giovedì 16 settembre 2010

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - MOTIVO DI NON ESECUZIONE OBBLIGATORIA - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

(C- 261/09) COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - MOTIVO DI NON ESECUZIONE OBBLIGATORIA - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le autorità giudiziarie tedesche hanno sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia due interessanti questioni riguardanti l’eventuale applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI (in forza del quale un mandato d’arresto europeo non deve essere eseguito se la persona ricercata è già stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti e tale sentenza, in caso di condanna, è stata eseguita, è in fase di esecuzione o non può più essere eseguita). Con la prima, esse chiedono se la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretata nel senso che fa riferimento al diritto dello Stato membro emittente o a quello dello Stato membro di esecuzione o, ancora, se essa debba costituire oggetto di un’interpretazione autonoma. Con la seconda, le predette autorità chiedono se tale nozione si applichi alla fattispecie in cui le autorità inquirenti, al momento della pronuncia della condanna della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti, disponevano già della prova della sua partecipazione a un traffico più ampio, ma avevano deciso, per motivi di strategia nella conduzione delle indagini, di non promuovere l’azione penale nei suoi confronti con riferimento a tale partecipazione. Nell’ambito del procedimento, che ha tratto origine da un m.a.e. emesso dall’autorità giudiziaria italiana nei confronti di un cittadino italiano residente in Germania, ed accusato di aver partecipato ad un traffico di cocaina organizzato tra la Germania e l’Italia, il presupposto della domanda di pronuncia pregiudiziale poggia, da un lato, sul fatto che il ricercato è stato condannato da un giudice italiano per il reato di detenzione illecita di cocaina, e, dall’altro, sul fatto che le autorità inquirenti italiane sembravano disporre già, al momento di tale condanna, di informazioni sufficienti per incriminarlo per il reato di partecipazione al traffico di stupefacenti oggetto del mandato d’arresto europeo. L’Avvocato Generale ha concluso suggerendo alla Corte di dichiarare: a) che la nozione di «stessi fatti» deve costituire l’oggetto di un’interpretazione uniforme in seno all’Unione europea, sulla stregua del parametro contenuto nell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen; b) che, alla luce della giurisprudenza relativa all’interpretazione del su citato art. 54, la circostanza che – al momento della pronuncia della sentenza di condanna della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione illecita di stupefacenti – le autorità inquirenti disponessero di prove sull’implicazione della stessa in un piu’ ampio traffico di stupefacenti è irrilevante ai fini della valutazione della nozione di «stessi fatti».

Testo Completo: Conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte CEE Yves Bot presentate il 7 settembre 2010

Causa C 261/09

Procedimento penale

contro

Gaetano Mantello

1. Il mandato d’arresto europeo, istituito dalla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI (2), ha sostituito la procedura formale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie basato su un elevato livello di fiducia tra le autorità medesime. Esso è giustamente considerato come lo strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale che produce i risultati migliori.

2. La decisione quadro elenca tassativamente i motivi che possono ostare all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, per la prima volta, la portata del motivo enunciato all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, in forza del quale un mandato d’arresto europeo non dev’essere eseguito se la persona ricercata è già stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti e tale sentenza, in caso di condanna, è stata eseguita, è in fase di esecuzione o non può più essere eseguita.

3. Il procedimento trae origine dal mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nei confronti di un cittadino italiano residente in Germania, che detta autorità accusa di aver partecipato per vari mesi, nel periodo 2004 2005, a un traffico di cocaina organizzato tra la Germania e l’Italia.

4. L’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) s’interroga sull’eventuale applicazione dell’art. 3, n. 2 della decisione quadro nella presente causa con riferimento alle seguenti circostanze. Da un lato, la persona ricercata è stata condannata da un giudice italiano per il reato di detenzione illecita di cocaina commesso il 13 settembre 2005 e, dall’altro, le autorità inquirenti italiane disponevano già, al momento di tale condanna, di informazioni sufficienti per incriminare detta persona per partecipazione al traffico di stupefacenti oggetto del mandato d’arresto europeo, astenendosi, tuttavia, dal farlo per non compromettere il buon esito delle loro indagini su tale traffico.

5. Il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni. Con la prima, egli chiede se la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretata nel senso che fa riferimento al diritto dello Stato membro emittente o a quello dello Stato membro di esecuzione o, ancora, se essa debba costituire oggetto di un’interpretazione autonoma. Con la seconda, detto giudice chiede se tale nozione si applichi alla fattispecie in cui le autorità inquirenti, al momento della pronuncia della condanna della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti, disponevano della prova della sua partecipazione a un traffico più ampio ma avevano deciso, per motivi tattici nella conduzione delle indagini, di non promuovere l’azione penale nei suoi confronti con riferimento a tale partecipazione.

6. Le suddette questioni poggiano sulla premessa che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve trovare applicazione allorché i fatti indicati nel mandato d’arresto europeo hanno costituito oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro in cui tale mandato è stato emesso.

7. Tale premessa è fortemente contestata dalla maggior parte degli Stati membri intervenuti nel presente procedimento, secondo i quali essa contraddirebbe il principio di reciproco riconoscimento sotteso al meccanismo del mandato d’arresto europeo. Questi Stati membri sono dell’avviso che il motivo di non esecuzione in parola sarebbe applicabile soltanto quando i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo hanno costituito l’oggetto di una sentenza definitiva pronunciata in uno Stato membro diverso da quello emittente.

8. Prima di procedere all’esame delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, inviterò dunque la Corte a pronunciarsi sulla validità della premessa alla base di dette questioni, non soltanto perché si tratta di una questione di principio, ma anche perché è assai probabile che essa si ponga in un gran numero di casi.

9. Va sottolineato che, se il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia reciproca, cionondimeno la consegna della persona oggetto di tale mandato è la conseguenza di una decisione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (3), che dev’essere adottata nel rispetto dei diritti fondamentali, ricordando che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro è un’espressione del principio del ne bis in idem, che costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall’ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri ed è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (4).

10. Ne consegue, a mio avviso, che, se è pur vero che, in forza del principio di riconoscimento reciproco, non spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione verificare d’ufficio il rispetto di tale principio, resta il fatto essa non può eseguire un mandato d’arresto europeo se dispone di prove sufficienti che dimostrino la violazione di detto principio e ciò anche nel caso in cui i fatti abbiano già costituito oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro emittente.

