mercoledì 8 settembre 2010

Sentenza nella causa C-409/06 - Il monopolio pubblico istituito nell’ambito dell’organizzazione delle scommesse sportive

Il monopolio pubblico istituito nell’ambito dell’organizzazione delle scommesse sportive e delle lotterie in Germania non persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo di combattere i pericoli connessi ai giochi d’azzardo
In Germania, le competenze in materia di giochi sono ripartite tra lo Stato federale e i Länder. Nella maggior parte dei Länder vige un monopolio regionale per l’organizzazione delle scommesse sportive e delle lotterie, mentre l’organizzazione delle scommesse sui concorsi ippici e la gestione delle macchine da gioco e dei casinò sono affidate ad operatori privati debitamente autorizzati. Con il trattato sulle lotterie in Germania (Lotteriestaatsvertrag), entrato in vigore il 1° luglio 2004, i Länder hanno istituito una disciplina uniforme per l’organizzazione dei giochi d’azzardo, ad eccezione dei casinò. A seguito di una sentenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca), tale trattato è stato sostituito dal trattato sui giochi d’azzardo in Germania (Glücksspielstaatsvertrag), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, che vieta qualsiasi organizzazione o mediazione di giochi d’azzardo pubblici su Internet.
Nelle presenti cause, diversi organi giurisdizionali tedeschi chiedono alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa tedesca sui giochi d’azzardo.
Nelle cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, i tribunali amministrativi di Gießen e di Stoccarda devono dirimere una serie di controversie tra alcuni intermediari di scommesse sportive e le autorità tedesche, che hanno vietato loro di offrire nel Land Assia o, rispettivamente, Baden-Württenberg, scommesse sportive organizzate dalle imprese austriache Happybet Sportwetten e Web.coin, dall’impresa maltese Tipico, dalla società britannica Happy Bet e dalla società Digibet, con sede a Gibilterra. Tali imprese sono in possesso, nei rispettivi paesi, di licenze per l’organizzazione di scommesse sportive.
Nella causa C-46/08, il tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein deve invece decidere se sia legittimo il rigetto, da parte del Land Schleswig-Holstein, della domanda dell’impresa Carmen Media Group di autorizzazione a offrire in Germania scommesse sportive via Internet, considerato che essa già dispone, a Gibilterra dove ha sede, di una licenza “off-shore” che l’autorizza a organizzare scommesse soltanto al di fuori di Gibilterra.
Infine, nella causa C-409/06, il tribunale amministrativo di Colonia deve pronunciarsi in una causa tra un intermediario di scommesse sportive, che agisce per conto dell’impresa maltese Tipico, e le autorità tedesche. Tale giudice domanda alla Corte se il principio del primato del diritto dell’Unione sui diritti nazionali consenta agli Stati membri di continuare ad applicare, a titolo eccezionale e per un periodo transitorio, una normativa avente ad oggetto un monopolio pubblico sulle scommesse sportive che comporta restrizioni illecite alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
La Corte constata anzitutto che la normativa tedesca sulle scommesse sportive costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento. La Corte ricorda nondimeno che una simile restrizione può essere giustificata da ragioni imperative d’interesse generale, quali l’esigenza di prevenire l’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e la lotta alla dipendenza dallo stesso. Le misure nazionali che perseguono tali obiettivi devono tuttavia essere idonee a conseguirli e limitarsi alle restrizioni necessarie a tal fine.
In proposito la Corte rileva che gli Stati membri sono liberi di perseguire l’intento di canalizzare il desiderio di giocare e la gestione dei giochi entro un circuito controllato istituendo monopoli pubblici. Un monopolio del genere può, in particolare, essere idoneo a controllare i rischi connessi al settore dei giochi d’azzardo più efficacemente di quanto avverrebbe in presenza di un regime che autorizzasse operatori privati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, ad organizzare giochi di scommesse.
La Corte osserva poi che la circostanza che tipi diversi di giochi d’azzardo siano soggetti, gli uni, a un monopolio pubblico, gli altri, a un regime di autorizzazioni rilasciate ad operatori privati, non è di per sé idonea a rimettere in discussione la coerenza del sistema tedesco. Tali giochi hanno infatti caratteristiche diverse.
La Corte rileva tuttavia che i giudici tedeschi, sulla scorta delle constatazioni da essi effettuate in tali cause, possono legittimamente ritenere che la normativa tedesca non limiti in modo coerente e sistematico i giochi d’azzardo. Da un lato, infatti, i titolari dei monopoli pubblici attuano campagne pubblicitarie intensive al fine di massimizzare i profitti delle lotterie, così discostandosi dagli obiettivi che giustificano l’esistenza di detti monopoli. D’altro lato, per quanto riguarda i giochi d’azzardo, come i giochi da casinò e i giochi con apparecchi automatici, che non rientrano nel monopolio pubblico ma che presentano un potenziale di rischio di assuefazione superiore a quello dei giochi soggetti a tale monopolio, le autorità tedesche attuano o tollerano politiche dirette ad incoraggiare la partecipazione a tali giochi. Orbene, in queste circostanze l’obiettivo di prevenzione che è alla base del monopolio non può più essere efficacemente perseguito, e di conseguenza il monopolio stesso non può più essere giustificato.
La Corte sottolinea peraltro che la normativa nazionale relativa a tale monopolio, una volta dichiarata in contrasto con le libertà fondamentali dell’Unione, non può continuare ad applicarsi per il tempo necessario al suo adeguamento al diritto dell’Unione.
La Corte ricorda infine che gli Stati membri godono di ampio potere discrezionale allorché fissano il livello di tutela contro i pericoli insiti nei giochi d’azzardo. Pertanto, e in assenza di qualsiasi armonizzazione comunitaria in materia, essi non sono tenuti a riconoscere le autorizzazioni rilasciate in materia da altri Stati membri. Per le stesse ragioni e in considerazione dei rischi che i giochi d’azzardo su Internet presentano rispetto ai giochi d’azzardo tradizionali, gli Stati membri possono anche vietare l’offerta di giochi d’azzardo su Internet.