martedì 8 giugno 2010

A parere dell’avvocato generale Verica Trstenjak il compenso per copie private può gravare solo su apparecchi, dispositivi e materiali di riproduzione

A parere dell’avvocato generale Verica Trstenjak il compenso per copie private può gravare solo su apparecchi, dispositivi e materiali di riproduzione digitale presumibilmente utilizzati ai fini della realizzazione di copie private
Un siffatto compenso a favore di autori, artisti e produttori non può essere applicato indistintamente ad imprese e professionisti i quali utilizzano evidentemente gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale per finalità diverse

Ai sensi della direttiva sul diritto d’autore e i diritti connessi della società dell’informazione1, il diritto di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo spetta ai relativi artisti interpreti o esecutori e produttori. La direttiva permette tuttavia agli Stati membri di consentire la realizzazione di copie private, a condizione che i titolari dei relativi diritti ricevano un “equo compenso”. Tale equo compenso è volto a garantire ai titolari dei diritti un adeguato indennizzo per l’uso delle loro opere o altri materiali protetti.
La Spagna ha optato per un sistema che consente la riproduzione, a fini privati, di opere già diffuse, senza l’autorizzazione del titolare dei relativi diritti. A tal fine è stato previsto un compenso forfettario per il titolare dei diritti, mediante un prelievo per copie private gravante indistintamente su apparecchi, dispositivi e materiali di riproduzione digitale. Tale prelievo dev’essere versato dal produttore, importatore o commerciante alle società di gestione dei diritti di proprietà intellettuale.
La SGAE è una società spagnola di gestione dei diritti di proprietà intellettuale. Essa pretende dalla società PADAWAN, che commercializza, inter alia, supporti di riproduzione digitale sotto forma di CD R, CD RW, DVD R e apparecchi MP3, il versamento di un compenso forfettario per copie private in ragione di 16 759,25 euro per i supporti di riproduzione che la PADAWAN ha commercializzato nel periodo compreso tra il settembre del 2002 ed il settembre del 2004. La Audiencia Provincial de Barcelona, dinanzi alla quale la relativa controversia pende in secondo grado, si chiede se il sistema di prelievo spagnolo sia compatibile con la direttiva e chiede, pertanto, alla Corte come debba essere configurato l’”equo compenso” previsto dalla direttiva. Secondo il detto giudice del rinvio, dalla soluzione fornita dalla Corte dipende l’accoglimento del diritto della SGAE al percepimento di un prelievo per tutti i supporti di riproduzione venduti dalla PADAWAN ovvero limitatamente a quelli presumibilmente utilizzati ai fini della realizzazione di copie private.
A parere dell’avvocato generale Trstenjak, la nozione di “equo compenso” di cui alla direttiva costituisce sì una nozione autonoma del diritto comunitario che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed attuata da ciascuno Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro determina, nel proprio territorio, i criteri più pertinenti per garantire, entro i limiti imposti dal diritto comunitario, ed in particolare dalla direttiva, l’osservanza di tale nozione comunitaria.
In tal senso, la direttiva riconosce agli Stati membri un’ampia discrezionalità nell’impostazione dei rispettivi sistemi nazionali di attuazione dell’equo compenso. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti, a prescindere dal sistema applicato per la determinazione dell’equo compenso, ad assicurare un giusto equilibrio tra le parti – da un lato, i titolari dei diritti di proprietà intellettuali colpiti dalla deroga per le copie private, in qualità di creditori del compenso e, dall’altro, i soggetti direttamente o indirettamente obbligati al pagamento. La nozione di “equo compenso” deve intendersi quale prestazione nei confronti del titolare dei diritti che costituisce, tenuto conto di tutte le caratteristiche delle copie private lecite, l’adeguata remunerazione per l’utilizzazione della sua opera o di altri materiali protetti.
L’avvocato generale Trstenjak ritiene che tra l’esercizio del diritto e la corrispondente compensazione economica per le copie private debba sussistere una correlazione sufficientemente stretta. Qualora lo Stato membro opti, come nella specie la Spagna, per un sistema di compensazione sotto forma di prelievo per copie private gravante su apparecchi, dispositivi e materiali di riproduzione digitale, tale prelievo può considerarsi quale sistema di compensazione per copie private conforme con la direttiva solamente qualora i relativi apparecchi, dispositivi e materiali di riproduzione siano presumibilmente utilizzati ai fini della realizzazione di copie private. La remunerazione riconosciuta ai titolari dei diritti in conseguenza di un’indiscriminata applicazione del prelievo ad imprese e professionisti i quali, alla luce della comune esperienza, acquistano gli apparecchi e i dispositivi di riproduzione digitale per motivi diversi dalla realizzazione di copie private, non costituisce un “equo compenso” ai sensi della direttiva.

1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).