11. Suggerirò, quindi, alla Corte di dichiarare che la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, in assenza di richiamo al diritto degli Stati membri quanto al suo contenuto e conformemente a una giurisprudenza costante, deve costituire l’oggetto di un’interpretazione uniforme in seno all’Unione europea. Sosterrò, altresì, che questa nozione deve essere interpretata nello stesso senso di quella contenuta nell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (5), in ragione dell’identità del tenore e della analogia degli oggetti di queste due disposizioni.

12. Infine, risolvendo la seconda questione, proporrò alla Corte di dichiarare che, alla luce della giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 54 della CAAS, la circostanza che – al momento della pronuncia della sentenza della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione illecita di stupefacenti – le autorità inquirenti disponessero di prove sull’implicazione di tale persona, per un periodo di vari mesi, in un traffico di stupefacenti organizzato e che esse, in quel momento, avessero rinunciato a incriminare tale persona per quel reato per esigenze connesse alle indagini è irrilevante ai fini della valutazione della nozione di «stessi fatti».

I – Contesto normativo

A – La decisione quadro

13. Lo scopo della decisione quadro è abolire, tra gli Stati membri, la procedura formale di estradizione prevista dalle varie convenzioni di cui detti Stati sono parti firmatarie e di sostituirla con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie. Essa mira, in particolare, a «eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione» e a «sostitui[re ad essa] un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive» (6).

14. La decisione si basa sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale, che costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria (7). Il meccanismo del mandato d’arresto europeo, attuato dalla decisione quadro, si basa su un «elevato livello di fiducia» tra gli Stati membri (8).
15. Per questo motivo, secondo l’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro, le decisioni relative all’esecuzione del mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

16. Parimenti, la decisione quadro, come affermato nel suo dodicesimo ‘considerando’, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’art. 6 del Trattato UE e contenuti nella Carta.

17. Tali obiettivi della decisione quadro si sono così tradotti nelle relative disposizioni normative.

18. L’art. 1 della decisione quadro così dispone:

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

19. L’art. 3 della decisione quadro elenca tre motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro così recita:

«L’[autorità giudiziaria dell’esecuzione] (…) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

(…)
2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna».

20. L’art. 4 della decisione quadro disciplina, in sette punti, i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo. L’art. 4, nn. 3 e 5, della decisione quadro dispone quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(…)
3) se le [autorità giudiziarie dell’esecuzione] hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del mandato d’arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;
(…)
5) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna».

21. L’art. 8 della decisione quadro elenca le informazioni obbligatorie che un mandato d’arresto europeo deve contenere. Oltre all’identità del ricercato, esso deve descrivere, in particolare, le circostanze del reato e le informazioni sulla partecipazione del ricercato. Tali indicazioni devono essere tradotte nella lingua ufficiale dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

22. L’art. 15 della decisione quadro disciplina la decisione sulla consegna. Esso dispone quanto segue:

«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria [dello Stato membro] emittente [(9)] può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
23. L’art. 17 della decisione quadro attiene ai termini e alle modalità della decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Esso così recita:

«1. Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4. In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5. Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere motivato.

7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l’Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione dei mandati d’arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio [dell’Unione europea] affinché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri».

24. Infine, la decisione quadro indica i diritti del ricercato. Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 11 della decisione quadro, deve informarlo del contenuto del mandato d’arresto europeo. L’arrestato può acconsentire alla propria consegna ovvero opporvisi. Esso ha altresì la facoltà di rinunciare alla regola della specialità, secondo cui la persona consegnata in forza di un mandato d’arresto europeo non è sottoposta a un procedimento penale per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata (10). Nel caso in cui non dia il consenso alla propria consegna, l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione (11).

B – Il principio del ne bis in idem

25. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro costituisce un’espressione del principio del ne bis in idem.

1. Fondamenti del principio del ne bis in idem

26. Il principio espresso dal brocardo latino «ne bis in idem» o «non bis in idem», che significa «non due volte per la medesima cosa», comporta che una persona non può essere condannata due volte per lo stesso fatto.

27. Detto principio è insito nella nozione di Stato di diritto. Infatti, quando la società ha esercitato il proprio legittimo diritto di punire l’autore di una violazione delle proprie norme, essa ha esaurito il suo diritto al perseguimento giudiziario e non può, quindi, punire nuovamente la persona già condannata per quel fatto. Il suddetto principio è dunque inscindibile da quello dell’autorità della cosa giudicata, nonché da quello della proporzionalità della pena, in forza del quale la sanzione dev’essere proporzionata alla gravità dei fatti perseguiti.

28. Sotto il profilo soggettivo, il principio del ne bis in idem intende garantire al condannato che, una volta eseguita la pena, egli avrà «pagato il proprio debito» alla società, di cui potrà nuovamente entrare a far parte senza dover temere nuovi procedimenti penali. Detto principio risponde, dunque, a una duplice esigenza di equità e di certezza del diritto.

29. Il principio del ne bis in idem ha origini assai antiche (12). Tuttavia, lungi dall’essere caduto in desuetudine, con l’evoluzione del diritto penale nelle società moderne, esso si è trovato ad essere progressivamente sostenuto e ampliato per quanto riguarda, in particolare, il ruolo della sanzione. Infatti, l’attuale evoluzione del diritto penale, condivisa da tutti gli Stati membri, considera il reinserimento una funzione fondamentale della pena. Quest’ultima non ha dunque più unicamente lo scopo di essere afflittiva e dissuasiva, mirando anche a favorire il reinserimento del condannato. Siffatto reinserimento presuppone necessariamente che il debito con la giustizia sia ritenuto definitivamente saldato e che l’interessato che è stato giudicato in via definitiva non debba più temere alcunché dalla legge.

30. Il principio del ne bis in idem è stato sancito da diversi atti internazionali sia nel diritto interno degli Stati membri, sia in seno all’Unione.

31. Nel diritto interno, il principio del ne bis in idem trova dunque espressione nell’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato il 22 novembre 1984, quanto meno per gli Stati membri che vi hanno aderito (13). Detto articolo così dispone:

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
(…)».

