sabato 3 ottobre 2009

C-347/08) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - COMPETENZA - ASSICURAZIONI R.C.A. - CESSIONE EX LEGE DEI DIRITTI DELLA PERSONA LESA

C-347/08) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - COMPETENZA - ASSICURAZIONI R.C.A. - CESSIONE EX LEGE DEI DIRITTI DELLA PERSONA LESA IN FAVORE DI UN ORGANISMO DI PREVIDENZA SCIALE - AZIONE DI REGRESSO
La Corte ha deciso che il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro.

Testo Completo:
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 settembre 2009 Nel procedimento C‑347/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Landesgericht Feldkirch (Austria), con decisione 14 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2008, nella causa Vorarlberger Gebietskrankenkasse contro WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. Klučka (relatore), U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un’azione di regresso esperita dalla Vorarlberger Gebietskrankenkasse, con sede in Dornbirn (Austria) (in prosieguo: la «VGKK»), contro la WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, con sede in Stoccarda (Germania) (in prosieguo: la «WGV-SAV»). Contesto normativo La normativa comunitaria Il regolamento n. 44/2001 3 I ‘considerando’ dall’undicesimo al tredicesimo del regolamento n. 44/2001 prevedono quanto segue: «(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali». 4 Le norme sulla competenza previste dal regolamento n. 44/2001 figurano al suo capo II, composto dagli artt. 2‑31. 5 L’art. 2, n. 1, del regolamento, rientrante nella sezione 1 del suddetto capo II, intitolata «Disposizioni generali», così dispone: «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro». 6 L’art. 3, n. 1, del regolamento, rientrante nella medesima sezione 1, prevede quanto segue: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo». 7 La sezione 3 del suddetto capo II, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», prevede ai suoi artt. 8‑14 talune norme sulla competenza in materia di assicurazioni. 8 Ai sensi dell’art. 8 del regolamento: «In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l’applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5». 9 L’art. 9, n. 1, di tale regolamento così dispone: «L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario (…) (…)». 10 A norma dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001: «Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile». La direttiva 2000/26/CE 11 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE e 88/357/CEE (GU L 181, pag. 65), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE (GU L 149, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva 2000/26»), prevede, al suo art. 3, intitolato «Azione diretta», quanto segue: «Ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all’articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile». 12 Per definire il termine «persona lesa», l’art. 2, lett. d), di tale direttiva rinvia all’art. 1, punto 2, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1). La direttiva 72/166 13 A norma dell’art. 1, punto 2, della direttiva 72/166, si ritiene «persona lesa» ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli. La normativa nazionale 14 Ai sensi dell’art. 332, n. 1, della legge generale sull’assicurazione sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, in prosieguo: l’«ASVG»): «Qualora le persone che hanno diritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge federale (…) possano chiedere il risarcimento del danno patito a causa di un incidente sulla base di altre disposizioni di legge, l’assicuratore subentra quale cessionario in tale diritto nella misura in cui è tenuto ad effettuare le prestazioni». 15 L’art. 1394 del codice civile (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, in prosieguo: l’«ABGB») prevede quanto segue: «I diritti del cessionario sono gli stessi di quelli del cedente relativi al diritto ceduto». Causa principale e questioni pregiudiziali 16 Il 10 marzo 2006 su un’autostrada in Germania avveniva un incidente stradale nel quale erano coinvolte, da un lato, la sig.ra Gaukel, conducente di un veicolo assicurato in Germania contro i rischi della responsabilità civile presso la WGV‑SAV, e, dall’altro, la sig.ra Kerti, conducente di un altro veicolo. Quest’ultima era costretta a frenare bruscamente per motivi di traffico. La sig.ra Gaukel, conducente del veicolo che procedeva dietro quello della sig.ra Kerti, tamponava il veicolo di quest’ultima. L’urto provocava una distorsione del rachide cervicale della sig.ra Kerti, che doveva sottoporsi a varie cure mediche. I medici che l’avevano in cura attestavano, inoltre, un’incapacità lavorativa dal 15 al 21 marzo 2006. In qualità di organismo di previdenza sociale, la VGKK forniva talune prestazioni alla sua assicurata, la sig.ra Kerti. 17 Nel periodo tra il 2 gennaio 2006 e il 20 agosto 2007, la sig.ra Kerti risiedeva in Bludenz (Austria). A partire da ques’ultima data, la stessa risiede in Ubstadt‑Weiher (Germania). 