martedì 14 settembre 2010

Il Tribunale respinge il ricorso presentato da TF1 inteso ad annullare la decisione della Commissione del 2006 che approva gli aiuti francesi

Il Tribunale respinge il ricorso presentato da TF1 inteso ad annullare la decisione della Commissione del 2006 che approva gli aiuti francesi di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva
TF1 non ha dimostrato di essere individualmente interessata da tale decisione
La normativa francese prevede misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva. Si tratta, da un lato, di meccanismi di sostegno ai produttori posti in esecuzione dal Centre national de la cinématographie (CNC), il cui finanziamento è garantito, in particolare, da un'imposta sul fatturato degli editori di servizi televisivi. Dall'altro, si tratta di obblighi, imposti agli editori di servizi televisivi, di effettuare investimenti per importi determinati applicando una percentuale sul loro fatturato, nella produzione cinematografica e audiovisiva.
Tali obblighi d'investimento devono essere finalizzati, perlomeno i due terzi di quelli relativi al settore audiovisivo e i tre quarti di quelli relativi al settore cinematografico, alla produzione indipendente. Tale nozione di «produzione indipendente» è caratterizzata dall'indipendenza del produttore dell'opera rispetto all'editore dei servizi televisivi ed è definita secondo determinati criteri. Tra questi criteri figurano la reciproca detenzione del capitale sociale o di diritti di voto da parte del produttore e da parte dell'editore dei servizi interessati e la partecipazione dell'editore nell'attività recente di detto produttore.
Inoltre, delle misure di sostegno alla produzione audiovisiva del CNC devono beneficiare le imprese di produzione indipendenti, definendosi la figura di produttore indipendente negli stessi termini utilizzati nel settore degli obblighi d'investimento.
Il regime francese di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva è stato approvato dalla Commissione a più riprese, nel 1992 e nel 1998. Con la decisione 22 marzo 2006 1, la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune le nuove misure di sostegno finanziario concesse per il tramite del CNC nella produzione cinematografica e audiovisiva in Francia, mentre ha considerato che gli obblighi d'investimento non coinvolgevano risorse statali e non costituivano quindi aiuti di stato.
Ritenendo che le modifiche apportate ai regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva costituissero aiuti di stato illegittimi, TF1 ha adito il Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione.
Con la sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale esamina la ricevibilità del ricorso presentato dal TF1 e verifica se, nel caso di specie, la ricorrente possa essere considerata come individualmente interessata dalla decisione della Commissione.
Il Tribunale constata che TF1 non ha dimostrato in modo concreto e preciso come la sua posizione concorrenziale sarebbe pregiudicata in modo sostanziale rispetto ai suoi concorrenti, editori di servizi televisivi e grandi gruppi di comunicazione audiovisiva, beneficiari delle misure contestate.
In primo luogo, TF1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata in modo sostanziale rispetto agli altri editori di servizi televisivi.
Per quanto riguarda innanzitutto gli obblighi d'investimento, TF1 non ha presentato alcun argomento secondo cui gli altri editori di servizi televisivi sarebbero sottoposti a condizioni diverse da quelle imposte ad essa e tali da provocare un pregiudizio sostanziale alla sua posizione concorrenziale. Se, come essa sostiene, le sue spese a titolo di obblighi d'investimento eccedono quelle dei suoi concorrenti, quali in particolare France 2, France 3 e M6, il Tribunale constata tuttavia che questi editori sono tenuti ad obblighi d'investimento nelle stesse proporzioni a causa dell'applicazione della stessa percentuale a loro fatturato.
Peraltro, il fatto che, secondo la normativa francese, l'importo degli obblighi d'investimento sia calcolato con riferimento al fatturato dell'editore di servizi televisivi e non in funzione del bilancio destinato alla programmazione, come sarebbe previsto dalla direttiva 89/552, non consente di concludere che questa modalità di calcolo porrebbe TF1 in una situazione diversa da quella degli altri editori di servizi televisivi.
Infine, TF1 non ha dimostrato come la definizione di «produzione indipendente» inserita nella normativa francese – che comporta in particolare che il produttore sia indipendente dall'editore di servizi televisivi che ha finanziato l'opera – possa porla in una situazione diversa da quella degli altri editori di servizi televisivi, relativamente alla possibilità di sviluppare la sua attività di produzione.
Inoltre, per quanto riguarda le misure di sostegno del CNC, finanziate in particolare con l'imposta versata dagli editori di servizi televisivi e calcolata in funzione di una percentuale del loro fatturato, TF1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata in maniera sostanziale rispetto ai suoi concorrenti.
In secondo luogo, TF1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata rispetto a grandi gruppi di comunicazione televisiva, in quanto TF1 non ha definito con precisione tali gruppi e non ha indicato in modo sufficientemente preciso in quale rapporto di concorrenza essa si collochi rispetto a quest'ultimi.
Di conseguenza il Tribunale respinge il ricorso presentato da TF1.
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1 Decisione 22 marzo 2006 C(2006) 832 def. Relativa alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva in Francia [(aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 – Francia, regime di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva (GU C 305, pag. 12)]. Questa pubblicazione sommaria contiene un rinvio al sito internet della Commissione che consente l'accesso al testo integrale della decisione.