32. Sul piano dei rapporti tra gli Stati membri, il principio del ne bis in idem è affermato dall’art. 54 della CAAS (14), che così recita:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

33. L’art. 54 della CAAS mira a garantire la libera circolazione dei cittadini dell’Unione in seno ad essa; questa disposizione ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri (15).

34. In assenza di armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, l’applicazione di siffatto principio implica necessariamente l’esistenza di una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse (16).

35. Infine, il principio del ne bis in idem è stato sancito all’art. 50 della Carta quale ostacolo a una doppia condanna sia da parte dei giudici di uno stesso Stato membro, sia da parte dei giudici di Stati membri diversi, a condizione che la fattispecie sia disciplinata dal diritto dell’Unione (17). Detto art. 50 così dispone:
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge» (18).

2. Contenuto del principio del ne bis in idem

36. Il contenuto preciso del principio del ne bis in idem è difficile da definire al di là della suddetta definizione assai generale (19). Esso può variare in maniera significativa da uno Stato all’altro e le differenze possono riguardare i due elementi da cui dipende l’applicazione di tale principio, vale a dire il «bis» e l’«idem».

37. La nozione di «bis» riguarda l’individuazione delle decisioni che possono consentire l’applicazione del principio.

38. L’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché l’art. 54 della CAAS e l’art. 50 della Carta contemplano, analogamente all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, una sentenza definitiva di assoluzione o di condanna. L’art. 54 della CAAS e l’art. 3, n. 2, della decisione quadro aggiungono, tuttavia, quale altra condizione in caso di sentenza di condanna, che essa sia eseguita o sia in fase di esecuzione ovvero che non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato della condanna.

39. Sorge, tuttavia, la questione se quest’ultima condizione comprenda i casi di grazia e di amnistia, o, ancora, se le decisioni su cui può basarsi l’applicazione del principio del ne bis in idem siano soltanto quelle dei giudici ovvero se tra esse figurino anche quelle delle autorità che hanno promosso l’azione penale quando queste ultime fissano un termine definitivo alle incriminazioni e, se del caso, a quali condizioni.

40. La nozione di «idem» rinvia agli elementi che devono ritenersi già giudicati. Secondo un’accezione favorevole alla persona, può trattarsi dell’identità dei soli fatti materiali o, in senso più stretto, degli stessi reati, ossia di quei fatti che hanno la propria qualificazione giuridica.

41. La Corte ha già avuto modo di confrontarsi con molti di questi interrogativi nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 54 della CAAS.

42. Riguardo al «bis», essa ha interpretato la condizione secondo cui la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente sia «stata eseguita» o sia «effettivamente in corso di esecuzione» nel senso che essa ricomprende la situazione in cui l’imputato viene condannato a una pena detentiva alla cui esecuzione sia stata applicata la sospensione condizionale. Per contro, detta nozione non comprende il caso in cui l’imputato sia stato posto in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare ivi compresa l’ipotesi in cui, in base al diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si debba tenere conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva (20).

43. La Corte ha inoltre dichiarato che il principio del ne bis in idem si applica a una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all’esercizio di un’azione penale, con cui un imputato venga definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale (21).

44. Analogamente, tale principio si applica a una decisione definitiva di assoluzione per insufficienza di prove (22). Infine, esso comprende la sentenza pronunciata in contumacia dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro fuori dal territorio in cui vige la CAAS (23).

45. Per quanto riguarda l’autore della decisione che può determinare l’applicazione del principio del ne bis in idem, la Corte ha deciso che detto principio si applica anche nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale mediante le quali il Pubblico ministero di uno Stato membro chiuda, senza l’intervento di un giudice, un procedimento penale promosso in questo Stato dopo che l’imputato abbia soddisfatto determinati obblighi e, in particolare, abbia versato una determinata somma di denaro stabilita dal Pubblico ministero (24).

46. Per contro, il principio del ne bis in idem non si applica ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro che dichiari chiuso un procedimento dopo che il Pubblico Ministero abbia deciso di non proseguire l’azione penale per il solo motivo che sia stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito (25).

47. Questo principio non trova applicazione ad una decisione mediante la quale un’autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, disponga, in una fase precedente all’incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l’azione penale e non costituisca, quindi, un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato (26).

48. Per quanto riguarda l’«idem», la Corte ha dichiarato che l’art. 54 della CAAS dev’essere interpretato nel senso che il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato (27).

49. Essa ha precisato, per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, che non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti interessati, né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due Stati, ragion per cui non è escluso che una situazione in cui manchi una siffatta identità costituisca un insieme di fatti che, per la loro stessa natura, sono inscindibilmente collegati. La valutazione definitiva a questo riguardo spetta alle autorità nazionali competenti (28).

50. Tale giurisprudenza stabilisce soltanto l’ampiezza minima del principio del ne bis in idem nei rapporti tra Stati. Conformemente all’art. 58 della CAAS, l’art. 54 di quest’ultima non è di ostacolo all’applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l’effetto di tale principio attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

51. La Corte europea dei diritti dell’uomo definisce il contenuto minimo del principio del ne bis in idem nell’ordinamento giuridico esclusivamente interno degli Stati membri. Per quanto riguarda la nozione di idem, essa ha fatto propria la giurisprudenza della Corte, secondo cui occorre attenersi ai soli fatti materiali, a prescindere dall’interesse giuridico tutelato (29).

C – I diritti nazionali

1. Il diritto tedesco

52. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro è stato trasposto nel diritto tedesco dall’art. 83, n. 1, della legge 23 dicembre 1982 sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), come modificata dalla legge 20 luglio 2006 sul mandato di arresto europeo (Europäisches Haftbefehlsgesetz) (30). Tale articolo, rubricato «Ulteriori requisiti di ammissibilità », così recita:
«L’estradizione non è ammissibile, qualora

1. la persona ricercata sia stata già giudicata in un altro Stato membro con sentenza definitiva per gli stessi fatti oggetto della domanda di estradizione, a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata già eseguita o sia in fase di esecuzione ovvero non possa più essere eseguita in forza della legge dello Stato membro della condanna (…).
(…)»

2. Il diritto italiano

53. Gli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope», così dispongono:

«Articolo 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope (…) è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

(…)

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

Articolo 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci (…).

(…)».

54. Ai sensi dell’art. 649 del codice di procedura penale italiano, «l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze».

55. Secondo le indicazioni del governo italiano, dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione emerge che la «preclusione di cui all’art. 649 del codice di procedura penale non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un’ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice».

