lunedì 16 agosto 2010

(CAUSA C-264/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - MAE - CONSEGNA CONDIZIONATA DEL CITTADINO O RESIDENTE NELLO STATO - REQUISITI: CONSENSO

(CAUSA C-264/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - MAE - CONSEGNA CONDIZIONATA DEL CITTADINO O RESIDENTE NELLO STATO - REQUISITI: CONSENSO
La Corte di Cassazione rumena ha sottoposto un’interessante questione alla Corte di giustizia, concernente il mandato di arresto europeo. Si è chiesto se il regime di consegna previsto dall’art. 5, punto 3, della decisione quadro (consegna del residente o cittadino dello Stato di esecuzione, ai fini di un'azione penale, condizionato al suo ritrasferimento, una volta condannato) sia vincolato o meno al consenso della persona. La questione è stata già affrontata dalla nostra Suprema Corte che ha stabilito il principio che la condizione del reinvio prevista dall'art. 19 lett. c) L. n. 69 del 2005 costituisce un requisito di legittimita' della decisione di consegna, ogniqualvolta “non vi sia una espressa diversa richiesta dell'interessato” (Cass. Sez. VI, n. 7108, 12/02/2009 - 18/02/2009, Rv. 243077).

Testo Completo: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 28 maggio 2010

Procedimento penale a carico di Gheorghe Kita

(Causa C-264/10)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti

Gheorghe Kita

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002, 2002/584/GAI 1, debba essere interpretato nel senso che il ritorno (trasferimento) della persona condannata, precedentemente consegnata in forza di un mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale, nello Stato di cui ha la cittadinanza, ha luogo automaticamente anche in mancanza del suo consenso, consenso che è una condizione imposta dalla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate.