giovedì 9 settembre 2010

C-64/08 - La normativa che riserva il diritto di gestire le case da gioco alle società aventi sede in Austria è contraria al diritto dell’Unione

La normativa austriaca che riserva il diritto di gestire le case da gioco alle società aventi sede in Austria è contraria al diritto dell’Unione
Il rilascio di concessioni alla Casinos Austria non era conforme al diritto dell’Unione

La normativa austriaca istituisce un monopolio di Stato in materia di giochi d’azzardo, di modo che la loro organizzazione e gestione è in via di principio riservata allo Stato. La legge federale in vigore mira, in particolare, a disciplinare i giochi d’azzardo per limitarne l’esercizio e a consentire allo Stato di conseguirne i maggiori introiti possibili.
Il Ministro federale delle Finanze può attribuire complessivamente dodici concessioni che conferiscono agli operatori il diritto di organizzare e di gestire case da gioco. Il concessionario dev’essere una società per azioni con sede in Austria ed è soggetto al controllo del Ministero. L’organizzazione di giochi d’azzardo senza autorizzazione è perseguita penalmente.
Le dodici concessioni sono attualmente detenute da un’unica società, la Casinos Austria AG. Esse sono state attribuite e rinnovate senza che fosse previamente effettuata alcuna gara di appalto pubblica.
Il sig. Engelmann, cittadino tedesco, ha gestito due case da gioco in Austria senza aver previamente richiesto alcuna concessione alle autorità austriache. Con una prima sentenza egli è stato dichiarato colpevole per avere organizzato illegalmente giochi d’azzardo ed è stato condannato al pagamento di una sanzione amministrativa di EUR 2 000. In tale contesto, il Landesgericht Linz (Tribunale di Linz, Austria), adito in appello, ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali vertenti sulla compatibilità della normativa austriaca relativa ai giochi d’azzardo con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi.
Anzitutto la Corte constata che l’obbligo in capo ai titolari di concessioni per la gestione di case da gioco di avere la propria sede in Austria costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Esso opera infatti una discriminazione a carico delle società con sede in un altro Stato membro e impedisce loro di gestire case da gioco in Austria mediante un’agenzia, una succursale o una filiale.
Relativamente alla possibilità di giustificare la restrizione nell’interesse di prevenire la gestione di tali attività per fini criminali o fraudolenti, la Corte constata che l’esclusione categorica degli operatori aventi sede in un altro Stato membro è sproporzionata, perché eccede quanto necessario per combattere la criminalità. Esistono, infatti, diversi metodi meno restrittivi per controllare le attività e i conti di tali operatori. Inoltre, si possono effettuare controlli su qualsiasi impresa stabilita in uno Stato membro, e le si possono infliggere sanzioni a prescindere dal luogo di residenza dei suoi dirigenti. Peraltro, nulla osta a che talune verifiche siano effettuate nei locali di tali case da gioco al fine, in particolare, di evitare ogni frode commessa dagli operatori a danno della clientela.
Per quanto riguarda, inoltre, l’attribuzione delle concessioni, la Corte considera che la limitazione del loro numero potrebbe essere giustificata dalla necessità di limitare le occasioni di gioco d’azzardo. La durata massima di quindici anni delle concessioni potrebbe parimenti essere giustificata alla luce della necessità, per il concessionario, di disporre di un termine sufficientemente lungo per ammortizzare i suoi investimenti.
Nondimeno, la mancata apertura alla concorrenza al momento dell’attribuzione delle concessioni alla Casinos Austria AG non è conforme alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. A tale proposito la Corte rammenta che l'obbligo di trasparenza impone all’autorità aggiudicatrice di garantire un adeguato grado di pubblicità, che consenta l’apertura alla concorrenza della concessione di servizi, nonché il controllo dell’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Tale obbligo è una previa condizione obbligatoria del diritto di uno Stato membro di attribuire autorizzazioni per la gestione di case da gioco, quale che sia il modo di selezione degli operatori. L’attribuzione di una concessione, effettuata senza alcuna trasparenza, ad un operatore avente sede nello Stato membro in cui si trova l’autorità aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a scapito degli operatori stabiliti in altri Stati membri, i quali non hanno alcuna possibilità concreta di manifestare il loro interesse ad ottenere la concessione di cui trattasi. Una siffatta disparità di trattamento è contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità e costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata dal diritto dell’Unione.