II – I fatti e il procedimento nella causa principale

A – Il mandato d’arresto europeo in parola

56. Il 7 novembre 2008, il Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, emetteva un mandato d’arresto europeo a carico del sig. Mantello, fondato su un mandato d’arresto nazionale del Tribunale di Catania 5 settembre 2008 nei confronti del medesimo nonché di altri 76 coimputati.

57. Nel mandato d’arresto europeo, il sig. Mantello veniva accusato di due fatti.

58. Da un lato, nel periodo compreso tra i giorni immediatamente precedenti il gennaio 2004 ed il novembre 2005, egli avrebbe partecipato, nell’ambito di un’associazione per delinquere formata da almeno altre dieci persone, a un traffico di cocaina organizzato a Vittoria (Italia), nonché in altre città italiane e della Repubblica federale di Germania. Il sig. Mantello non si sarebbe limitato a svolgere il ruolo di corriere e di mediatore, ma sarebbe stato altresì incaricato del procacciamento di cocaina e del relativo commercio.

59. Dall’altro, nel medesimo periodo e nelle stesse località, agendo singolarmente o come complice, egli sarebbe entrato illegittimamente in possesso e avrebbe detenuto, trasportato, venduto o ceduto cocaina a terzi.

B – La decisione che può ostare all’esecuzione del mandato d’arresto europeo

60. Sulla base delle indicazioni fornite nel mandato d’arresto nazionale, varie autorità italiane, a partire dal mese di gennaio 2004, svolgevano indagini su un traffico illecito di cocaina nella zona di Vittoria (Italia). Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche del sig. Mantello nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 13 settembre 2005 confermavano la sua partecipazione a tale traffico. Il sig. Mantello veniva altresì pedinato dalle autorità inquirenti in occasione di alcuni suoi viaggi, in particolare tra la Sicilia (Italia) e Milano (Italia) il 28 luglio 2005 e il 12 agosto 2005, e tra la Sicilia, Esslingen (Germania) e Catania il 12 settembre 2005.

61. In occasione di quest’ultimo viaggio il sig. Mantello acquistava 150 g di cocaina a Esslingen e, al suo ritorno, la sera del 13 settembre 2005, veniva fermato dalla polizia ferroviaria mentre scendeva dal treno alla stazione di Catania. Egli trasportava due sacchetti contenenti rispettivamente 9,5 e 145,96 grammi di cocaina, corrispondenti a 599 719 dosi di cocaina per la vendita.

62. Con sentenza 30 novembre 2005, il Tribunale di Catania condannava il sig. Mantello alla reclusione di anni tre, mesi sei, e giorni venti, nonché alla pena pecuniaria pari a EUR 13 000, per aver posseduto illecitamente, a Catania il 13 settembre 2005, 155,46 g di cocaina, ai fini dell’ulteriore rivendita. La Corte d’appello di Catania confermava la condanna con sentenza 18 aprile 2006.

C – Il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria di esecuzione

63. Dopo essere giunta a conoscenza del mandato d’arresto europeo in base al sistema informativo previsto dall’Accordo di Schengen (in prosieguo: il «SIS»), in data 3 dicembre 2008 la Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart (procura generale di Stoccarda) faceva arrestare il sig. Mantello nella sua abitazione di Stoccarda e lo traduceva dinanzi all’Amtsgericht Stuttgart (Pretura di Stoccarda) (Germania). Al momento della sua comparizione, il sig. Mantello si opponeva alla sua consegna all’autorità giudiziaria emittente e non rinunciava ad avvalersi della regola della specialità. Su richiesta della Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, l’Oberlandesgericht Stuttgart il 22 gennaio 2009 chiedeva alle autorità italiane di fornire alcuni documenti al fine di verificare se il passaggio in giudicato della sentenza 30 novembre 2005 non ostasse all’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

64. Non avendo ottenuto nessuna informazione dalle autorità anzidette, l’Oberlandesgericht, con decisione 20 marzo 2009, sospendeva il mandato d’arresto europeo e assegnava al sig. Mantello un avvocato d’ufficio.

65. In data 4 aprile 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania rispondeva che il principio del ne bis in idem non trovava applicazione. Conseguentemente, la Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart chiedeva al giudice del rinvio di procedere con l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

66. L’Oberlandesgericht Stuttgart si chiede, tuttavia, se possa opporsi a questa esecuzione alla luce delle osservazioni che seguono. All’epoca delle indagini sfociate nella condanna del sig. Mantello per detenzione di dosi di cocaina destinate alla vendita, le autorità inquirenti disponevano già di prove sufficienti a incolparlo e a incriminarlo per le imputazioni contenute nel mandato d’arresto europeo, segnatamente il traffico di droga organizzato. Tuttavia, per motivi tattici nella conduzione delle indagini e per poter smantellare questo traffico e arrestare gli altri soggetti implicati, dette autorità inquirenti non comunicavano al Giudice per le indagini preliminari le informazioni e le prove in loro possesso, né chiedevano, all’epoca, l’avvio di un procedimento penale per tali fatti.

67. Secondo il giudice del rinvio, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) (Germania), un reato di associazione, in linea di principio, può essere ancora penalmente perseguito a posteriori, quando, da un lato, soltanto singole azioni del membro di tale organizzazione sono state oggetto della denuncia e dell’indagine giudiziaria precedenti e quando, dall’altro l’imputato non ha acquisito il legittimo affidamento sul fatto che il primo procedimento riguardava tutte le azioni compiute nell’ambito dell’associazione. Il giudice del rinvio ritiene altresì necessario che, al momento della pronuncia sul fatto isolato, le autorità inquirenti ignorassero l’esistenza di altri reati singoli e di un reato di associazione, diversamente da quanto, in realtà, accaduto nel caso delle autorità inquirenti italiane.

68. Peraltro, detto giudice osserva che l’elemento transnazionale difetta nella causa principale, giacché il potenziale «idem» sarebbe costituito da una pronuncia del medesimo Stato di emissione e non di un altro Stato membro. Egli sottolinea, inoltre, che la nozione di «stessi fatti» di cui alla decisione quadro non è ancora stata interpretata dalla Corte. Il giudice medesimo chiede , a tal riguardo, se la giurisprudenza elaborata nell’ambito della CAAS possa essere trasposta in quello del mandato d’arresto europeo.

