mercoledì 7 ottobre 2009

(C-306/09) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MAE - CONDANNA IN CONTUMACIA SOGGETTA AD OPPOSIZIONE - REGIME APPLICABILE

(C-306/09) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MAE - CONDANNA IN CONTUMACIA SOGGETTA AD OPPOSIZIONE - REGIME APPLICABILE
La Corte costituzionale del Belgio ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo.

“Se il mandato d'arresto europeo rilasciato ai fini dell'esecuzione di una condanna, pronunciata in contumacia senza che il condannato sia stato informato del luogo e della data dell'udienza e contro la quale quest'ultimo dispone ancora di un ricorso, debba essere considerato non un mandato d'arresto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, ai sensi dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri1, bensì un mandato d'arresto ai fini di un'azione penale, ai sensi dell'art. 5, punto 3), della medesima decisione quadro.In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 4, punto 6), e 5, punto 3), della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che non consentono agli Stati membri di subordinare la consegna alle autorità giudiziarie dello Stato emittente di una persona residente nel loro territorio, la quale sia oggetto, nelle circostanze descritte nella prima questione, di un mandato d'arresto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, alla condizione che detta persona venga rinviata nello Stato dell'esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà comminatale in via definitiva nello Stato emittente. In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se i menzionati articoli contravvengano all'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, e più specificamente al principio di uguaglianza e non discriminazione.In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 3 e 4 della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità giudiziarie di uno Stato membro rifiutino l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano seri motivi per ritenere che la sua esecuzione determinerebbe una lesione dei diritti fondamentali dell'interessato sanciti dall'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea”.

Testo Completo:
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Costituzionale il 31 luglio 2009(Causa C-306/09) Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio Cour constitutionnelle Parti Ricorrente: I.B. Convenuto: Conseil des ministres Questioni pregiudiziali Se il mandato d'arresto europeo rilasciato ai fini dell'esecuzione di una condanna, pronunciata in contumacia senza che il condannato sia stato informato del luogo e della data dell'udienza e contro la quale quest'ultimo dispone ancora di un ricorso, debba essere considerato non un mandato d'arresto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, ai sensi dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri1, bensì un mandato d'arresto ai fini di un'azione penale, ai sensi dell'art. 5, punto 3), della medesima decisione quadro. In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 4, punto 6), e 5, punto 3), della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che non consentono agli Stati membri di subordinare la consegna alle autorità giudiziarie dello Stato emittente di una persona residente nel loro territorio, la quale sia oggetto, nelle circostanze descritte nella prima questione, di un mandato d'arresto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, alla condizione che detta persona venga rinviata nello Stato dell'esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà comminatale in via definitiva nello Stato emittente. In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se i menzionati articoli contravvengano all'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, e più specificamente al principio di uguaglianza e non discriminazione. In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 3 e 4 della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità giudiziarie di uno Stato membro rifiutino l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano seri motivi per ritenere che la sua esecuzione determinerebbe una lesione dei diritti fondamentali dell'interessato sanciti dall'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea.