giovedì 9 settembre 2010

Sentenza nella causa T-319/05 - operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che approva le disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo
Tali disposizioni non costituiscono un divieto dell'esercizio dei diritti di traffico, bensì una semplice modifica della rotta dei voli interessati.
L’aeroporto di Zurigo è situato a Kloten (Svizzera), a nord-est della città di Zurigo e a circa 15 km a sud-est dalla frontiera tra la Svizzera e la Germania. Considerata la vicinanza della frontiera tedesca, quasi tutti i voli che atterrano a Zurigo e la maggior parte dei decolli al mattino presto e in tarda serata devono utilizzare lo spazio aereo tedesco.
L'utilizzo di tale spazio aereo, tra il 1984 e il 2001, formava oggetto di un accordo bilaterale, successivamente di negoziati, tra la Svizzera e la Germania. Nel 2003 le autorità federali tedesche dell'aviazione hanno adottato una normativa nazionale in materia di traffico aereo. Quest’ultima introduceva misure dirette, in sostanza, a impedire, in condizioni meteorologiche normali, il sorvolo a bassa quota del territorio tedesco vicino alla frontiera svizzera tra le ore 21 e le ore 7 dei giorni lavorativi e tra le ore 20 e le ore 9 durante il fine settimana e i giorni festivi, al fine di ridurre le emissioni sonore cui era esposta la popolazione locale.
Sulla base dell'Accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo 1, il quale applica, ai fini dell'Accordo, il regolamento n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie 2, il 10 giugno 2003 la Svizzera ha depositato un reclamo presso la Commissione chiedendole di adottare una decisione che vietasse alla Germania di applicare le misure introdotte dalla normativa nazionale.
Il 5 dicembre 2003 la Commissione ha deciso 3 che la Germania poteva continuare ad applicare la sua normativa nazionale. La Svizzera ha proposto un ricorso avverso tale decisione adducendo, in particolare, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le misure tedesche con riferimento all’art. 9 del citato regolamento, riguardante le norme operative che impongono condizioni, limitano o negano l'esercizio dei diritti di traffico, e deducendo una violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità e di libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo.
Nella sentenza pronunciata in data odierna il Tribunale conferma la decisione della Commissione.
Il Tribunale constata innanzitutto che la Commissione non è incorsa in un errore di diritto nel considerare che le misure tedesche non impongono condizioni, né limitano o negano l'esercizio dei diritti di traffico. Infatti, le misure tedesche non comportano affatto un qualsivoglia divieto di transito, pur se condizionato o parziale, nello spazio aereo tedesco dei voli in partenza ovvero a destinazione dell’aeroporto di Zurigo, ma si limitano a una semplice modifica della rotta dei voli interessati dopo il loro decollo o prima del loro atterraggio all’aeroporto di Zurigo.
Quanto alla violazione del principio della parità di trattamento a detrimento dei vettori svizzeri che utilizzano l’aeroporto di Zurigo come aeroporto perno, il Tribunale considera che la vicinanza a una zona a carattere turistico e, sotto tale profilo, particolarmente sensibile alle emissioni sonore, costituisce una circostanza oggettiva che giustifica l'adozione di tali misure soltanto nei confronti dell’aeroporto di Zurigo. Inoltre, il Tribunale constata che le misure tedesche sono proporzionate all'obiettivo da esse perseguito, vale a dire la riduzione delle emissioni sonore provenienti dagli aerei nella parte del territorio tedesco vicino alla Svizzera, nelle ore notturne e nei fine settimana, dal momento che la Germania non aveva altri strumenti a sua disposizione per ottenere la riduzione delle emissioni sonore.
Per quanto riguarda la violazione della libera prestazione dei servizi nel settore de trasporto aereo, il Tribunale considera che l’obiettivo della riduzione delle emissioni sonore costituisce un aspetto peculiare della tutela dell’ambiente, la quale rientra tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni imposte alle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, tra cui, in particolare, la libera prestazione dei servizi, e che le misure di cui trattasi sono proporzionate a tale obiettivo.
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1 Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo (GU 2002, L 114, pag. 73), approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione 4 aprile 2002, 2002/309/CE, Euratom, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114, pag. 1).
2 Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).
3 Decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell’Accordo e del regolamento n. 2408/92 (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13).