenza cautelare non hanno, ad oggi, dato luogo nei Paesi Bassi ad alcuna apertura di indagini o di azioni penali nei suoi confronti, ancorché la Sanctieregeling sia stata abrogata immediatamente dopo l’adozione della prima misura comunitaria di congelamento dei suoi capitali. Essa ne deduce, per un verso, che nessun seguito è stato dato alla decisione nazionale sulla cui base il Consiglio ha inizialmente deciso di congelare i suoi capitali e, per altro verso, che il Consiglio non tiene adeguatamente conto di tale circostanza nel mantenere indefinitamente tale misura.

152 Il Consiglio respinge l’affermazione della ricorrente e afferma di aver effettuato un dettagliato riesame di merito prima di decidere di mantenerla nell’elenco controverso, allo scopo di verificare che tale mantenimento permanesse giustificato.

153 Nel ricordare che la questione del mantenimento di talune misure restrittive assunte nei confronti di un’organizzazione terroristica rappresenta una questione di natura politica, che spetta esclusivamente al legislatore risolvere, il Consiglio ritiene di aver tenuto conto, nel merito, di tutte le considerazioni rilevanti.

154 Anche sul piano procedurale il Consiglio avrebbe accuratamente rispettato gli obblighi sanciti nelle sentenze OMPI e Sison I (punti 141 e 184), riguardanti i diritti della difesa e il diritto al contraddittorio. Esso avrebbe quindi effettuato tale riesame avendo piena conoscenza delle osservazioni della ricorrente.

155 In tal senso il Consiglio sottolinea, richiamandosi al quinto ‘considerando’ della decisione impugnata e alla sua lettera datata 29 giugno 2007, con cui la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente, di aver accuratamente esaminato le osservazioni formulate dalla stessa il 25 maggio 2007 prima di decidere di mantenerla nell’elenco controverso.

156 Ciò posto, il Consiglio ritiene che, pur essendo suo onere, conformemente alle sentenze OMPI e Sison I, dare la possibilità agli interessati di formulare le loro osservazioni e prenderle in considerazione, non è invece tenuto a rispondere a sua volta a tali osservazioni. Il fatto che l’esposizione dei motivi non sia stata modificata rispetto a quella comunicata il 23 aprile 2007 dimostrerebbe semplicemente che nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente nelle sue osservazioni ha convinto il Consiglio e che non vi era alcun nuovo elemento da aggiungere.

157 Nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, il Consiglio, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione hanno peraltro affermato che, conformemente ai principi enunciati dal Tribunale nella sentenza Sison II, il Consiglio era legittimato a tener conto del fatto che la decisione dell’autorità nazionale competente, su cui aveva basato la propria decisione di sottoporre la ricorrente a misure restrittive, non era stata da questa contestata.

158 In sede di udienza, il Regno dei Paesi Bassi ha sottolineato che l’abrogazione della Sanctieregeling, dopo l’adozione della misura comunitaria iniziale di congelamento dei capitali della ricorrente, non implicava alcuna nuova presa di posizione delle autorità nazionali rispetto a quest’ultima, ma derivava dalla volontà del governo olandese di evitare una sovrapposizione tra una misura nazionale e una misura comunitaria di congelamento dei capitali della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

159 Come precisato ai precedenti punti 106 e 146, è nell’ambito di questo motivo che si deve altresì esaminare, per un verso, la questione se la sentenza cautelare potesse ancora validamente fungere da fondamento alla decisione impugnata, alla data di adozione di quest’ultima, alla luce di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie e, in particolare, del seguito che era stato dato alla Sanctieregeling nel diritto nazionale e, per altro verso, la questione se, basandosi esclusivamente su tale sentenza, il Consiglio abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale. È in questo contesto che si pone altresì la questione se la ricorrente disponesse e disponga ancora di mezzi di ricorso nel diritto nazionale contro la sentenza cautelare, nonché la questione delle conseguenze che dovrebbero trarsi dal fatto che essa si è astenuta dall’esercitare tali mezzi di ricorso.

160 Prima di esaminare tali questioni, si devono rammentare i principi soggiacenti alla giurisprudenza del Tribunale relativa al contenzioso vertente sulle misure di congelamento dei capitali adottate nella lotta al terrorismo, segnatamente le sentenze OMPI, PMOI I, PMOI II, Sison I e Sison II (v., in proposito, precedenti punti 78 83).

