venerdì 24 aprile 2009

(C-388/08) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MAE - REGOLA DELLA SPECIALITA'

(C-388/08) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MAE - REGOLA DELLA SPECIALITA'
E’ stata sottoposta dall’a.g. finlandese alla Corte di giustizia la questione concernente l’interpretazione pregiudiziale dell’art. 27 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, riguardante il principio di specialità. In particolare è stato chiesto cosa debba intendersi per "reat[o] ... divers[o] da quell[o] per cui [la persona] è stata consegnata”, tenuto conto anche dei casi in cui l'originaria incriminazione sia stata in seguito modificata, e in secondo luogo quali siano le preclusioni derivanti dalla regola stessa.

Testo Completo:
Domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee del 5 settembre 2008proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) - Artur Leymann, Aleksei Pustovarov / Virallinen syyttäjä
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio Korkein oikeus PartiRicorrenti: Artur Leymann, Aleksei PustovarovAltra parte nel procedimento: Virallinen syyttäjä
Questioni pregiudiziali
1. Come debba essere interpretata l'espressione impiegata all'art. 27, n. 2, della decisione quadro 1 "reat[o] ... divers[o] da quell[o] per cui [la persona] è stata consegnata", detto più esattamente quali criteri siano decisivi per valutare se la descrizione del reato alla base dell'incriminazione si discosti dalla descrizione del reato alla base della consegna talché occorre considerare che si tratta di un "rea[o] divers[o]" ai sensi dell'art. 27, n. 2, ragion per cui l'azione penale presuppone l'assenso di cui all'art. 27, n. 3, lett. g) ed all'art. 27, n. 4.
2. Se l'art. 27, n. 2, della decisione quadro vada interpretato nel senso che il procedimento di assenso di cui all'art. 27, n. 3, lett. g) e n. 4 diviene applicabile in una situazione in cui il reato di traffico di stupefacenti aggravato era il fondamento sia del mandato di arresto, sia dell'incriminazione definitiva, ma la descrizione dei fatti su cui poggia l'incriminazione è stata in seguito modificata, cosicché l'incriminazione stessa riguarda una sostanza stupefacente di genere diverso da quella menzionata nel mandato di arresto.
3. Come debba interpretarsi l'art. 27, n. 2, della decisione quadro nella parte in cui ai sensi di tale disposizione la persona consegnata non è sottoposta ad un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per un altro reato, in particolare tenendo conto del procedimento di assenso di cui al n. 4 del medesimo articolo e prendendo in considerazione il disposto dell'art. 27, n. 3, lett. c), a norma del quale la regola della specialità non viene applicata quando il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'accusato.
a) Se le menzionate disposizioni, nei casi rientranti nell'ambito del procedimento di assenso, vadano interpretate nel senso che non ostano all'incriminazione per il reato in questione, né al procedimento penale o alla pronuncia di una sentenza prima di ottenere l'assenso a condizione che l'indiziato non sia, in quanto sospettato del reato in questione, oggetto di una privazione o restrizione di libertà.
b) Quale rilevanza abbia il fatto che un procedimento penale implicante una restrizione di libertà riguardi più reati, incluso quello soggetto al procedimento di assenso. Se in tal caso le summenzionate disposizioni debbano interpretarsi nel senso che non ostano all'incriminazione per un reato che presuppone il procedimento di assenso, né al procedimento penale o alla pronuncia di una sentenza già prima di ottenere l'assenso ed a prescindere dalla circostanza che l'indiziato sia nell'ambito del procedimento penale oggetto di una restrizione alla libertà personale, quando la restrizione stessa ha un fondamento legale per altri capi dell'imputazione oggetto di esame.
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1 - Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).