lunedì 16 agosto 2010

L’avvocato generale Yves Bot ritiene che il comune di Maastricht possa vietare l’accesso ai coffee shop delle persone non residenti nei Paesi Bassi

L’avvocato generale Yves Bot ritiene che il comune di Maastricht possa vietare l’accesso ai coffee shop delle persone non residenti nei Paesi Bassi
Questa misura è necessaria per preservare l’ordine pubblico dai problemi causati dal turismo della droga e contribuisce a combattere il traffico illecito di stupefacenti nell’Unione europea
Nei Paesi Bassi i coffee shop sono centri di ristorazione rapida la cui attività principale è tuttavia dedicata alla vendita di «droghe leggere», quali la marijuana e l’hashish, prodotti provenienti dalla cannabis. Il possesso di «droghe leggere» per uso personale è depenalizzato e la loro vendita nei coffee shop, benché vietata dalla legge, è tollerata dalle autorità. Tuttavia, in forza delle direttive del pubblico ministero, essi non possono vendere oltre i 5 gr. di cannabis per persona e per giorno e lo «stock» non deve superare i 500 gr. Inoltre, la vendita di cannabis non deve causare disturbi.
In reazione ai problemi generati dall’afflusso notevole e crescente di turisti della droga, il comune di Maastricht ha deciso di riservare l’accesso ai coffee shop ai soli residenti olandesi.
Il sig. Josemans gestisce a Maastricht un coffee shop in cui sono vendute e consumate «droghe leggere», oltre a bevande analcoliche e alimenti. Tale centro ha costituito oggetto di due controlli di polizia durante i quali si è constatato che cittadini dell’Unione non residenti nei Paesi Bassi vi erano stati ammessi. Il sindaco di Maastricht ha deciso quindi di chiudere temporaneamente il coffee shop.
Il sig. Josemans ha impugnato tale decisione dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), investito della causa, e ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione europea osti ad una normativa che vieta l’accesso ai coffee shop delle persone non residenti nei Paesi Bassi.
L’avvocato generale Yves Bot ricorda che gli stupefacenti, compreso la cannabis, non sono una merce come le altre e che la loro vendita esula dalle libertà di circolazione garantite dal diritto dell’Unione in quanto la loro vendita è illecita. Osserva al riguardo che soltanto gli stupefacenti che hanno un’applicazione medica o scientifica rientrano nella normativa del mercato interno.
Per quanto riguarda l’illiceità della vendita delle «droghe leggere», l’avvocato generale constata che questa, benché tollerata nei coffee shop, rimane un’attività vietata da tutti gli Stati membri. Inoltre, i clienti di coffee shop non sono tenuti a consumare cannabis in loco, ma possono importarla in altri Stati membri, esponendosi così a procedimenti penali per esportazione o importazione illecite di stupefacenti.
L’avvocato generale considera quindi che la misura adottata dal comune di Maastricht non rientra nel campo di applicazione della libera prestazione di servizi. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che i coffee shop vendono anche prodotti di consumi legali, quali gli alimenti e le bevande analcoliche, in quanto l’attività dei coffee shop è, in pratica, esclusivamente dedicata alla vendita e al consumo di cannabis.
Inoltre, l’avvocato generale osserva che il diritto dell’Unione consente agli Stati membri, che rimangono responsabili della salvaguardia dell’ordine pubblico sul loro territorio, di determinare le misure necessarie per preservare quest’ultimo. Costituendo il turismo della droga una minaccia effettiva e sufficientemente grave all’ordine pubblico a Maastricht, l’esclusione dei non residenti dai coffee shop costituisce quindi una misura necessaria per tutelare gli abitanti del comune dai disturbi causati da tale fenomeno.
Inoltre, il turismo della droga, in quanto nasconde, in realtà, un traffico internazionale di stupefacenti e alimenta le attività criminali organizzate, minaccia la situazione interna stessa dell’Unione. In tale circostanza, gli Stati membri si sono impegnati a combattere il traffico illecito di stupefacenti nell’ambito della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. L’avvocato generale constata che la normativa adottata dal comune di Maastricht fa parte di tale lotta e deve essere pertanto considerata valida anche a causa del suo contributo alla preservazione dell’ordine pubblico europeo.