161 I citati principi sanciscono, per un verso, l’ampio potere discrezionale che deve essere riconosciuto al Consiglio in ordine agli elementi da prendere in considerazione per l’adozione o il mantenimento di una misura di congelamento dei capitali in base al regolamento n. 2580/2001. Tale potere discrezionale riguarda, in particolare, le considerazioni di opportunità su cui si basano siffatte decisioni (v. punti 82 e 83 supra, e giurisprudenza ivi citata) e si estende alla valutazione della minaccia che può continuare a rappresentare un’organizzazione che abbia commesso nel passato atti terroristici, nonostante la sospensione delle sue attività terroristiche per un periodo più o meno lungo, se non addirittura la cessazione apparente delle stesse (v. punto 142 supra, e giurisprudenza ivi citata).

162 Tali principi sanciscono, per altro verso, la preponderanza che deve attribuirsi, nell’esercizio di tale potere discrezionale, agli elementi del procedimento nazionale nel cui ambito è stata assunta la decisione dell’autorità competente di cui all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, che vale da fondamento alla decisione comunitaria di congelamento dei capitali.

163 Il Tribunale ha quindi rilevato in varie occasioni che, in un caso di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, disposizioni che instaurano una forma di cooperazione specifica tra il Consiglio e gli Stati membri nell’ambito della lotta comune al terrorismo, il principio di leale cooperazione comportava, per il Consiglio, l’obbligo di rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione dell’autorità nazionale competente, quanto meno se si tratta di un’autorità giudiziaria, in particolare riguardo all’esistenza di «prove o indizi seri e credibili» sui quali si fonda la decisione di quest’ultima (v. punto 80 supra e la giurisprudenza ivi citata).

164 Il Tribunale ha tuttavia sottolineato anche che, quando il Consiglio intende adottare o mantenere, a seguito di riesame, una misura di congelamento dei capitali in forza del regolamento n. 2580/2001, sulla base di una decisione nazionale di «apertura di indagini o di azioni penali» per un atto terroristico, non può prescindere dai successivi sviluppi di tali indagini o di tali azioni penali (v. sentenza Sison II, punto 116, e giurisprudenza ivi citata).

165 Emerge così dalla sentenza PMOI I (punto 146) che, dal momento che la decisione dell’autorità nazionale competente su cui si basa la decisione comunitaria di congelamento dei capitali può in qualsiasi momento essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, rivolto direttamente contro essa o indirettamente contro qualsiasi decisione successiva della medesima autorità nazionale con cui questa si rifiutasse di ritirarla o di abrogarla, è ragionevole che il Consiglio ritenga preponderante, ai fini della propria valutazione, la circostanza che tale decisione nazionale permanga in vigore. Il Tribunale ha pertanto stabilito in questa stessa sentenza (punto 147), per quanto riguarda la ponderazione degli elementi di accusa e di difesa, che il Consiglio agisce in maniera ragionevole e prudente quando, in una situazione in cui la decisione dell’autorità amministrativa nazionale competente su cui si basa la decisione comunitaria di congelamento dei capitali può essere, o è, oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale istituzione si rifiuti in linea di principio di prendere posizione sulla fondatezza degli argomenti di merito formulati dall’interessato a sostegno di un tale ricorso, prima di conoscere l’esito dello stesso. In caso contrario, infatti, la valutazione effettuata dal Consiglio, quale istituzione politica o amministrativa, rischierebbe di porsi in conflitto, su taluni punti fattuali o giuridici, con la valutazione effettuata dal giudice nazionale competente.

166 Del pari, nella sentenza 2 settembre 2009, cause riunite T 37/07 e T 323/07, El Morabit/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta, punti 51 e 52), il Tribunale ha stabilito che il Consiglio agisce in conformità all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e al regolamento n. 2580/2001 basando la sua decisione di congelamento dei capitali su una condanna penale emessa da un giudice nazionale di primo grado, senza attendere l’esito dell’appello interposto dall’interessato avverso tale condanna.

167 Nella citata sentenza El Morabit/Consiglio, (punto 53 supra), il Tribunale ha tuttavia aggiunto, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, che, se la semplice proposizione di un ricorso in appello avverso una condanna in primo grado non incide sul diritto del Consiglio, in base al regolamento n. 2580/2001 e all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, di inserire una persona o un’entità condannata nell’elenco controverso, il Consiglio è tenuto a verificare, all’esito del procedimento d’appello, l’esistenza di motivi tali da giustificare il mantenimento del congelamento dei capitali dell’interessato. Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato (punto 54) che il Consiglio aveva tratto la conseguenza diretta dall’assoluzione in appello dell’interessato cancellandolo dall’elenco controverso. Secondo il Tribunale, il Consiglio aveva così adottato un’interpretazione razionale dei propri poteri conformandosi all’evoluzione della decisione dell’ordinamento giudiziario olandese.