18 Adducendo la cessione legale dei diritti della sig.ra Kerti ai sensi dell’art 332 dell’ASVG, con lettera in data 22 settembre 2006 la VGKK chiedeva alla WGV-SAV il pagamento delle spese sostenute per fornire le prestazioni alla propria assicurata, da effettuarsi entro il 24 ottobre 2006. Infatti, la VGKK affermava che la responsabilità esclusiva dell’incidente era a carico dell’assicurata della WGV‑SAV. 19 Poiché il pagamento non faceva seguito, il 13 febbraio 2008 la VGKK esperiva contro la WGV-SAV un’azione di regresso dinanzi al Bezirksgericht Dornbirn (Austria). Quest’ultima, che contestava il ricorso nel merito, eccepiva l’incompetenza internazionale del giudice adito. Essa sosteneva, da un lato, che dal punto di vista della loro genesi i diritti azionati erano quelli della sig.ra Kerti, la quale al momento della proposizione dell’azione risiedeva in Germania. Dall’altro, rilevava che la controversia opponeva due parti in posizione di parità, cosicché la ricorrente non era meritevole di tutela ai sensi del regolamento n. 44/2001. 20 Con ordinanza 21 maggio 2008, il Bezirksgericht Dornbirn respingeva il ricorso per incompetenza internazionale. 21 La VGKK interponeva quindi appello dinanzi al Landesgericht Feldkirch, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza 21 maggio 2008 e l’ingiunzione al giudice di primo grado di proseguire il procedimento. 22 Il Landesgericht Feldkirch rileva tre argomenti in favore della competenza dei giudici austriaci. In primo luogo, a suo avviso occorre considerare la VGKK come parte lesa, in quanto, a seguito dell’incidente, ha fornito talune prestazioni alla sig.ra Kerti. In secondo luogo, la VGKK era subentrata in tutti i diritti della sig.ra Kerti con effetto dal momento stesso dell’incidente, in virtù della cessione legale ai sensi dell’art. 332 dell’ASVG. Essendo subentrata nella posizione giuridica della sua assicurata, essa ha azionato, nel proprio ricorso, i diritti di quest’ultima, e non già i propri diritti. In terzo luogo, in caso di incidente grave che comporti danni biologici, la persona direttamente lesa conserverebbe il proprio diritto al risarcimento dei danni morali e materiali. Quest’ultima potrebbe dunque esigere il risarcimento di detti danni dinanzi al tribunale del luogo in cui è domiciliata. Il diritto al rimborso delle cure mediche ed eventualmente delle prestazioni previdenziali sarebbero, in tal caso, trasferite all’organismo di previdenza sociale. Qualora detto organismo non potesse avvalersi della medesima competenza, esso dovrebbe quindi intentare un’azione di regresso dinanzi a un tribunale di un altro Stato membro. In tale contesto, giudici di diversi Stati membri si pronuncerebbero sugli stessi fatti, il che potrebbe contrastare con le finalità del regolamento n. 44/2001, dal momento che potrebbero essere pronunciate sentenze inconciliabili da parte di tribunali di diversi Stati membri. 23 Nondimeno, ad avviso del giudice del rinvio, due argomenti depongono contro il riconoscimento della competenza dei giudici austriaci. Da un lato, la direttiva 2000/26 ha l’obiettivo di tutelare la parte debole attraverso una sostanziale semplificazione e un alleggerimento delle modalità di attivazione dei diritti al risarcimento in caso di incidenti stradali con un elemento transfrontaliero. Orbene, alla luce della sentenza 13 dicembre 2007, causa C‑463/06, FBTO Schadeverzekeringen (Racc. pag. I‑11321), un organismo di previdenza sociale non può essere considerato come parte debole, meritevole di tutela nell’ambito delle norme sulla competenza giudiziaria internazionale. Dall’altro, l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 menziona unicamente la persona lesa, e non già un eventuale cessionario ex lege. 24 In tale contesto, il Landesgericht Feldkirch ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del [regolamento n. 44/2001] all’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa (art. 332 dell’ASVG), possa promuovere dinanzi al giudice del luogo di uno Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un’azione diretta contro l’assicuratore, purché siffatta azione diretta sia ammissibile e l’assicuratore abbia la sua sede nel territorio di uno Stato membro. 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tale competenza sussista anche nel caso in cui, al momento della proposizione del ricorso, la persona direttamente lesa non abbia alcun domicilio o residenza abituale nello Stato membro dove l’organismo di previdenza sociale ha la sua sede». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 25 Occorre notare, in via preliminare, che sussistono talune divergenze tra le varie versioni linguistiche dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001. Così, la versione francese adopera il termine «victime», la cui interpretazione semantica rimanda alla persona che ha subito direttamente il danno. Diversamente, la versione tedesca, quella della lingua processuale, impiega l’espressione «der Geschädigte», che significa «la persona lesa». Orbene, detto termine può indicare non soltanto la persona che ha direttamente subito il danno, ma anche quella che l’ha subito solo indirettamente. 