martedì 8 giugno 2010

Il regolamento sul roaming è valido

Il regolamento sul roaming è valido
La Comunità poteva legittimamente imporre, nell'interesse del mercato interno, limiti massimi ai prezzi fatturati dagli operatori di telefonia mobile per le chiamate in roaming
Il regolamento sul roaming 1 fissa prezzi massimi che possono essere fatturati dagli operatori di telefonia mobile per le chiamate vocali ricevute ed effettuate da un utente al di fuori della loro rete. Il regolamento impone parimenti un tetto massimo per i prezzi di roaming all'ingrosso, vale a dire il prezzo corrisposto dalla rete di appartenenza del consumatore alla rete straniera da questi utilizzata.
Il regolamento è stato emanato sulla base dell'art. 95 del Trattato CE, che consente alla Comunità di adottare misure legislative ai fini del ravvicinamento delle normative degli Stati membri in caso di disparità o di disparità potenziali idonee ad ostacolare la realizzazione o il funzionamento del mercato interno.
Il regolamento prevedeva, nel suo testo originale, che la sua vigenza scadesse il 30 giugno 2010. Nel giugno del 2009 il regolamento è stato modificato da un nuovo regolamento 2 che ha esteso i tetti tariffari agli SMS ed alle trasmissioni di dati, prorogando la validità del regolamento sino al 30 giugno 2012.
Quattro dei principali operatori di telefonia mobile europei, vale a dire Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile e Orange hanno contestato la validità del regolamento sul roaming dinanzi alla High Court of Justice of England and Wales. Il detto giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se la Comunità potesse legittimamente adottare il regolamento sulla base dell'art. 95 CE, e se, fissando prezzi massimi al dettaglio, il legislatore comunitario avesse violato i principi di sussidiarietà e/o di proporzionalità.
In primo luogo, la Corte osserva che il regolamento ha effettivamente ad oggetto il miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno e che esso poteva essere adottato sul fondamento dell'art. 95 CE.
In tale contesto, la Corte rileva che il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di roaming internazionale, all'epoca dell'adozione del regolamento, era elevato e che il rapporto tra costi e prezzi non era quello che avrebbe dovuto sussistere in mercati pienamente competitivi. Tale elevato livello dei prezzi era stato considerato quale problema persistente da parte dei pubblici poteri nonché delle associazioni di difesa dei consumatori in tutta la Comunità e i tentativi intrapresi per risolvere tale problema sulla base del quadro normativo esistente non avevano prodotto l'effetto di far scendere i prezzi. Inoltre, sugli Stati membri veniva esercitata pressione affinché adottassero misure volte a risolvere il problema. Ciò premesso, il legislatore comunitario si è concretamente trovato di fronte ad una situazione in cui appariva probabile l'adozione di misure nazionali eterogenee volte a far scendere i prezzi al dettaglio, senza influire sui prezzi all'ingrosso.
Uno sviluppo di tal genere avrebbe tuttavia potuto causare sensibili distorsioni della concorrenza e perturbare il buon funzionamento del mercato del roaming intracomunitario, il che legittimava l'adozione di un regolamento sulla base dell'art. 95 CE al fine di tutelare il buon funzionamento del mercato interno.
In secondo luogo, per quanto attiene alla proporzionalità del regolamento nella parte in cui non fissa solo tetti massimi per i prezzi all'ingrosso, bensì parimenti per i prezzi al dettaglio, la Corte rileva che i prezzi massimi al dettaglio potrebbero essere considerati idonei e necessari per proteggere i consumatori contro livelli di prezzo elevati.
La Corte rammenta che la Commissione ha realizzato, anteriormente alla proposta di regolamento, uno studio esaustivo delle alternative esistenti, valutando l'impatto economico delle varie forme di regolamentazione. Il livello del prezzo medio di una chiamata in roaming nella Comunità all'epoca dell'adozione del regolamento era elevato (1,15 EUR al minuto, vale a dire oltre il quintuplo del costo reale della fornitura del servizio all'ingrosso) e il rapporto tra i costi e i prezzi non era quello che avrebbe dovuto sussistere in mercati pienamente competitivi. La tariffa prevista dal regolamento è nettamente inferiore a tale prezzo medio ed è correlata ai tetti massimi di prezzo all'ingrosso, per far sì che le tariffe al dettaglio riflettano in modo più aderente i costi sopportati dai fornitori.
Inoltre, il legislatore comunitario poteva legittimamente ritenere che una regolamentazione dei soli mercati all'ingrosso non avrebbe prodotto lo stesso risultato del regolamento. Una riduzione dei prezzi all'ingrosso non avrebbe necessariamente garantito una diminuzione dei prezzi al dettaglio, atteso che gli operatori non avrebbero subito alcuna pressione concorrenziale, considerato che, per la maggioranza dei consumatori, il roaming non svolge un ruolo decisivo nella scelta dell'operatore. Inoltre, una regolamentazione dei soli prezzi all'ingrosso non avrebbe prodotto effetti diretti ed immediati per i consumatori. La Corte rileva, infine, che le misure adottate rivestono carattere eccezionale, cosa giustificata dalle caratteristiche uniche che contraddistinguono i mercati del roaming.
Ciò premesso, un intervento limitato nel tempo su un mercato soggetto alla concorrenza e che consenta di assicurare, nell'immediato, la tutela dei consumatori contro prezzi eccessivi, come quello di cui trattasi, ancorché sia idoneo a produrre conseguenze economiche negative per taluni operatori, si rivela proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.
In terzo luogo, la Corte esamina il regolamento con riguardo al principio di sussidiarietà, secondo cui la Comunità può agire solamente qualora gli Stati membri non siano in grado di conseguire lo stesso obiettivo in modo adeguato. La Corte conclude che, alla luce dell'interdipendenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso, il legislatore comunitario poteva legittimamente ritenere necessario un approccio comune a livello comunitario per garantire il funzionamento armonizzato del mercato interno, consentendo così agli operatori di agire nell'ambito di un unico contesto normativo coerente.

1 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2007, n. 717, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (GU L 171, pag. 32).
2 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2009, n. 544, che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 171, pag. 32).