168 Nella sentenza Sison II (punto 116), il Tribunale ha altresì considerato l’ipotesi che un’indagine di polizia o di sicurezza si chiuda senza avere alcun seguito sul piano giudiziario, non avendo consentito di raccogliere prove sufficienti, o che un procedimento istruttorio giudiziario sia oggetto di un non luogo a procedere per le stesse ragioni, o, ancora, che una decisione avente ad oggetto un’azione penale sfoci nell’abbandono di tale azione ovvero in un’assoluzione. Il Tribunale ha sottolineato che sarebbe inammissibile che il Consiglio non tenesse conto di tali elementi, che fanno parte dell’insieme dei dati rilevanti da prendersi in considerazione per valutare la situazione (v. punto 83 supra). Una diversa decisione sul punto significherebbe conferire al Consiglio e agli Stati membri il potere esorbitante di sottoporre a congelamento i capitali di un soggetto al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale e a prescindere dall’esito dei procedimenti giudiziari eventualmente seguiti.

169 Le stesse considerazioni devono svolgersi qualora una misura amministrativa nazionale di congelamento dei capitali o di proscrizione di un’organizzazione in quanto terroristica sia ritirata dal suo autore o annullata mediante decisione giudiziaria, come è accaduto nella causa che ha dato origine alla sentenza PMOI I.

170 Orbene, nella fattispecie è pacifico che la Sanctieregeling è stata abrogata il 3 agosto 2003, vale a dire quasi subito dopo l’entrata in vigore, in data 28 giugno 2003, della misura comunitaria iniziale di congelamento dei capitali della ricorrente.

171 È certamente vero, in proposito, che la decisione impugnata dichiara di basarsi non sulla Sanctieregeling stessa, bensì unicamente sulla sentenza cautelare (v. punto 86 supra). Tuttavia, per le ragioni esplicitate al precedente punto 87, non è possibile, nella fattispecie, prendere in considerazione la sentenza cautelare in maniera isolata, senza fare nel contempo riferimento alla Sanctieregeling.

172 Si deve quindi ammettere che, sin dall’abrogazione della Sanctieregeling nell’ordinamento giuridico olandese, la sentenza cautelare, la quale, come ora rammentato, forma con la stessa un tutt’uno indissociabile, non può più validamente fungere da base ad una misura comunitaria di congelamento dei capitali della ricorrente.

173 Con detta sentenza, infatti, il giudice cautelare aveva semplicemente rifiutato di sospendere, a titolo provvisorio, gli effetti della Sanctieregeling. Orbene, quest’ultima ha definitivamente cessato di produrre qualsivoglia effetto giuridico in ragione della sua abrogazione. Ciò deve necessariamente valere, di conseguenza, anche per gli effetti giuridici connessi alla sentenza cautelare, in quanto essa recava una valutazione meramente provvisoria, priva di incidenza sulla decisione di merito al termine del processo.

174 A tal proposito, il Tribunale ritiene inoltre che la sentenza cautelare non possa avere, ai soli fini dell’attuazione del regolamento n. 2580/2001, effetti giuridici scindibili da quelli della Sanctieregeling, effetti che, nella fattispecie, continuerebbero malgrado l’abrogazione della stessa nel diritto olandese. Non sarebbe peraltro compatibile con l’economia generale di tale regolamento, caratterizzata dalla preponderanza che deve essere attribuita agli elementi del procedimento nazionale nell’ambito della valutazione del Consiglio, che la Sanctieregeling, che non produce più alcun effetto nell’ordinamento giuridico olandese, continui a produrne indirettamente e indefinitamente, per il tramite della sentenza cautelare, nell’ordinamento giuridico comunitario.

175 Ciò vale a maggior ragione per il fatto che la sentenza cautelare, pronunciata su ricorso della ricorrente, rappresenta un evento contingente rispetto alla Sanctieregeling. Emerge infatti dall’esposizione dei motivi di quest’ultima che essa era stata adottata «in attesa dell’adozione di una decisione comunitaria» e che doveva essere abrogata «a partire dall’entrata in vigore di una siffatta decisione» (v., altresì, sentenza Al Aqsa, punto 17). Secondo le spiegazioni fornite in udienza dal Regno dei Paesi Bassi, tale abrogazione derivava unicamente dalla volontà del governo olandese di evitare una sovrapposizione tra una misura nazionale e una misura comunitaria di congelamento dei capitali della ricorrente. Ne consegue che la Sanctieregeling sarebbe stata abrogata, in ogni caso, immediatamente dopo l’adozione della misura comunitaria iniziale di congelamento dei capitali della ricorrente, a prescindere dal fatto che quest’ultima avesse o meno promosso un procedimento cautelare o di merito.