III – Le questioni pregiudiziali

69. Alla luce delle suddette osservazioni, l’Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la questione relativa alla sussistenza degli “stessi fatti”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della [decisione quadro] debba essere risolta sulla base

a) della legge dello Stato membro emittente,

b) della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero

c) di una interpretazione della nozione di “stessi fatti” autonoma e uniforme nella Comunità.

2) Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti costituiscano, rispetto all’appartenenza ad una associazione a delinquere volta all’illecito traffico di stupefacenti, “stessi fatti” ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, laddove le autorità inquirenti disponevano, al momento della pronuncia della sentenza sulle dette importazioni, di informazioni e di prove che alimentavano il forte sospetto dell’appartenenza ad un’associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici nella conduzione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all’autorità giudiziaria e di promuovere la conseguente azione penale».

IV – Analisi

70. Ai sensi delle disposizioni dell’art. 35 UE, il rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Stuttgart è ricevibile. Infatti, dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (31), emerge che la Repubblica federale di Germania ha emesso una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi secondo le modalità previste dall’art. 35, n. 3, lett. b), UE, ossia sulle questioni sottoposte da tutti i propri giudici.

71. Prima di procedere con l’analisi delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, ritengo necessario esaminare la questione se il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2, della decisione quadro sia applicabile qualora la sentenza definitiva che potrebbe giustificarne l’applicazione sia stata pronunciata nello Stato membro emittente.

A – Sull’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro qualora i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano stati oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro emittente

72. Vari Stati membri intervenuti nel presente procedimento ritengono che il motivo della non esecuzione obbligatoria previsto all’art. 3, n. 2, della decisione quadro non sia applicabile nella specie (32). Essi hanno sostenuto, a favore di questa tesi, che il principio del ne bis in idem fa parte dei principi generali del diritto e che le autorità giudiziarie che emettono un mandato d’arresto europeo sono tenute a garantirne il rispetto. Essi sottolineano che dette autorità si trovano nella posizione migliore per verificare se la persona nei cui confronti venga emesso un mandato d’arresto europeo non sia già stata condannata nei loro Stati per gli stessi fatti.

73. Secondo i governi di questi Stati membri, l’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro in un caso del genere contrasterebbe, dunque, con il principio del reciproco riconoscimento e con quello dell’elevato livello di fiducia che l’autorità giudiziaria di esecuzione deve avere nei confronti di quella emittente.

74. Secondo il governo italiano, le valutazioni dell’autorità giudiziaria emittente, secondo cui il principio del ne bis in idem non si applicherebbe, sono vincolanti per l’autorità giudiziaria di esecuzione.

75. Il governo spagnolo sottolinea che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve costituire l’oggetto di un’interpretazione in senso stretto, come emerge dalla motivazione della sentenza 6 ottobre 2009, Wolzenburg (33). Detto governo, unitamente a quello ceco, sostiene che il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, sia necessariamente transnazionale, analogamente a quello previsto dall’art. 54 della CAAS. Il governo spagnolo ritiene, altresì, che l’eventuale violazione del principio del ne bis in idem sarebbe commessa non in occasione della consegna, bensì nel momento in cui l’autorità giudiziaria emittente, dopo aver eventualmente sentito la persona ricercata, procedesse tuttavia al suo esame.

76. Non condivido la posizione dei suddetti governi in quanto, a mio avviso, essa contrasta con il meccanismo del mandato d’arresto europeo, come definito dalla decisione quadro e per il fatto che l’art. 3, n. 2, di quest’ultima costituisce l’espressione di un diritto fondamentale.

77. In tal senso, benché il sistema della decisione quadro sia fondato sul principio del riconoscimento reciproco, il legislatore dell’Unione non ha voluto assimilare un mandato d’arresto europeo a un mandato d’arresto nazionale, la cui esecuzione spetterebbe direttamente alle forze di polizia dello Stato membro di esecuzione. Ha previsto che il mandato d’arresto europeo si basasse sulla cooperazione delle autorità giudiziarie degli Stati membri interessati e che la consegna della persona ricercata dovesse dar luogo a una decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che potesse opporvisi per uno dei motivi enumerati nella decisione quadro.

78. Considerando il motivo di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro come un motivo di non esecuzione obbligatoria nel caso in cui si presuma che l’autorità giudiziaria emittente abbia essa stessa verificato che i fatti contestati alla persona interessata non siano stati già oggetto di giudizio, il legislatore dell’Unione ha voluto espressamente, da un lato, che il principio del ne bis in idem costituisse non soltanto un ostacolo a un nuovo giudizio della persona interessata, ma anche un ostacolo alla sua consegna e, dall’altro, che il rispetto di questo principio non fosse lasciato alla sola valutazione dell’autorità giudiziaria emittente, essendo parimenti garantito dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

79. A tal fine, la decisione quadro prevede tutta una serie di regole che consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di garantire in concreto il rispetto del suddetto principio. Essa richiede, quindi, che il mandato d’arresto europeo contenga le indicazioni utili riguardo ai fatti di cui possa essere accusata la persona ricercata; è altresì previsto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba procedere con l’audizione di tale persona e, infine, detta autorità può, se del caso, chiedere all’autorità giudiziaria emittente tutte le ulteriori informazioni necessarie in relazione al motivo di non esecuzione obbligatoria.

80. Mi è ben chiara, in questa fase dell’analisi, la tesi dei governi secondo cui il doppio controllo instaurato da questo sistema sarebbe realmente utile soltanto se la persona ricercata fosse già stata giudicata in uno Stato membro diverso da quello emittente. Infatti, l’autorità giudiziaria emittente, che forse non ha potuto sentire la persona ricercata, può legittimamente ignorare, in assenza di un casellario giudiziario europeo che raggruppi a livello centrale tutte le condanne pronunciate dai giudici di tutti gli Stati membri, che la causa sia già stata decisa in un altro Stato membro.. Per contro, non sussisterebbe un rischio simile nel caso di una decisione pronunciata nello Stato membro emittente, a fortiori quando, come nel caso di specie, la sentenza definitiva invocata dalla persona ricercata e il mandato d’arresto europeo provengano dallo stesso giudice.

81. Non ritengo che tale argomento possa giustificare l’esclusione dell’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro nel caso di una sentenza definitiva pronunciata nello Stato membro emittente.

