giovedì 9 settembre 2010

Sentenza nella causa T-348/07 - congelamento dei capitali della Stichting Al-Aqsa nell'ambito della lotta al terrorismo

Il Tribunale annulla taluni atti del Consiglio che disponevano il congelamento dei capitali della Stichting Al-Aqsa nell'ambito della lotta al terrorismo
Posto che la decisione nazionale sulla quale si fondavano tali misure era stata abrogata, il Consiglio non poteva più mantenere sanzioni finanziarie nei confronti di Al-Aqsa
Al fine di dare attuazione ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio ha adottato una posizione comune 1 e un regolamento 2 che dispongono il congelamento dei capitali delle persone e delle entità iscritte in un elenco regolarmente aggiornato. L'iscrizione in tale elenco deve effettuarsi sulla base di una decisione assunta da un'autorità nazionale competente, in linea di principio giudiziaria, nei confronti delle persone e delle entità che sono implicate in attività terroristiche.
Il 3 aprile 2003 il Ministro degli Esteri olandese ha adottato la Sanctieregeling terrorisme 2003 (decreto recante sanzioni in materia di terrorismo), con cui si disponeva il congelamento di tutti i capitali e degli attivi finanziari della Stichting Al-Aqsa (fondazione di diritto olandese che si definisce come un'istituzione di aiuto sociale islamico e che sostiene finanziariamente varie organizzazioni in Israele, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza per far fronte alle situazioni di emergenza umanitaria), in quanto taluni trasferimenti di capitali effettuati da quest'ultima erano destinati ad organizzazioni a sostegno del terrorismo nel Medio Oriente, in particolare Hamas. Un ricorso cautelare, volto a sospendere la Sanctieregeling, è stato respinto dal giudice nazionale.
Con decisione 27 giugno 2003 il Consiglio ha aggiornato l'elenco inserendovi, segnatamente, la Stichting Al-Aqsa.
La Sanctieregeling è stata abrogata in data 3 agosto 2003, subito dopo l'adozione di tale decisione comunitaria.
Con sentenza 11 luglio 2007 il Tribunale, su istanza di Al-Aqsa, ha annullato la decisione del Consiglio 27 giugno 2003, nonché varie decisioni posteriori che aggiornavano l'elenco, essenzialmente per la ragione che esse non erano adeguatamente motivate 3.
Nel frattempo, il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato una nuova decisione 4 che aggiornava l'elenco includendovi Al-Aqsa. In sede di adozione di tale decisione, il Consiglio ha fornito alle persone e ai gruppi interessati un'esposizione dei motivi che giustificavano la loro iscrizione. Per quanto concerne l'iscrizione di Al-Aqsa, il Consiglio ha invocato la Sanctieregeling, unitamente alla sentenza cautelare, quale decisione assunta da un'autorità nazionale competente che giustificava l'inclusione di Al-Aqsa nell'elenco.
Al-Aqsa ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento di tale decisione. Da allora il Consiglio ha adottato varie decisioni e regolamenti che aggiornavano l'elenco. Al-Aqsa vi è sempre stata mantenuta. Al-Aqsa ha quindi adeguato il proprio ricorso per far sì che questo avesse altresì ad oggetto l'annullamento di dette nuove misure, fino ad un regolamento adottato nel giugno 2009 5.
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento di esecuzione 6 che mantiene Al-Aqsa nell'elenco. Tale regolamento è tuttora vigente e non è oggetto della presente causa.
Con la sentenza odierna il Tribunale dichiara, anzitutto, che la sentenza cautelare, considerata unitamente alla Sanctieregeling, risulta essere una decisione di un'autorità nazionale competente che poteva, in linea di principio, giustificare l'adozione di una misura di congelamento dei capitali a livello comunitario.
Tuttavia, il Tribunale ricorda che la verifica dell'esistenza di una decisione di un'autorità nazionale competente rappresenta una condizione preliminare essenziale ai fini dell'adozione di una decisione comunitaria iniziale di congelamento di capitali, mentre la verifica del seguito dato a tale decisione a livello nazionale è indispensabile per l'adozione di una decisione comunitaria successiva, che mantiene il congelamento dei capitali.
In tale contesto il Tribunale afferma che, a seguito dell'abrogazione della Sanctieregeling, né quest'ultima, né la sentenza cautelare, i cui effetti giuridici dipendono dall'esistenza della Sanctieregeling, possono validamente servire da fondamento ad una misura comunitaria di congelamento dei capitali di Al-Aqsa. Il Consiglio avrebbe dovuto constatare che non sussisteva più alcun «sostrato» di diritto nazionale, atto a giustificare adeguatamente il mantenimento della misura comunitaria.
Pertanto, il Tribunale annulla le misure impugnate nei limiti in cui esse riguardano Al-Aqsa.
Il Tribunale aggiunge che il Consiglio ha l’obbligo di eliminare i medesimi vizi o profili di illegittimità da tutte le misure successive di congelamento dei capitali che hanno abrogato e sostituito le misure impugnate, sino alla pronuncia della presente sentenza. Non facendolo, il Consiglio violerebbe l'obbligo che gli incombe, in forza del Trattato CE, di prendere i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza del giudice dell’Unione comporta.
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1 Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 93).
2 Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
3 Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-327/03, Al-Aqsa/Consiglio; v. anche CS 47/07.
4 Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).