martedì 8 giugno 2010

Una normativa nazionale può autorizzare il controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali formulate in modo chiaro e comp

Una normativa nazionale può autorizzare il controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali formulate in modo chiaro e comprensibile
Infatti gli Stati membri possono adottare, per l’insieme del settore disciplinato dalla direttiva concernente le clausole abusive, regole più severe di quelle previste da quest’ultima
La direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 1 è applicabile in linea di principio a tutte le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale. Tuttavia la direttiva prevede due eccezioni concernenti la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali. La valutazione non verte né sulla definizione dell’oggetto principale, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
La normativa spagnola che ha trasposto tale direttiva nel diritto interno non ha ripreso tali eccezioni. Infatti essa permette ai giudici nazionali di valutare il carattere abusivo di una clausola vertente sull’oggetto principale del contratto, anche nelle ipotesi in cui tale clausola sia stata predisposta dal professionista in modo chiaro e comprensibile.
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja de Madrid), un istituto spagnolo di credito, ha stipulato con i propri clienti contratti di mutuo ipotecario che prevedevano un tasso di interesse nominale variabile da rivedere periodicamente a seconda del tasso di riferimento pattuito. Tali contratti prevedevano inoltre una clausola redatta preventivamente, ai sensi della quale il tasso di interesse dovuto dal mutuatario, già a partire dalla prima revisione, doveva essere arrotondato al quarto di punto superiore ogniqualvolta la variazione di tasso fosse superiore allo 0,25%.
Il 28 luglio 2000 un’associazione spagnola degli utenti dei servizi bancari (Ausbanc) ha presentato un ricorso dinanzi ai giudici spagnoli diretto, in particolare, ad ottenere dalla Caja de Madrid l’eliminazione della clausola di arrotondamento nei suddetti contratti di mutuo nonché la cessazione del suo impiego per il futuro.
Il Tribunal Supremo (Corte Suprema spagnola), che deve statuire in ultima istanza, chiede sostanzialmente alla Corte di giustizia se la direttiva concernente le clausole abusive osti a che uno Stato membro preveda nel suo ordinamento, a tutela dei consumatori, un controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell’oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, sebbene tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
La Corte ricorda anzitutto che il sistema di tutela istituito dalla direttiva è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. In secondo luogo, la Corte constata che la direttiva ha effettuato solo un’armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali relativamente alle clausole abusive, riconoscendo al contempo agli Stati membri la possibilità di garantire un livello di protezione per i consumatori più elevato di quello previsto dalla direttiva stessa.
La Corte sottolinea quindi che gli Stati membri possono mantenere o adottare, nel settore disciplinato dalla direttiva nel suo complesso, regole più severe di quelle previste dalla direttiva medesima, purché siano dirette a garantire un livello di protezione più elevato per i consumatori.
Orbene, autorizzando la possibilità di un completo controllo giurisdizionale del carattere abusivo di tutte le clausole previste da un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, la normativa spagnola permette di garantire al consumatore un livello di tutela effettiva più elevato di quello stabilito dalla direttiva.
Di conseguenza la Corte conclude che la direttiva non osta ad una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell’oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile.


1 Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).