82. È ben vero che, in virtù dell’elevato livello di fiducia che deve disciplinare i rapporti tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione ed emittenti, non spetta alle prime verificare d’ufficio se i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano già stati giudicati nello Stato membro emittente o in un altro Stato membro. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro non impone tali verifiche a priori, prevedendo, invece, che le verifiche si applichino «se, in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione», risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti.

83. La questione che si pone è se la reazione di tale autorità giudiziaria, quando essa disponga di tali informazioni, debba essere diversa a seconda del fatto che la sentenza definitiva sia stata pronunciata nello Stato membro emittente o in un altro Stato membro.

84. Ritengo che la risposta debba essere negativa per i seguenti motivi. Da un lato, come sottolineato dalla Commissione delle Comunità europee, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro e il sistema volto a garantirne il rispetto non sono limitati ai casi in cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano stati giudicati con sentenza definitiva in uno Stato membro diverso da quello emittente.

85. Dall’altro, il diritto fondamentale inteso a tutelare questa disposizione della decisione quadro ha la medesima valenza in entrambi i casi.

86. Va ricordato che il principio del ne bis in idem, costituisce un diritto fondamentale insito nell’ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri, in quanto principio intrinseco alla nozione di Stato di diritto e espressamente sancito nella Carta.

87. Secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri, in sede di attuazione delle normative comunitarie, sono tenuti a farlo nel rispetto dei diritti fondamentali (34). Questa giurisprudenza non riguarda soltanto gli atti adottati nell’ambito del Trattato CE. Essa si applica a tutti gli atti adottati in seno all’Unione (35), in quanto, ai sensi dell’art. 6 UE, l’Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

88. Conseguentemente, così come la legalità di un atto adottato nell’ambito del terzo pilastro quale è la decisione quadro può essere controllata alla luce dei diritti fondamentali (36), anche l’azione degli Stati membri, quando attuano un simile atto, dev’essere conforme a questi stessi diritti. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione si trova dunque vincolata da quest’obbligo quando esegue un mandato d’arresto europeo, come già rammentato espressamente all’art. 1, n. 3, della decisione quadro.

89. Nel prevedere che il principio del ne bis in idem costituisca un motivo di non esecuzione obbligatoria e non soltanto un ostacolo a un processo nello Stato membro emittente, il legislatore dell’Unione ha preso in considerazione e ha voluto evitare gli effetti restrittivi delle libertà individuali che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo produrrebbe ignorando tale principio.

90. Si deve, infatti, ricordare che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo comporta l’arresto della persona ricercata e poi, eventualmente, la sua detenzione nello Stato membro di esecuzione fino a 60 giorni qualora non acconsenta alla consegna e, infine, il relativo trasferimento coercitivo in un altro Stato membro, presso l’autorità giudiziaria emittente. Riguardo agli effetti di tali misure sulle libertà individuali, il legislatore dell’Unione ha giustamente ritenuto che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dovesse essere considerata come parte integrante dei procedimenti penali avviati dall’autorità giudiziaria emittente.

91. Inoltre, l’ipotesi secondo cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano stati giudicati nello Stato membro emittente non rappresenta una situazione meramente interna, la cui conformità con i diritti fondamentali debba essere valutata unicamente alla luce del diritto di tale Stato membro, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo.

92. Infatti, a partire dal momento in cui la persona ricercata è oggetto di un mandato d’arresto europeo, la sua situazione è disciplinata dal diritto dell’Unione e l’esecuzione di questo mandato dev’essere conforme ai principi generali del diritto che vincolano l’azione dell’Unione, nonché quella degli Stati membri quando attuano tale diritto.

93. Nella valutazione della questione se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro sia o meno applicabile, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non verifica se il principio del ne bis in idem, come definito nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, sia stato rispettato dall’autorità giudiziaria emittente, ma controlla il rispetto del principio enunciato in tale disposizione del diritto dell’Unione, come definito dalla Corte.

94. Infine, gli effetti pregiudizievoli, per la persona ricercata, derivanti dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che violi tale principio rivestono la stessa gravità indipendentemente dalla questione se i fatti siano stati giudicati nello Stato membro emittente o in un altro Stato membro.

95. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve dunque applicare il motivo di non esecuzione previsto all’art. 3, n. 2, della decisione quadro qualora accada, per mera ipotesi, che i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano già stati giudicati con sentenza definitiva nello Stato membro emittente o ancora se, dopo aver ottenuto informazioni in tal senso e interpellato l’autorità giudiziaria emittente per verificarne l’esattezza, essa non ne riceva una risposta soddisfacente.

96. Ne consegue che, nel presente procedimento, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione tedesca, dal momento che la persona ricercata dichiarava di essere già stata giudicata in Italia per i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Catania, ha giustamente richiesto informazioni ai giudici italiani sull’esistenza e sul contenuto di tale sentenza per valutare, alla luce di quest’ultima, l’applicabilità del motivo di non esecuzione di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

97. In seguito, l’autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione ha legittimamente sottoposto alla Corte il presente rinvio pregiudiziale, visti i dubbi che essa nutre sulla portata dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro riguardo ai fatti della causa principale e considerato che la Corte non ha ancora precisato il significato della nozione di «stessi fatti» contenuta in detta disposizione.

98. Le questioni pregiudiziali, volte a veder precisati i criteri in base ai quali tale nozione debba essere valutata, sono del tutto pertinenti ai fini della definizione della causa principale e, dunque, ricevibili.

B – Sulla prima questione pregiudiziale

99. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che la nozione di «stessi fatti», di cui a tale disposizione, debba essere valutata con riferimento alla legge dello Stato membro emittente ovvero a quella dello Stato membro di esecuzione, ovvero se essa costituisca una nozione autonoma e uniforme nell’Unione.

100. Il governo del Regno Unito sostiene che la nozione in parola debba essere determinata conformemente alla legge dello Stato membro di esecuzione e ciò per i seguenti motivi.

101. In primo luogo, ad avviso del suddetto governo, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro dev’essere applicato alla stregua degli altri motivi di non esecuzione previsti dal medesimo articolo, che rinviano al diritto dello Stato membro di esecuzione (37).