26 A tale proposito, secondo costante giurisprudenza, la necessità di interpretare il diritto comunitario in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente: esso deve invece essere interpretato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v. sentenze 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske, Racc. pag. 2717, punto 6; 2 aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I‑1605, punto 36, nonché 9 marzo 2006, causa C‑174/05, Zuid‑Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I‑2443, punto 20), nonché in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 14). 27 Nel caso di specie si deve rilevare, da un lato, che, analogamente alla versione tedesca, altre versioni linguistiche dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 utilizzano l’espressione «la persona lesa». Si tratta infatti delle versioni spagnola («persona perjudicada»), ceca («poškozený»), danese («skadelidte»), estone («kahju kannatanud pool»), italiana («persona lesa»), polacca («poszkodowany»), slovacca («poškodený») e svedese («skadelidande»). D’altro lato, la Corte ha dichiarato, al punto 26 della citata sentenza FBTO Schadeverzekeringen, che la funzione del rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 consiste nell’aggiungere all’elenco degli attori, contenuto nell’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, i soggetti che hanno subito un danno, senza che l’insieme di questi soggetti sia limitato a quelli che l’hanno subito direttamente. 28 Ne consegue che l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato come riferito alla persona lesa. Nel merito Sulla prima questione 29 Attraverso la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo debba essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, possa promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede in un altro Stato membro. 30 La Corte ha già dichiarato che il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui una persona lesa è domiciliata è competente a conoscere un’azione diretta proposta contro l’assicuratore del presunto responsabile qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro (sentenza FBTO Schadeverzekeringen, cit., punto 31). 31 Per quanto riguarda la materia dell’assicurazione della responsabilità civile per incidenti automobilistici, dall’art. 1, punto 2, della direttiva 72/166 e dall’art. 3 della direttiva 2000/26, interpretati alla luce del ‘considerando’ sedici bis di quest’ultima direttiva, risulta che la persona lesa ha il diritto di promuovere un’azione dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliata contro l’assicuratore del presunto responsabile. 32 Occorre quindi verificare se tale diritto appartenga anche ad un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della vittima di un incidente automobilistico. 33 In proposito, la VGKK afferma di avere subito un danno a seguito della fornitura di prestazioni alla sua assicurata. Essa ritiene pertanto di dover essere trattata come persona lesa alla luce di un’interpretazione autonoma di tale nozione. Peraltro, in quanto cessionaria ex lege dei diritti della sua assicurata, essa sarebbe subentrata, a norma della legislazione austriaca, non soltanto nei diritti sostanziali di quest’ultima, ma anche nei suoi diritti processuali, ivi compreso quello previsto agli artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001. In caso contrario, vale a dire qualora nell’ambito della cessione ex lege fossero effettuate talune distinzioni, detto istituto giuridico sarebbe svuotato di senso. 34 Il governo spagnolo sottolinea in particolare che, se la persona direttamente lesa morisse, i suoi eredi, ossia i cessionari ex lege dei suoi diritti, dovrebbero poter intentare dinanzi ai giudici del luogo in cui sono domiciliati un’azione risarcitoria contro l’assicuratore del presunto responsabile, allo stesso modo in cui avrebbe potuto farlo il loro de cuius in vita. 35 Allo scopo di garantire al regolamento n. 44/2001 una piena efficacia ed un’interpretazione autonoma, occorre riferirsi soprattutto al suo sistema ed alle sue finalità (sentenze 14 luglio 1983, causa 201/82, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e a., Racc. pag. 2503, punto 11; 20 marzo 1997, causa C‑295/95, Farrell, Racc. pag. I‑1683, punti 12 e 13; 3 luglio 1997, causa C‑269/95, Benincasa, Racc. pag. I‑3767, punto 12, e 15 gennaio 2004, causa C‑433/01, Blijdenstein, Racc. pag. I‑981, punto 24). Di conseguenza, l’applicazione degli istituti giuridici particolari, quali la cessione ex lege, prevista nel diritto austriaco e negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, non può influire sull’interpretazione delle disposizioni del suddetto regolamento. Diversamente, si finirebbe inevitabilmente per far dipendere l’intepretazione del regolamento n. 44/2001 dal diritto interno degli Stati membri e per nuocere alla sua uniforme applicazione all’interno della Comunità. 36 A tale riguardo, l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 prevede che le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, che deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. 