giovedì 30 settembre 2010

non è compatibile con i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione il fatto che nei contratti di assicurazione si tenga conto, a titolo di fattore di rischio, del sesso dell'assicurato

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-236/09,
Association Belge des Consommateurs Test-Achats e a.
 
Ad avviso dell'avvocato generale Juliane Kokott, non è compatibile con i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione il fatto che nei contratti di assicurazione si tenga conto, a titolo di fattore di rischio, del sesso dell'assicurato


L'applicazione di fattori attuariali e statistici correlati al sesso degli assicurati violerebbe il divieto di discriminazioni fondate sul sesso

La direttiva 2004/113/CE 1 vieta le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Anche per i contratti di assicurazione stipulati ex novo dopo il 21 dicembre 2007, la direttiva vieta, in linea di principio, di tener conto del fattore sesso nel calcolo di premi e prestazioni assicurative. Tuttavia, la direttiva prevede una deroga 2 in virtù della quale gli Stati membri possono consentire differenziazioni legate al sesso nei premi e nelle prestazioni assicurative, qualora il sesso costituisca un fattore di rischio determinante e tale circostanza sia supportata da pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Tale norma derogatoria costituisce l'oggetto di esame nel presente caso.

L’associazione di consumatori Association Belge des Consommateurs Test-Achats e due soggetti privati hanno proposto dinanzi alla Cour constitutionnelle belga un ricorso per l'annullamento di una norma nazionale belga di trasposizione della direttiva. In seguito a ciò, la Cour constitutionnelle belga ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare la compatibilità della deroga prevista dalla direttiva con norme di rango superiore e, segnatamente, con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sancito dal diritto dell'Unione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Kokott sottolinea anzitutto la grande importanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel diritto dell'Unione. Per tale motivo, nel presente caso occorre a suo avviso applicare criteri rigorosi. Se del caso, soltanto differenze biologiche tra i sessi chiaramente comprovabili potrebbero giustificare eventuali disparità di trattamento.

L'avvocato generale verifica poi se le rispettive situazioni nelle quali si trovano gli uomini e le donne, in relazione ai fattori di rischio determinanti per le prestazioni di servizi assicurativi, possano differenziarsi in modo giuridicamente rilevante. A questo proposito, l'avvocato generale è del parere che la disciplina derogatoria qui in discussione non si riferisca ad evidenti differenze biologiche tra gli assicurati, bensì riguardi piuttosto ipotesi nelle quali sia eventualmente possibile sotto il profilo statistico attribuire un rischio assicurativo differente a seconda del sesso dell’assicurato. Tuttavia, vi sarebbero numerosi altri fattori che giocano un ruolo importante per la valutazione dei rischi assicurativi. Così, soprattutto l’aspettativa di vita degli assicurati sarebbe fortemente influenzata da circostanze di natura economica e sociale riguardanti il singolo individuo, quali, ad esempio, natura ed entità dell’attività lavorativa esercitata, contesto familiare e sociale, abitudini alimentari, consumo di generi voluttuari e/o di droghe, attività nel tempo libero, attività sportiva.
L'avvocato generale ritiene che non sia giuridicamente appropriato associare i rischi assicurativi al sesso di una persona. Eventuali differenze tra persone che possano essere associate al sesso di queste soltanto sotto un profilo statistico non potrebbero portare ad un diverso trattamento degli assicurati di sesso maschile o femminile per quanto riguarda l'offerta di prodotti assicurativi. In tale contesto, l'avvocato generale evidenzia in particolare che il sesso è una caratteristica che, al pari della razza e dell'origine etnica, è inscindibilmente connessa con la persona dell'assicurato e sulla quale questi non può influire in alcun modo. A differenza ad esempio dell'età, il sesso di una persona non sarebbe inoltre soggetto ad alcuna modifica naturale.


In conclusione, l'avvocato generale ritiene che l'applicazione di fattori di rischio correlati al sesso per quanto riguarda premi e prestazioni assicurative sia incompatibile con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sancito dal diritto dell'Unione. Essa propone alla Corte di dichiarare invalida la corrispondente norma derogatoria contenuta nella direttiva.

Per ragioni di certezza del diritto, l'avvocato generale reputa però che tale dichiarazione di invalidità debba produrre effetti soltanto per il futuro. Essa propone inoltre un periodo transitorio di tre anni a partire dalla pronuncia della sentenza della Corte.
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1 Direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37).



2 Art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113.
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IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.



IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.