102. In secondo luogo, nelle circostanze del caso di specie, la questione del grado di coincidenza tra i fatti di cui trattasi e il problema se l’assenza di procedimenti penali per tutti i reati noti – quando ne è stata perseguita soltanto una parte – costituisca un abuso di procedura o una violazione dei diritti della difesa rientrerebbero nel campo del diritto penale sostanziale di ogni Stato membro.

103. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro avrebbe dunque precipuamente lo scopo di applicarsi nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione attribuisca al principio del ne bis in idem una portata più ampia di quella dello Stato membro emittente. Se così non fosse e se la nozione di “stessi fatti” dovesse costituire l’oggetto di una definizione autonoma e uniforme, difficilmente, anzitutto, lo Stato membro emittente avrebbe emesso il mandato d’arresto europeo.

104. Non condivido questa posizione. Sono del parere, al pari dei governi degli altri Stati membri intervenuti nel presente procedimento, nonché della Commissione, che occorra attenersi al fatto che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro, a differenza dell’art. 3, nn. 1 e 3, della medesima, richiami non la legge dello Stato membro di esecuzione per determinarne il contenuto, ma soltanto la legge dello Stato membro della condanna e unicamente per quanto riguarda la specifica questione se la sentenza definitiva non possa più essere eseguita, allorché si tratti di una sentenza di condanna.

105. Condivido, dunque, la posizione degli altri intervenienti, secondo cui occorre applicare la giurisprudenza costante in virtù della quale una disposizione del diritto comunitario o dell’Unione, se non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, deve di norma essere oggetto, in tutti gli Stati membri, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa a cui essa appartiene (38). La Corte ha già applicato tale giurisprudenza, relativamente alla decisione quadro, al fine di interpretare i termini «dimori» e «risieda», di cui all’art. 4, n. 6, della detta decisione (39).

106. A mio avviso, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve dunque essere interpretato nel senso che la nozione di «stessi fatti» in essa contenuta rappresenta una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

107. La Commissione e i governi che sostengono questa tesi propongono alla Corte di fornire una soluzione più ampia e di dichiarare che a tale nozione debba essere applicata la stessa interpretazione della nozione di «medesimi fatti» di cui all’art. 54 della CAAS. Concordo con tale posizione.

108. Per risolvere la seconda questione posta dal giudice del rinvio occorre, infatti, precisare il contenuto della nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro. Condivido parimenti i motivi per cui i suddetti intervenienti suggeriscono di basarsi sull’art. 54 della CAAS.

109. In primo luogo, le nozioni sono espresse in termini identici nella maggior parte delle versioni linguistiche. Ciò non accade, chiaramente, nel caso della versione in lingua tedesca, in quanto l’art. 3, n. 2, della decisione quadro fa menzione della nozione di «derselben Handlung» mentre l’art. 54 della CAAS si riferisce a quella di «derselben Tat». Tuttavia, nelle sue osservazioni scritte, lo stesso governo tedesco precisa che tale differenza terminologica non deve costituire un ostacolo a che entrambe le disposizioni in parola siano interpretate nella stessa maniera.

110. In secondo luogo, come sostiene il suddetto governo, questa stessa interpretazione è soprattutto giustificata dall’analogia degli scopi perseguiti dalle due disposizioni in parola.

111. Invero, come ho già avuto modo di osservare, l’art. 54 della CAAS ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri (40). Nelle circostanze del caso di specie, l’art. 54 della CAAS, supponendo che i fatti di cui è accusato il sig. Mantello nel mandato d’arresto europeo siano stati oggetto di condanna definitiva in Italia, osterebbe a che egli sia nuovamente giudicato per gli stessi fatti in Germania.

112. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro rappresenta, in una certa misura, lo strumento complementare dell’art. 54 della CAAS nei confronti della Repubblica italiana. Quest’ultima disposizione, vietando alle autorità giudiziarie di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso contro il sig. Mantello, ha altresì lo scopo di impedire che il soggiorno del soggetto interessato in Germania o in un altro Stato membro sia ostacolato quando i fatti specificati nel detto mandato sono già stati giudicati con sentenza definitiva.

113. Il principio del ne bis in idem di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro tende quindi allo stesso obiettivo dell’art. 54 della CAAS. Quest’ultima disposizione mira a garantire che una persona già giudicata possa circolare liberamente senza dover temere nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti nello Stato membro in cui si reca (41). L’art. 3, n. 2, della decisione quadro, invece, ha lo scopo di impedire che il soggiorno di tale persona in detto Stato sia turbato dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un altro Stato membro.

114. Proporrò, pertanto, alla Corte di completare la soluzione della prima questione specificando che la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve essere interpretata alla stregua della nozione di «medesimi fatti» di cui all’art. 54 della CAAS.

C – Sulla seconda questione pregiudiziale

115. Con la seconda questione, l’Oberlandesgericht Stuttgart chiede se la circostanza che le autorità inquirenti italiane – allorché, il 30 novembre 2005, il sig. Mantello è stato giudicato per detenzione di cocaina finalizzata alla vendita, reato commesso il 13 settembre 2005 – disponessero già di prove della sua partecipazione, durata vari mesi, a un traffico di stupefacenti tra la Germania e l’Italia, sia rilevante al fine di valutare se la consegna di tale persona debba essere rifiutata in applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

116. Il giudice del rinvio chiede dunque, in sostanza, se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che la circostanza che le autorità inquirenti – nel momento in cui una persona è stata incriminata e condannata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata vari mesi, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti senza tuttavia comunicarle al giudice competente per motivi tattici nella conduzione delle indagini, legittimi la conclusione che detta partecipazione all’associazione per delinquere e la detenzione isolata di stupefacenti costituiscano gli stessi fatti.

117. Il giudice del rinvio sottopone tale questione in quanto una simile circostanza potrebbe, nel proprio ordinamento giuridico e a determinate condizioni, comportare l’estinzione dell’azione penale per quanto riguarda la partecipazione all’associazione a delinquere.

118. Concordo con il parere della Commissione e dei governi degli Stati membri intervenuti nel presente procedimento, secondo cui la suddetta circostanza non è rilevante e non legittima la conclusione che un singolo episodio di detenzione di stupefacenti e la partecipazione per diversi mesi a un traffico di stupefacenti costituiscano «stessi fatti» nel senso in cui tale nozione è definita nell’art. 54 della CAAS.