37 Quindi, la competenza dei giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, costituisce, nel sistema del suddetto regolamento, il principio generale, sancito all’art. 2, n. 1, di esso (sentenze 19 gennaio 1993, causa C‑89/91, Shearson Lehman Hutton, Racc. pag. I‑139, punto 14; 5 febbraio 2004, causa C‑265/02, Frahuil, Racc. pag. I‑1543, punto 23; 13 luglio 2006, causa C‑103/05, Reisch Montage, Racc. pag. I‑6827, punto 22, e 11 ottobre 2007, causa C‑98/06, Freeport, Racc. pag. I‑8319, punto 34). 38 L’art. 3, n. 1, di tale regolamento deroga al principio generale di cui si è detto. Infatti, esso prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possano essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro, ma soltanto in base alle norme enunciate nelle sezioni 2‑7 del capo II del regolamento n. 44/2001 (citate sentenze Reisch Montage, punto 22, e Freeport, punto 34). 39 Di conseguenza, le suddette norme sulla competenza che derogano al principio generale non possono dare luogo a un’interpretazione che vada al di là dei casi espressamente previsti dal regolamento n. 44/2001 (v., in particolare, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand, Racc. pag. 1431, punto 17; 17 giugno 1992, causa C‑26/91, Handte, Racc. pag. I‑3967, punto 14; Shearson Lehman Hutton, cit., punto 16; 13 luglio 2000, causa C‑412/98, Group Josi, Racc. pag. I‑5925, punto 49, e Freeport, cit., punto 35). 40 La sezione 3 del capo II del regolamento in parola stabilisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni (sentenza 12 maggio 2005, causa C‑112/03, Société financière et industrielle du Peloux, Racc. pag. I‑3707, punto 29). L’obiettivo di tale sezione è, alla luce del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, quello di tutelare la parte più debole con norme sulla competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. 41 La funzione di tutela assolta da tale disciplina implica che l’applicazione delle norme di competenza speciale all’uopo previste dal regolamento n. 44/2001 non venga estesa a favore di persone per le quali tale protezione è ingiustificata. 42 Orbene, nessuno ha sostenuto che un organismo di previdenza sociale, come la VGKK, sia una parte economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico rispetto ad un assicuratore della responsabilità civile, come la WGV-SAV. In via generale, la Corte ha già precisato che non è giustificata alcuna tutela speciale per quanto attiene ai rapporti tra professionisti del settore assicurativo, fra i quali nessuno può essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all’altro (sentenza 26 maggio 2005, causa C‑77/04, GIE Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑4509, punto 20). 43 Di conseguenza, un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico non può avvalersi del combinato disposto degli artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 per promuovere, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede, un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile di tale incidente, avente sede in un altro Stato membro. 44 Per contro, un siffatto cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa che possa essere a sua volta considerato come parte debole dovrebbe potersi avvalere delle norme speciali di competenza giurisdizionale definite nelle menzionate disposizioni. Questo varrebbe in particolare per gli eredi della vittima di un incidente, come sostenuto dal governo spagnolo. 45 La conclusione di cui al punto 43 supra è del resto avvalorata dalla giurisprudenza della Corte relativa alle norme speciali in materia di contratti di consumo previste alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, volte parimenti alla tutela della parte più debole. Difatti, la Corte ha stabilito che un cessionario di diritti il quale, nell’esercizio della sua attività professionale, agisca in giudizio per la ripetizione del credito del cedente risultante da un contratto concluso da un consumatore, non può beneficiare delle norme di competenza speciale previste in materia di contratti conclusi dai consumatori, poiché la finalità di queste ultime è la protezione della parte economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico (sentenza Shearson Lehman Hutton, cit., punti 20‑24). 46 Un’ulteriore conferma della conclusione di cui al punto 43 supra risulta dalla citata sentenza Blijdenstein. Al punto 34 di quest’ultima, la Corte ha interpretato l’art. 5, punto 2, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – per il testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 di adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nel senso che esso non consente ad un ente pubblico di proporre, dinanzi al giudice dello Stato contraente in cui ha sede, un’azione di regresso per il recupero di somme che ha versato, in applicazione del diritto pubblico, ad un creditore di alimenti nei cui diritti verso il debitore di alimenti domiciliato in un altro Stato contraente esso è surrogato, dato che il medesimo ente non è una parte debole rispetto a tale debitore di alimenti. 47 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve risolvere la prima questione nel senso che il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro. Sulla seconda questione 48 In considerazione della risposta data alla prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio. Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro.