domenica 7 marzo 2010

L’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania - Sentenza nella causa C-297/08

Sentenza nella causa C-297/08
Commissione / Italia
La Corte di giustizia constata che l’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
Tale situazione ha messo in pericolo la salute umana e recato pregiudizio all’ambiente

La normativa europea relativa ai rifiuti ha l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente. Gli Stati membri hanno il compito di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché di limitare la loro produzione promuovendo, in particolare, tecnologie pulite e prodotti riciclabili e riutilizzabili. Essi devono in tal modo creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che consenta all’Unione nel suo insieme e ai singoli Stati membri di garantire lo smaltimento dei rifiuti.
L’Italia ha trasposto la nuova direttiva «rifiuti» nel 20062 e, per quanto riguarda la regione Campania, una legge regionale ha definito 18 zone territoriali omogenee in cui si doveva procedere alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi bacini.
In seguito ad una situazione di crisi nello smaltimento dei rifiuti manifestatasi nella regione Campania nel 2007, la Commissione proponeva un ricorso per inadempimento contro l’Italia, criticando la mancata creazione in quella regione di una rete integrata ed adeguata di impianti atta a garantire l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti sulla base del criterio della prossimità geografica. Infatti, la Commissione riteneva che tale situazione rappresentasse un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.
Le infrastrutture per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani
L’Italia ha affermato di aver aumentato il livello della raccolta differenziata dei rifiuti e di aver aperto due discariche e costruito altri inceneritori. Essa ha anche addotto inadempimenti contrattuali e comportamenti criminali indipendenti dalla sua volontà, che costituirebbero casi di forza maggiore.
La Corte di giustizia ricorda che, ai fini della creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta della base territoriale che ritengono adeguata per conseguire un’autosufficienza nazionale. Per taluni tipi di rifiuti, a causa della loro specificità, il trattamento può essere utilmente raggruppato all’interno di una o più strutture a livello nazionale o persino in cooperazione con altri Stati membri. Invece, per i rifiuti urbani non pericolosi – che non richiedono impianti specializzati – gli Stati membri devono organizzare una rete di smaltimento il più vicino possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di attuare cooperazioni interregionali, o anche transfrontaliere, che rispondano al principio di prossimità.
Se uno Stato membro, come nel caso di specie l’Italia, ha scelto di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, ogni regione deve allora assicurare il recupero e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti sulla base del criterio di prossimità.

Nella regione Campania, i quantitativi ingenti di rifiuti ammassati nelle strade, nonostante l’assistenza di altre regioni italiane e delle autorità tedesche, dimostrano un deficit strutturale di impianti, cui non è stato possibile rimediare. L’Italia ha peraltro ammesso che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, gli impianti esistenti e in funzione nella regione erano ben lontani dal soddisfare le sue esigenze reali.
Né l’opposizione della popolazione, né gli inadempimenti contrattuali e neppure l’esistenza di attività criminali costituiscono casi di forza maggiore che possono giustificare la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva e la mancata realizzazione effettiva e nei tempi previsti degli impianti.
Il pericolo per la salute umana e il danno causato all’ambiente
L’Italia ha affermato che la gestione dei rifiuti nella regione Campania non ha avuto conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente e per la salute umana.
La Corte rammenta che, se è vero che la direttiva fissa obiettivi di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana, essa non specifica il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate e lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale. Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo, la Corte precisa tuttavia che esso ha una funzione preventiva nel senso che gli Stati membri non devono esporre la salute umana a pericolo nel corso di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
L’Italia non ha contestato la circostanza che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, 55 000 tonnellate di rifiuti riempivano le strade, che vi erano fra le 110 000 e le 120 000 tonnellate di rifiuti in attesa di trattamento presso i siti comunali di stoccaggio e che le popolazioni esasperate avevano provocato incendi nei cumuli di spazzatura. In tali circostanze i rifiuti hanno provocato inconvenienti da odori ed hanno danneggiato il paesaggio, rappresentando così un pericolo per l’ambiente. D’altra parte, l’Italia stessa ha ammesso la pericolosità della situazione per la salute umana, esposta ad un rischio certo.
Di conseguenza, la Corte conclude che l’Italia, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze del luogo di produzione e non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana e di danneggiare l’ambiente nella regione Campania, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva «rifiuti».
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.