176 Un simile meccanismo contrasta, anch’esso, con l’economia generale del regolamento n. 2580/2001, che condiziona l’adozione di una misura comunitaria di congelamento dei capitali all’avvio e all’attiva prosecuzione di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l’applicazione di una misura di tipo preventivo o repressivo all’interessato, a titolo della lotta al terrorismo e in ragione della sua implicazione nello stesso (v. sentenza Sison II, punto 111), ovvero alla pronuncia e all’esecuzione di una decisione recante condanna dell’interessato per fatti di tal genere.

177 Orbene, nella fattispecie in esame, la decisione di congelamento dei capitali, assunta in un primo tempo a livello nazionale, è giustificata «in attesa dell’adozione di una decisione comunitaria», e la misura comunitaria è a sua volta giustificata dall’adozione della decisione nazionale, la quale è subito abrogata. Un siffatto meccanismo non può dirsi esente dal vizio di circolarità.

178 Lungi dal poter continuare a fondarsi sulla sentenza cautelare, il Consiglio avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza derivante dall’abrogazione della misura nazionale di congelamento dei capitali, constatando che non sussisteva più alcun «sostrato» di diritto nazionale atto a giustificare adeguatamente il mantenimento della misura comunitaria equivalente, e ciò a prescindere dagli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti avverso la misura nazionale abrogata.

179 Di conseguenza, la duplice circostanza che il giudice cautelare ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la Sanctieregeling e che l’interessata non ha interposto appello avverso la sentenza cautelare, né ha proposto alcun ricorso di merito, appare priva di qualsiasi rilevanza ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata.

180 Nelle circostanze della fattispecie, caratterizzate anzitutto dall’abrogazione della Sanctieregeling, si deve al contrario riconoscere che il Consiglio travalica i limiti del proprio potere discrezionale mantenendo indefinitamente la ricorrente nell’elenco controverso, in occasione del riesame periodico della sua situazione ai sensi dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, per la sola ragione che la decisione del giudice cautelare non è messa in discussione, nell’ordinamento giurisdizionale olandese, dal giudice cautelare d’appello ovvero dal giudice di merito, sebbene sia stata nel frattempo abrogata dal suo autore la decisione amministrativa dei cui effetti si era chiesta la sospensione a tale giudice.

181 Ciò vale a maggior ragione in quanto, come sostenuto in udienza dalla ricorrente senza essere contraddetta dalle altre parti, a partire dall’abrogazione della Sanctieregeling e al di fuori dell’attuazione della decisione impugnata nel diritto nazionale, le autorità olandesi competenti, amministrative o giudiziarie, non hanno più esercitato alcuna azione tesa all’applicazione alla ricorrente di una sanzione penale o economica in ragione della lotta al terrorismo e per la sua implicazione nello stesso.

182 Ne consegue che il terzo motivo è fondato.

183 Pertanto, occorre annullare la decisione impugnata, senza dover esaminare gli altri motivi e argomenti della ricorrente.

184 Di conseguenza, non è necessario statuire sulla domanda tesa a far dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, del regolamento n. 2580/2001 (v., in tal senso, sentenza Al Aqsa, punti 66 e 67; v., inoltre, sentenza della Corte 20 maggio 2008, causa C 91/05, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I 3651, punto 111).

Sulle spese

185 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per motivi eccezionali. Nelle circostanze della fattispecie, ove il Consiglio è rimasto soccombente sui capi di domanda d’annullamento che rappresentavano l’oggetto fondamentale della controversia, occorre condannare quest’ultimo a sopportare, oltre alle proprie spese, anche la totalità delle spese sostenute dalla ricorrente, in conformità alle conclusioni di quest’ultima.

186 Ai termini dell’art. 87, n. 4, primo comma, del citato regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445, la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868, la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583, ed il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 sono annullati nei limiti in cui tali atti riguardano la Stichting Al Aqsa.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dalla Stichting Al Aqsa.

4) Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Forwood Papasavvas Moavero Milanesi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2010.