119. Infatti, ho avuto modo di osservare che, secondo una giurisprudenza costante, il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato (42). Questa interpretazione intende tutelare il legittimo affidamento di una persona già condannata e che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, nel fatto che non sarà nuovamente incriminata per gli stessi fatti in quanto questi violerebbero una norma penale diversa in ogni Stato membro e potrebbero essere qualificati in maniera diversa.

120. Secondo la sentenza Kraaijenbrink (43), la mera circostanza che il giudice dinanzi al quale pende il secondo procedimento constati che l’autore presunto di questi fatti ha agito sulla base dello stesso disegno criminoso non può essere sufficiente per affermare l’esistenza di un complesso di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra di loro che rientri nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS (44).

121. Alla luce di tale giurisprudenza, la valutazione della nozione di «stessi fatti» ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve dunque compiersi sulla base di un confronto dei fatti oggettivamente contestati nel corso del primo procedimento con quelli contenuti nel mandato d’arresto europeo. Si tratta di accertare se l’interessato, durante il primo procedimento, sia già stato giudicato per i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo.

122. Ne consegue, da un lato, che il momento in cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo sono stati scoperti dalle autorità inquirenti non rileva al fine di determinare se essi siano inscindibilmente collegati ai fatti già giudicati.

123. Ne deriva, dall’altro, che nell’ambito di detto confronto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non deve tener conto di elementi soggettivi. Detta autorità, così come non deve prendere in considerazione il disegno criminoso della persona ricercata, né riferirsi alla strategia delle autorità inquirenti.

124. Inoltre, come chiarito dalla Commissione, la questione dell’individuazione delle possibilità di cui dispongono le autorità anzidette per condurre in maniera efficace le indagini avviate in cause difficili e di ampia portata, come quelle riguardanti la criminalità organizzata, rientra nell’ambito del diritto processuale penale dello Stato membro cui appartengono e non rileva al fine di valutare l’esistenza di un’identità di fatti ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

125. Poiché la nozione di stessi fatti costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, il fatto che una situazione analoga possa condurre, all’occorrenza, nello Stato membro di esecuzione, all’estinzione dell’azione penale sulla base del diritto interno non può giustificare una valutazione diversa.

126. Alla luce della giurisprudenza sulla portata del principio del ne bis in idem nell’ambito dell’art. 54 della CAAS, questo principio non può dunque essere interpretato nel senso di obbligare le autorità inquirenti a perseguire penalmente, dopo la prima imputazione, tutti i fatti di cui possa essere accusata la persona interessata e a sottoporli al giudizio del tribunale.

127. Conseguentemente, la circostanza che le autorità inquirenti, nel momento in cui la persona ricercata è stata processata e condannata per un singolo episodio di detenzione illecita di stupefacenti, disponessero di prove che dimostravano la partecipazione di questa persona, durata vari mesi, a un traffico di stupefacenti, decidendo, tuttavia di non avviare l’azione penale e di non rivelare tali informazioni alla giurisdizione competente per non compromettere il buon esito dell’indagine e consentire lo smantellamento della rete nella sua interezza, non può qualificare questi ultimi fatti come un insieme inscindibile dal primo, rientrante nell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

128. Inoltre, come evidenziato dal governo francese, la circostanza che l’autorità di polizia abbia scelto, al momento delle incriminazioni da cui è scaturita la sentenza di condanna del 30 novembre 2005, di non perseguire penalmente anche i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo per non nuocere allo svolgimento delle indagini non può essere assimilata a una «sentenza definitiva» su questi fatti, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

129. Infatti, alla luce dell’interpretazione di questa nozione nell’ambito dell’art. 54 della CAAS accolta dalla Corte nelle citate sentenze Gözütok e Brügge, Miraglia e Turanský, si deve ritenere che i fatti di cui trattasi non siano stati portati a conoscenza del giudice adito nel primo procedimento, né del Pubblico ministero e che, conseguentemente, non abbiano dato luogo ad alcuna valutazione nel merito da parte di un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia penale nell’ordinamento giuridico interessato. Inoltre, la decisione dell’autorità di polizia di non avviare un procedimento penale non ha concluso l’azione pubblica in detto ordinamento giuridico.

130. Nel presente procedimento, la circostanza che le autorità inquirenti italiane – allorché nel novembre 2005 il sig. Mantello veniva giudicato dal Tribunale di Catania per aver detenuto e trasportato, a Catania, il 13 settembre 2005, 155,46 g di cocaina ai fini della rivendita – disponessero di prove della sua partecipazione, nel periodo gennaio 2004 novembre 2005, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina non osta, dunque, al fatto che egli venga consegnato all’autorità giudiziaria italiana ai sensi di un mandato d’arresto europeo che riguardi la sua partecipazione a detta associazione.

131. È ben vero che spetterà all’autorità giudiziaria italiana escludere nuove incriminazioni contro il sig. Mantello per i fatti per cui egli è già stato giudicato in via definitiva. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo rientra nei compiti della suddetta autorità giudiziaria e non in quelli dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Secondo il principio della fiducia reciproca, che è alla base del meccanismo del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel momento in cui può verificare che i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo non si confondono con i fatti già giudicati, adempie il proprio obbligo di controllo del rispetto del principio del ne bis in idem e deve disporre la consegna della persona ricercata.

132. Propongo, dunque, di rispondere al giudice del rinvio che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro dev’essere inteso nel senso che la circostanza che le autorità inquirenti – nel caso in cui una persona sia stata incriminata e processata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata vari mesi, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che, per motivi attinenti alla conduzione delle indagini, non siano state comunicate alla competente autorità giudiziaria, non consente di qualificare come «stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, la partecipazione all’associazione per delinquere e il singolo episodio di detenzione di stupefacenti.

V – Conclusione

133. Alla luce alle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberlandesgericht Stuttgart nei seguenti termini:

«1) L’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «stessi fatti» di cui alla suddetta disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

Tale nozione ha lo stesso significato della nozione di “medesimi fatti” di cui all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

2) La circostanza che le autorità inquirenti – nel caso in cui una persona sia stata incriminata e processata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata vari mesi, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che, per motivi attinenti alla conduzione delle indagini, non siano state comunicate alla competente autorità giudiziaria, non consente di qualificare come “stessi fatti”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584, la partecipazione all’associazione per delinquere e il singolo episodio di detenzione di stupefacenti».